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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06760/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10811-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via di [OSCURATO:PERSONA], 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], via dei Gracchi, n. 137; -controricorrente – e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: Locazione ad uso commerciale [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], via dei Gracchi, n. 137; - ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via di [OSCURATO:PERSONA], 11; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 2462/2018 della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblicata in data 5 ottobre 2018; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Romagna ricorre, basandosi su sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 2462/2018emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica in data 5 ottobre 2018, che, per quanto ancora rileva, ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto sulla scorta del quale la odierna ricorrente deteneva, sin dal 2005, l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultima non aveva assunto l’obbligo di garantire l’agibilità del bene e perché la [OSCURATO:PERSONA] comunque era a conoscenza dell’inagibilità, ha reputato la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di avere interrotto le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto locatizio, ha confermato la sua condanna al risarcimento dei danni a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., come quantificati dalla CTU; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato su quattro motivi,[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: RICORSO PRINCIPALE A) il ricorso principale, a p. 4, con il capitolo I, si propone di descrivere i fatti storici e processuali, articolandone la descrizione per anni; il paragrafo I.1., intitolato “I fatti storici”, esordisce con un’affermazione del tutto ambigua e priva di spiegazione: “l’immobile in proprietà di Gambioli, diviso in due parti (una “nuova” e una “vecchia”), è usato con contratto 2005 di locazione da [OSCURATO:PERSONA], in cui Gambioli garantisce espressamente l’agibilità e evidenzia che la mancanza delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività sull’immobile, anche in futuro, determina il diritto di recesso [OSCURATO:PERSONA]”; segue un’enunciazione di fatti svoltisi fino al 2008, da cui si evince che: i) nel dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in locazione un immobile di proprietà della società immobiliare Gambioli, composto di due parti: una vecchia interamente allestita e usata come magazzino cartaceo e in parte come deposito flebo; una nuova usata come magazzino generico, pavimentata, con portoni e finestre, ma priva di impianti; ii) nel 2006, la [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione di adibire la parte nuova a capannone, con scaffalature, e di allestire anche la parte vecchia, inizialmente destinata a deposito flebo, a capannone; iii) nel 2007 la società [OSCURATO:PERSONA] vietava di eseguire qualunque nuovo lavoro di allestimento, richiedente nuovi investimenti, in assenza di un nuovo contratto di locazione; iv) nel 2008 la società Gambioli rendeva nota l’assenza di agibilità dell’immobile sia per la parte vecchia sia per la nuova e dichiarava che la richiesta di agibilità era in corso; il contratto del 2005 veniva risolto per inadempimento della società Gambioli; successivamente, la società Gambioli realizzava sull’immobile una serie di lavori, mai concordati, al fine di ottenere l’agibilità, conseguita, solo nel settembre 2009, perché l’immobile, costruito in difformità dal permesso di costruire, era stato condonato nel settembre 2008; di detti lavori si dice che erano “comunque in nulla collegati alle trattative che richiedevano lavori ben più significativi”; dopo questa esposizione, dalla quale è risultato difficile percepire l’esatta dimensione della vicenda intercorsa e segnatamente gli esatti termini dell’accordo locativo del 2005, si passa, con il paragrafo I.2, sotto l’intestazione “il processo di primo grado e la sentenza”, a riferire del primo, omettendo di riportare con quale domanda fosse stato introdotto il giudizio dall’attore Gambioli; tanto non si ricava neppure dalla riproduzione delle difese della [OSCURATO:PERSONA] che alludono a “trattative” giustamente interrotte; della decisione di primo grado, di cui il ricorso si occupa nel paragrafo successivo, la ricorrente riferisce nei termini di seguito riprodotti: “… il contratto del 2005 è secondo la sentenza nullo nella parte sulla locazione perché non registrato, e dunque la risoluzione è inefficace poiché non può darsi risoluzone di un contratto nullo. 2) Sulla risoluzione: nell’ipotesi in cui il contratto fosse valido, l’illegittimità della risoluzione, perché: i) l’inagibilità dell’immobile non è causa di risoluzione; ii) la regolarità dell’immobile garantita in contratto 2005 era una clausola di stile; iii) l’inagibilità era dovuta a colpa di [OSCURATO:PERSONA] (Cambi di idea); iv) comunque la mancanza di agibilità era nota ad [OSCURATO:PERSONA]; 3) sui risarcimenti: nessun danno vi è stato per [OSCURATO:PERSONA] per la non vera garanzia di agibilità; 4) [OSCURATO:PERSONA] deve pagare a Gambioli il costo dei lavori eseguiti per ottenere l’agibilità (impianti antincendio ed altri) per quanto eseguiti DOPO la risoluzione”; il ricorso riferisce, poi, del processo di appello, enunciando le richieste dell’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di secondo grado, e finisce con un capitoletto intestato “la sentenza di appello” del seguente tenore: “la sentenza di appello in sintesi afferma quanto segue: -il contratto di locazione esisteva ed è risolto… -la risoluzione è illegittima perché Gambioli non aveva garantito l’agibilità dell’immobile (quella in contratto era una clausola di stile) e comunque [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare tale inagibilità -[OSCURATO:PERSONA] dunque ha interrotto le trattative su un nuovo contratto ingiustamente e vi è sul punto responsabilità precontrattuale -i danni sono stati correttamente quantificati dal CTU poiché sono indicati analiticamente da [OSCURATO:PERSONA] gli errori del CTU”; ebbene, da siffatto modo di riferire la vicenda, in fatto e processuale, non è dato comprendere: a) quale domanda o quali domande fossero state introdotte da [OSCURATO:PERSONA]; b) conseguentemente rimane incomprensibile il decisum della sentenza di primo grado per come riferito; c) parimenti incomprensibile è il riferimento alla prospettazione assunta nel giudizio di appello dalla [OSCURATO:PERSONA]; d) la stessa cosa dicasi per il decisumdella sentenza qui impugnata, sempre per come riferito; tale esposizione del fatto storico e processuale è inidonea ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al n. 3 dell’art. 366 cod.proc.civ. che considera l’esposizione sommaria del fatto unospecifico requisito di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione che garantisca a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

Un., 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un., 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata”; B) se si passasse all’esame di motivi, dalla cui lettura peraltro continua a non emerge una chiara percezione del fatto, dovrebbe, in primo luogo osservarsi che essi complessivamente omettono di individuare la motivazione criticanda, giacché pretendono di identificarla in modo indiretto, delegando questa Corte a mettere in evidenza ciò che potrebbe corrispondere all’indiretto riferimento; il che contraddice la logica di un motivo di impugnazione, il quale per essere tale deve individuare in modo chiaro la statuizione che si propone di censurare; C) segnatamente, si rileva che: C1) con il primo motivo, che si compone di quattro diverse censure, tutte in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia: C1.2) la violazionedell’art. 1453, degli artt. 1321 e 1362, 1363, 1366, perché la società Gambioli, adifferenza di quanto ritenuto dal giudice a quo , con l’art. 8, penultimo comma, aveva dichiarato che l’immobile era in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, che aveva la agibilità, che la destinazione d’uso era conforme all’uso deposito-archivio di materiale cartaceo, sanitario e amministrativo, farmaceutico, presidi sanitari ed uffici e, al quartultimo comma, che la conduttrice avrebbe potuto recedere nel caso di diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini delle attività individuate dal conduttore nel contratto; la ricorrente ne trae la conclusione che vi sarebbe stata l’assunzione espressa e non di stile della garanzia e che sarebbe stato contrario a buona fede “pensare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito al contratto sapendo dell’inagibilità”, pertanto, l’interpretazione della sentenza impugnata non avrebbe “senso logico e giuridico, non applicando correttamente le norme sull’interpretazione del contratto”; le censure formulate sarebbero inammissibili per plurime ragioni: la denunciata violazione delle norme sull’interpretazione delle clausole è assertiva, non denuncia in che modo la Corte d'Appello avrebbe violato i canoni legali di interpretazione; deve ricordarsi che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass.09/04/2021, n. 9461); in secondo luogo, non risulta efficacemente confutata la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto incongruente la clausola n. 8 del contratto ove contestualmente si affermava che l’immobile aveva l’agibilità e che parte dello stesso era ancora allo stato grezzo e che sarebbe stata ultimata successivamente; statuizione corredata da numerosi e puntuali riferimenti che occupano le pagg. 11-14 della sentenza di cui la ricorrente non ha tenuto conto; costituisce ius receptum che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359e successiva giurisprudenza conforme); C1.3) la violazione dell’art. 222 del rd. 1265/1934 e dell’art. 26 T.U. dell’edilizia n. 380/2001, nella parte in cui la sentenza d'appello ha escluso che potesse essere rilasciata agibilità parziale sull’immobile, che l’immobile locato era grezzo e quindi [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che non avesse l’agibilità; si tratta di censure che – per la loro stessa articolazione - non risulterebbero ammissibili: in parte, perché la ricorrente tenta di ottenere un diverso accertamento dei fatti di causa che confligge con i caratteri morfologici e funzionali del giudiziodi cassazione e solo all’esito propone la censura in iure , in parte, perché la Corte d'Appello non ha mai affermato che non sia possibile ottenere l’agibilità parziale di un immobile, ma che nel caso specifico “come più volte affermato dal Ctu, anche in risposta alle osservazioni del CTP dell’appellante ..., nella fattispecie non sarebbe stato possibile ottenere l’agibilità parziale per la parte già finita dell’immobile all’epoca del contratto di locazione, perché la specifica destinazione dell’uso dello stesso … comportava la necessità di ottenere il certificato di prevenzioni incendi … il quale … poteva essere rilasciato solo dopo la conclusione di tutti i lavori dell’immobile, … perché le normative di prevenzione incendi considerano l’attività nel suo insieme non separatamente in quanto l’attività svolta nei locali adiacenti non può essere pericolosa per la confinante”; tale statuizione non è stata presa in considerazione né confutata dalla ricorrente che evidentemente ha riproposto le stesse argomentazioni a sostegno dei motivi di appello, già ritenute irrilevanti dalla Corte d'Appello (p. 14); C1.4) la violazione dell’art. 35 co. 20 l. 47/1985, espressamente richiamato dall’art. 39 della l. n. 724/1994, per avere ritenuto l’immobile abusivo solo in piccola parte e comunque non tale da impedire di ottenere l’agibilità, mentre, invece, secondo la pr ospettazione della ricorrente, essendo emerso che l’immobile aveva richiesto un condono, lo stesso non avrebbe potuto ottenere l’agibilità perché la legge esclude che un immobile non interamente regolare dal punto di vista edilizio possa ottenere l’agibilità; in proposito, sempre se la censura fosse scrutinabile, si dovrebbe osservare che la sentenza impugnata a p. 11 ha premesso che l’immobile non era abusivo come genericamente prospettato dall’appellante essendo stata solo presentata una richiesta di sanatoria per difformità eseguite in corso d’opera; ne seguirebbe che anche in tal caso la censura non si correla con la sentenza impugnata che ha ritenuto l’immobile non condonato, ma oggetto di sanatoria, cioè di una procedura amministrativaavente lo scopo di legittimare interventi edilizia conformi alla disciplina urbanistico- edilizia, ai sensi dell’art. 36 Tu edilizia; ad ogni modo, la censura ripropone un motivo di appello rigettato dalla Corte d'Appello senza addurre alcun argomento nuovo a sua confutazione; il che avrebbe costituito una autonoma ed ulteriore ragione di inammissibilità, perché con i motivi di ricorso percassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "nonmotivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); C1.5) laviolazione dell’art. 1453, dell’art. 1321 e 1362 cod.civ., perché le chiavi dovevano essere consegnate al conduttore, altrimenti non avrebbe avuto senso l’art. 8, terzultimo comma, il quale prevedeva che la società Gambioli avrebbe potuto ispezionare o far ispezionare i locali in qualunque momento; pertanto, indipendente dal fatto che la conduttrice avesse tollerato di non avere la disponibilitàdelle chiavi, il non averle consegnate costituiva, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza gravata, grave inadempimento; la Corte territoriale ha preso atto che le chiavi dell’immobile non erano state consegnate alla conduttrice e, pur considerando l’obbligo in questione un obbligo tipico del locatore, ha ritenuto che l’inadempimento dello stesso non assumesse le caratteristiche atte a giustificare la risoluzione per inadempimento, non essendo un inadempimento grave – solo gli inadempimenti di non scarsa importanza avuto riguardo per l’interesse della parte non inadempiente giustificano, infatti,ex art. 1455 cod.civ. la risoluzione del contratto, salvo che non ricorra una clausola risolutiva espressa -perché la mancata consegna delle chiavi non aveva impedito alla conduttrice di godere dell’immobile, ed ha aggiunto comunque che la conduttrice aveva tollerato per anni di non avere le chiavi; le censure della ricorrente non si misurano efficacemente con tale statuizione; la Corte d'Appello, infatti, non ha né messo in dubbio che il locatore dovesse consegnare le chiavi della res locata né che tale obbligo non fosse stato adempiuto: nel caso di specie, la decisione reiettiva della domanda risolutoria si fonda, infatti, sulla ritenuta non scarsa importanza dell’inadempimento avuto riguardo per l’interesse della Asl; peraltro, contrariamente a quanto sbrigativamente assunto dalla ricorrente la tolleranza di un inadempimento non è affatto priva di rilievo, ma può essere considerato, come ha fatto correttamente il giudice d'Appello, allo scopo di valutare l’importanza dell’inadempimento; mette conto ribadire, infatti, che in tema di risoluzione perinadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimentoabbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, quale ad esempio una protratta della parte non inadempiente, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. 05/03/2019, n.6364); D) con il secondo motivo, che si compone di cinque distinte censure, la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello: D1)- in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , cod.proc.civ.: D1.1) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché non corrisponderebbe al vero che in appello aveva rinunciato a chiarire che, essendo la risoluzione legittima, nulla sarebbe spettato alla società Gambioli; la censura sarebbe da dichiarare inammissibile, non solo perché la Corte territoriale “per completezza d’esame” ha preso in esame i singoli profili di contestazione e li ha rigettati (cfr. p. 20), ma anche per l’eccentricità degli argomenti spesi, rispetto alla sentenza impugnata, come emerge de plano dal mero confronto tra: 1a) quanto affermato dalla ricorrente, cioè: “paradossalmente, se fosse vero quanto dice il Giudice d'Appello allora fino a questo punto della sentenza di appello, in cui si parla della legittimità o illegittimità della risoluzione, lo stesso Giudice non si comprende a che titolo avrebbe parlato, poiché ha parlato proprio della illegittimità della risoluzione, e conseguentemente, come da richiesta [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e poi di appello, ha parlato delle conseguenze della legittimità o illegittimità”; 1b) e l’affermazione della Corte d'Appello che, a p. 19, ha preso atto che con il sesto motivo di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a sostenere, come in primo grado, l’infondatezza della domanda risarcitoria sul rilievo di avere essa legittimamente interrotto le trattative avendo scoperto che l’immobile era privo di agibilità e che la domanda della società Gambioli era stata contestata con motivi non dedotti in primo grado; D1.2) la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod.civ. nonché dell’art. 3, commi 1 quatere quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992, per avere la Corte d'Appello ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza dei soggetti che condussero le trattative, perché la responsabilità dedotta ha natura aquiliana e perché la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che le trattative furono condotte da un suo funzionario; neppure questa censura sarebbe stata ritenuta ammissibile, perché non è stato individuato l’error iuriscommesso dalla sentenza impugnata per avere ritenuto che, in caso di responsabilità aquiliana, l’ente pubblico ne risponde anche se l’illecito non è stato posto in essere da chi ne ha la rappresentanza legale; non sarebbe stata considerata una censura efficace quella con cui la ricorrente introduce una differenza tra responsabilità da incidente stradale e la fattispecie per cui è causa, ipotizzando che “la responsabilità precontrattuale, da attività negoziale, non dia luogo a responsabilità aquiliana”; quanto all’altro argomento –quello secondo cui il proprio funzionario non aveva delega a rappresentare la volontà dell’A Asl, ma era stato incaricato di svolgere attività istruttoria - già speso nel giudizio di appello e rigettato dalla Corte di merito che ha ritenuto che per sua stessa ammissione le trattative erano state svolte da un funzionario della Asl, evidentemente ritenuto legittimato, se ne sarebbe rilevata l’inammissibilità perché è formulato in maniera del tutto assertiva quanto ai poteri del medesimo; D1.3) la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte ritenuto non tempestivamente contestatele pretese della società Gambioli; la Corte ha, comunque, esaminato le contestazioni, quindi, sarebbe stata esclusa anche in astratto la configurabilità del vizio denunciato; D1.4) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., dell’art. 41 cod.pen. e dell’art. 2043 cod.civ.; parte ricorrente oppone a quella della Corte territoriale una propria diversa ricostruzione delle critiche mosse alla Ctu, senza neppure lo sforzo di confutare quanto affermato dal giudice a quo, ma limitandosi a riproporre le proprie argomentazioni difensive, già respinte dalla Corte territoriale e quindi confezionando, anche in questo caso, un non motivo di ricorso (cfr. supra § 1.3); D2) - in relazione alle censure ricondotte all’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ.: D2.1) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la censura, che per errore indica come violato l’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., anziché l’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., è così formulata: “poiché la sentenza sostiene chevi è responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e non di Gambioli, deducendo che la risoluzione e l’interruzione trattative connessa era illegittima, essa ha respinto la richiesta risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], poiché invece fin qui si è detto che la risoluzione era legittima poiché vi è stato un grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], anche di tale parte della sentenza si chiede cassazione, essendo la legittimità della risoluzione stata sostenuta per tutte le pagine fin qui scritte, con fase rescissoria come descritta sotto”; deve ricordarsi che il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6 eart. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); né costituiscono un "fatto", agli effetti dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, una "questione" o un "punto", argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305;Cass. 14/06/2017, n. 14802), elementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053), una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa , ma solo un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.6/09/2019, n. 22397;Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745;Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133 ): cfr. Cass.14/09/2022, n.27076; palese risulterebbe, dunque, l’estraneità della censura rispetto al vizio denunciato; E) il ricorso principale è, conclusivamente,inammissibile; RICORSO INCIDENTALE F) con il primo motivo la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod.civ. e dell’art. 1362 cod.civ. e Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; oggetto di censura è il mancato accoglimento della richiesta di una pronuncia costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso; la tesi della ricorrente è che il contenuto della transazione del 2015, al di là del nomen iuris ad essa assegnato dalle parti, dimostrasse inequivocabilmente la volontà delle parti di impegnarsi a stipulare un nuovo contratto di locazione e che nello stesso senso deponesse la delibera 1015 del 14 dicembre 2015; G) con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 1362 cod.civ. e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la debenza dei costi del servizio di guardiania; H) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.: motivazione inesistente.

Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”; alla sentenza gravata è imputato il vizio di genericità nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello con cui era stata chiesta la liquidazione dei danni; I) con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente imputa alla Corte d'Appello di aver violato l’art. 112 cod.proc.civ. e di avere reso una motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per non essersi espressa su alcuni specifici motivi di gravame; L) in primo luogo, va rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale non determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2°, cod.proc.civ., in quanto il ricorso incidentale non è tardivo: alla fattispecie per cui è causa deve applicarsi l’art. 327 cod.proc.civ. nel testo anteriore alla l. n. 69/2009; dalla sentenza gravata si evince, infatti, che nel processo erano confluiti due giudizi distinti, il primo del 2009, il cui atto introduttivo è anteriore al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009; il secondo del 2010; è palese che la riunione del secondo giudizio al primo ha determinato la soggezione dei due giudizi riuniti al regime dell’art. 327 c.p.c. applicabile al primo, essendo insostenibile nella permanenza della riunione una applicazione di diversi termini di impugnazione; M) il ricorso incidentale, nondimeno, è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i suoi motivi; M1) il primo motivo è inammissibile, in quanto denuncia un vizio ai sensi dell’art. 1362 cod.civ. in modo del tutto generico ed assertorio (laparte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regoledi cui agli , avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: Cass. 09/04/2021, n. 9461), mentre quanto al n. 5 dell’art. 360 fa riferimento al vecchio paradigma e peraltro è carente di qualsiasi attivitàenunciativa; per di più viola l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., dato che fa riferimento ad atti, la scrittura del 2005 e la delibera n. 1015 dello stesso anno, senza localizzarli e senza riprodurne il contenuto pertinente né in modo diretto né in modo indiretto (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto di riferimento): ex plurimiscfr.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; M2) il secondo motivo presenta nella sua enunciazione e formulazione gli stessi vizi del primo e ne condivide la sorte: si incentra sulla clausola n. 6 del contratto senza riportane il contenuto e lamenta in maniera del tutto generica che essa sarebbe stataerroneamente interpretata dalla Corte territoriale; M3) il terzo motivo omette di individuare in modo chiaro come impone l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. i motivi di appello cui si riferisce: si legge, infatti, dapprima, che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente respinto gli ulteriori quattro motivi di appello per genericità e incongruità tra il richiesto e le argomentazioni a loro supporto; si dice poi che mancherebbe la motivazione per respingere “tale motivo di appello”, si aggiunge “lo stesso dicasi per il III motivo di appello; si chiede poi l’accoglimento del IV motivo di appello; nel motivo di ricorso si evocano le clausole n. 9 e n. 10 del contratto, ma senza soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; per di più si lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ma l’illustrazione del motivo è volta a denunciare un’omessa motivazione relativamente alla domanda di un congruo indennizzo per l’uso continuato dei macchinari, per i servizi accessori di guardiania, di custodia, di pulizia dei locali, di gestione dell’impianto di allarme, di responsabilità precontrattuale, di occupazione dei locali; M4) il quartomotivo, a parte l’intrinseca contraddizione nel dire che la sentenza nulla avrebbe detto sulle non meglio individuate domande formulate in modo subordinato e nel dire poi che le avrebbe rigettate senza motivazione, risulta di assoluta genericità, dato che non individua quelle che chiama domande subordinate e soprattutto non dice in che termini erano state dedotte in appello e nemmeno individua dove la sentenza impugnata le avrebbe rigettate senza motivazione; N) data la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate; 0) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di lite tra ricorrente principale e inci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10811-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via di [OSCURATO:PERSONA], 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], via dei Gracchi, n. 137; -controricorrente – e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA]: Locazione ad uso commerciale [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], via dei Gracchi, n. 137; - ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via di [OSCURATO:PERSONA], 11; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 2462/2018 della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblicata in data 5 ottobre 2018; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Romagna ricorre, basandosi su sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 2462/2018emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica in data 5 ottobre 2018, che, per quanto ancora rileva, ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto sulla scorta del quale la odierna ricorrente deteneva, sin dal 2005, l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultima non aveva assunto l’obbligo di garantire l’agibilità del bene e perché la [OSCURATO:PERSONA] comunque era a conoscenza dell’inagibilità, ha reputato la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di avere interrotto le trattative per la stipulazione di un nuovo contratto locatizio, ha confermato la sua condanna al risarcimento dei danni a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., come quantificati dalla CTU; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato su quattro motivi,[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: RICORSO PRINCIPALE A) il ricorso principale, a p. 4, con il capitolo I, si propone di descrivere i fatti storici e processuali, articolandone la descrizione per anni; il paragrafo I.1., intitolato “I fatti storici”, esordisce con un’affermazione del tutto ambigua e priva di spiegazione: “l’immobile in proprietà di Gambioli, diviso in due parti (una “nuova” e una “vecchia”), è usato con contratto 2005 di locazione da [OSCURATO:PERSONA], in cui Gambioli garantisce espressamente l’agibilità e evidenzia che la mancanza delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività sull’immobile, anche in futuro, determina il diritto di recesso [OSCURATO:PERSONA]”; segue un’enunciazione di fatti svoltisi fino al 2008, da cui si evince che: i) nel dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in locazione un immobile di proprietà della società immobiliare Gambioli, composto di due parti: una vecchia interamente allestita e usata come magazzino cartaceo e in parte come deposito flebo; una nuova usata come magazzino generico, pavimentata, con portoni e finestre, ma priva di impianti; ii) nel 2006, la [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione di adibire la parte nuova a capannone, con scaffalature, e di allestire anche la parte vecchia, inizialmente destinata a deposito flebo, a capannone; iii) nel 2007 la società [OSCURATO:PERSONA] vietava di eseguire qualunque nuovo lavoro di allestimento, richiedente nuovi investimenti, in assenza di un nuovo contratto di locazione; iv) nel 2008 la società Gambioli rendeva nota l’assenza di agibilità dell’immobile sia per la parte vecchia sia per la nuova e dichiarava che la richiesta di agibilità era in corso; il contratto del 2005 veniva risolto per inadempimento della società Gambioli; successivamente, la società Gambioli realizzava sull’immobile una serie di lavori, mai concordati, al fine di ottenere l’agibilità, conseguita, solo nel settembre 2009, perché l’immobile, costruito in difformità dal permesso di costruire, era stato condonato nel settembre 2008; di detti lavori si dice che erano “comunque in nulla collegati alle trattative che richiedevano lavori ben più significativi”; dopo questa esposizione, dalla quale è risultato difficile percepire l’esatta dimensione della vicenda intercorsa e segnatamente gli esatti termini dell’accordo locativo del 2005, si passa, con il paragrafo I.2, sotto l’intestazione “il processo di primo grado e la sentenza”, a riferire del primo, omettendo di riportare con quale domanda fosse stato introdotto il giudizio dall’attore Gambioli; tanto non si ricava neppure dalla riproduzione delle difese della [OSCURATO:PERSONA] che alludono a “trattative” giustamente interrotte; della decisione di primo grado, di cui il ricorso si occupa nel paragrafo successivo, la ricorrente riferisce nei termini di seguito riprodotti: “… il contratto del 2005 è secondo la sentenza nullo nella parte sulla locazione perché non registrato, e dunque la risoluzione è inefficace poiché non può darsi risoluzone di un contratto nullo. 2) Sulla risoluzione: nell’ipotesi in cui il contratto fosse valido, l’illegittimità della risoluzione, perché: i) l’inagibilità dell’immobile non è causa di risoluzione; ii) la regolarità dell’immobile garantita in contratto 2005 era una clausola di stile; iii) l’inagibilità era dovuta a colpa di [OSCURATO:PERSONA] (Cambi di idea); iv) comunque la mancanza di agibilità era nota ad [OSCURATO:PERSONA]; 3) sui risarcimenti: nessun danno vi è stato per [OSCURATO:PERSONA] per la non vera garanzia di agibilità; 4) [OSCURATO:PERSONA] deve pagare a Gambioli il costo dei lavori eseguiti per ottenere l’agibilità (impianti antincendio ed altri) per quanto eseguiti DOPO la risoluzione”; il ricorso riferisce, poi, del processo di appello, enunciando le richieste dell’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di secondo grado, e finisce con un capitoletto intestato “la sentenza di appello” del seguente tenore: “la sentenza di appello in sintesi afferma quanto segue: -il contratto di locazione esisteva ed è risolto… -la risoluzione è illegittima perché Gambioli non aveva garantito l’agibilità dell’immobile (quella in contratto era una clausola di stile) e comunque [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare tale inagibilità -[OSCURATO:PERSONA] dunque ha interrotto le trattative su un nuovo contratto ingiustamente e vi è sul punto responsabilità precontrattuale -i danni sono stati correttamente quantificati dal CTU poiché sono indicati analiticamente da [OSCURATO:PERSONA] gli errori del CTU”; ebbene, da siffatto modo di riferire la vicenda, in fatto e processuale, non è dato comprendere: a) quale domanda o quali domande fossero state introdotte da [OSCURATO:PERSONA]; b) conseguentemente rimane incomprensibile il decisum della sentenza di primo grado per come riferito; c) parimenti incomprensibile è il riferimento alla prospettazione assunta nel giudizio di appello dalla [OSCURATO:PERSONA]; d) la stessa cosa dicasi per il decisumdella sentenza qui impugnata, sempre per come riferito; tale esposizione del fatto storico e processuale è inidonea ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al n. 3 dell’art. 366 cod.proc.civ. che considera l’esposizione sommaria del fatto unospecifico requisito di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione che garantisca a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata”; B) se si passasse all’esame di motivi, dalla cui lettura peraltro continua a non emerge una chiara percezione del fatto, dovrebbe, in primo luogo osservarsi che essi complessivamente omettono di individuare la motivazione criticanda, giacché pretendono di identificarla in modo indiretto, delegando questa Corte a mettere in evidenza ciò che potrebbe corrispondere all’indiretto riferimento; il che contraddice la logica di un motivo di impugnazione, il quale per essere tale deve individuare in modo chiaro la statuizione che si propone di censurare; C) segnatamente, si rileva che: C1) con il primo motivo, che si compone di quattro diverse censure, tutte in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia: C1.2) la violazionedell’art. 1453, degli artt. 1321 e 1362, 1363, 1366, perché la società Gambioli, adifferenza di quanto ritenuto dal giudice a quo , con l’art. 8, penultimo comma, aveva dichiarato che l’immobile era in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, che aveva la agibilità, che la destinazione d’uso era conforme all’uso deposito-archivio di materiale cartaceo, sanitario e amministrativo, farmaceutico, presidi sanitari ed uffici e, al quartultimo comma, che la conduttrice avrebbe potuto recedere nel caso di diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini delle attività individuate dal conduttore nel contratto; la ricorrente ne trae la conclusione che vi sarebbe stata l’assunzione espressa e non di stile della garanzia e che sarebbe stato contrario a buona fede “pensare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito al contratto sapendo dell’inagibilità”, pertanto, l’interpretazione della sentenza impugnata non avrebbe “senso logico e giuridico, non applicando correttamente le norme sull’interpretazione del contratto”; le censure formulate sarebbero inammissibili per plurime ragioni: la denunciata violazione delle norme sull’interpretazione delle clausole è assertiva, non denuncia in che modo la Corte d'Appello avrebbe violato i canoni legali di interpretazione; deve ricordarsi che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass.09/04/2021, n. 9461); in secondo luogo, non risulta efficacemente confutata la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto incongruente la clausola n. 8 del contratto ove contestualmente si affermava che l’immobile aveva l’agibilità e che parte dello stesso era ancora allo stato grezzo e che sarebbe stata ultimata successivamente; statuizione corredata da numerosi e puntuali riferimenti che occupano le pagg. 11-14 della sentenza di cui la ricorrente non ha tenuto conto; costituisce ius receptum che “l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359e successiva giurisprudenza conforme); C1.3) la violazione dell’art. 222 del rd. 1265/1934 e dell’art. 26 T.U. dell’edilizia n. 380/2001, nella parte in cui la sentenza d'appello ha escluso che potesse essere rilasciata agibilità parziale sull’immobile, che l’immobile locato era grezzo e quindi [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che non avesse l’agibilità; si tratta di censure che – per la loro stessa articolazione - non risulterebbero ammissibili: in parte, perché la ricorrente tenta di ottenere un diverso accertamento dei fatti di causa che confligge con i caratteri morfologici e funzionali del giudiziodi cassazione e solo all’esito propone la censura in iure , in parte, perché la Corte d'Appello non ha mai affermato che non sia possibile ottenere l’agibilità parziale di un immobile, ma che nel caso specifico “come più volte affermato dal Ctu, anche in risposta alle osservazioni del CTP dell’appellante ..., nella fattispecie non sarebbe stato possibile ottenere l’agibilità parziale per la parte già finita dell’immobile all’epoca del contratto di locazione, perché la specifica destinazione dell’uso dello stesso … comportava la necessità di ottenere il certificato di prevenzioni incendi … il quale … poteva essere rilasciato solo dopo la conclusione di tutti i lavori dell’immobile, … perché le normative di prevenzione incendi considerano l’attività nel suo insieme non separatamente in quanto l’attività svolta nei locali adiacenti non può essere pericolosa per la confinante”; tale statuizione non è stata presa in considerazione né confutata dalla ricorrente che evidentemente ha riproposto le stesse argomentazioni a sostegno dei motivi di appello, già ritenute irrilevanti dalla Corte d'Appello (p. 14); C1.4) la violazione dell’art. 35 co. 20 l. 47/1985, espressamente richiamato dall’art. 39 della l. n. 724/1994, per avere ritenuto l’immobile abusivo solo in piccola parte e comunque non tale da impedire di ottenere l’agibilità, mentre, invece, secondo la pr ospettazione della ricorrente, essendo emerso che l’immobile aveva richiesto un condono, lo stesso non avrebbe potuto ottenere l’agibilità perché la legge esclude che un immobile non interamente regolare dal punto di vista edilizio possa ottenere l’agibilità; in proposito, sempre se la censura fosse scrutinabile, si dovrebbe osservare che la sentenza impugnata a p. 11 ha premesso che l’immobile non era abusivo come genericamente prospettato dall’appellante essendo stata solo presentata una richiesta di sanatoria per difformità eseguite in corso d’opera; ne seguirebbe che anche in tal caso la censura non si correla con la sentenza impugnata che ha ritenuto l’immobile non condonato, ma oggetto di sanatoria, cioè di una procedura amministrativaavente lo scopo di legittimare interventi edilizia conformi alla disciplina urbanistico- edilizia, ai sensi dell’art. 36 Tu edilizia; ad ogni modo, la censura ripropone un motivo di appello rigettato dalla Corte d'Appello senza addurre alcun argomento nuovo a sua confutazione; il che avrebbe costituito una autonoma ed ulteriore ragione di inammissibilità, perché con i motivi di ricorso percassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "nonmotivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09/2018, n.22478); C1.5) laviolazione dell’art. 1453, dell’art. 1321 e 1362 cod.civ., perché le chiavi dovevano essere consegnate al conduttore, altrimenti non avrebbe avuto senso l’art. 8, terzultimo comma, il quale prevedeva che la società Gambioli avrebbe potuto ispezionare o far ispezionare i locali in qualunque momento; pertanto, indipendente dal fatto che la conduttrice avesse tollerato di non avere la disponibilitàdelle chiavi, il non averle consegnate costituiva, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza gravata, grave inadempimento; la Corte territoriale ha preso atto che le chiavi dell’immobile non erano state consegnate alla conduttrice e, pur considerando l’obbligo in questione un obbligo tipico del locatore, ha ritenuto che l’inadempimento dello stesso non assumesse le caratteristiche atte a giustificare la risoluzione per inadempimento, non essendo un inadempimento grave – solo gli inadempimenti di non scarsa importanza avuto riguardo per l’interesse della parte non inadempiente giustificano, infatti,ex art. 1455 cod.civ. la risoluzione del contratto, salvo che non ricorra una clausola risolutiva espressa -perché la mancata consegna delle chiavi non aveva impedito alla conduttrice di godere dell’immobile, ed ha aggiunto comunque che la conduttrice aveva tollerato per anni di non avere le chiavi; le censure della ricorrente non si misurano efficacemente con tale statuizione; la Corte d'Appello, infatti, non ha né messo in dubbio che il locatore dovesse consegnare le chiavi della res locata né che tale obbligo non fosse stato adempiuto: nel caso di specie, la decisione reiettiva della domanda risolutoria si fonda, infatti, sulla ritenuta non scarsa importanza dell’inadempimento avuto riguardo per l’interesse della Asl; peraltro, contrariamente a quanto sbrigativamente assunto dalla ricorrente la tolleranza di un inadempimento non è affatto priva di rilievo, ma può essere considerato, come ha fatto correttamente il giudice d'Appello, allo scopo di valutare l’importanza dell’inadempimento; mette conto ribadire, infatti, che in tema di risoluzione perinadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimentoabbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, quale ad esempio una protratta della parte non inadempiente, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Cass. 05/03/2019, n.6364); D) con il secondo motivo, che si compone di cinque distinte censure, la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello: D1)- in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , cod.proc.civ.: D1.1) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché non corrisponderebbe al vero che in appello aveva rinunciato a chiarire che, essendo la risoluzione legittima, nulla sarebbe spettato alla società Gambioli; la censura sarebbe da dichiarare inammissibile, non solo perché la Corte territoriale “per completezza d’esame” ha preso in esame i singoli profili di contestazione e li ha rigettati (cfr. p. 20), ma anche per l’eccentricità degli argomenti spesi, rispetto alla sentenza impugnata, come emerge de plano dal mero confronto tra: 1a) quanto affermato dalla ricorrente, cioè: “paradossalmente, se fosse vero quanto dice il Giudice d'Appello allora fino a questo punto della sentenza di appello, in cui si parla della legittimità o illegittimità della risoluzione, lo stesso Giudice non si comprende a che titolo avrebbe parlato, poiché ha parlato proprio della illegittimità della risoluzione, e conseguentemente, come da richiesta [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e poi di appello, ha parlato delle conseguenze della legittimità o illegittimità”; 1b) e l’affermazione della Corte d'Appello che, a p. 19, ha preso atto che con il sesto motivo di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a sostenere, come in primo grado, l’infondatezza della domanda risarcitoria sul rilievo di avere essa legittimamente interrotto le trattative avendo scoperto che l’immobile era privo di agibilità e che la domanda della società Gambioli era stata contestata con motivi non dedotti in primo grado; D1.2) la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod.civ. nonché dell’art. 3, commi 1 quatere quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992, per avere la Corte d'Appello ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza dei soggetti che condussero le trattative, perché la responsabilità dedotta ha natura aquiliana e perché la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che le trattative furono condotte da un suo funzionario; neppure questa censura sarebbe stata ritenuta ammissibile, perché non è stato individuato l’error iuriscommesso dalla sentenza impugnata per avere ritenuto che, in caso di responsabilità aquiliana, l’ente pubblico ne risponde anche se l’illecito non è stato posto in essere da chi ne ha la rappresentanza legale; non sarebbe stata considerata una censura efficace quella con cui la ricorrente introduce una differenza tra responsabilità da incidente stradale e la fattispecie per cui è causa, ipotizzando che “la responsabilità precontrattuale, da attività negoziale, non dia luogo a responsabilità aquiliana”; quanto all’altro argomento –quello secondo cui il proprio funzionario non aveva delega a rappresentare la volontà dell’A Asl, ma era stato incaricato di svolgere attività istruttoria - già speso nel giudizio di appello e rigettato dalla Corte di merito che ha ritenuto che per sua stessa ammissione le trattative erano state svolte da un funzionario della Asl, evidentemente ritenuto legittimato, se ne sarebbe rilevata l’inammissibilità perché è formulato in maniera del tutto assertiva quanto ai poteri del medesimo; D1.3) la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte ritenuto non tempestivamente contestatele pretese della società Gambioli; la Corte ha, comunque, esaminato le contestazioni, quindi, sarebbe stata esclusa anche in astratto la configurabilità del vizio denunciato; D1.4) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., dell’art. 41 cod.pen. e dell’art. 2043 cod.civ.; parte ricorrente oppone a quella della Corte territoriale una propria diversa ricostruzione delle critiche mosse alla Ctu, senza neppure lo sforzo di confutare quanto affermato dal giudice a quo, ma limitandosi a riproporre le proprie argomentazioni difensive, già respinte dalla Corte territoriale e quindi confezionando, anche in questo caso, un non motivo di ricorso (cfr. supra § 1.3); D2) - in relazione alle censure ricondotte all’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ.: D2.1) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la censura, che per errore indica come violato l’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., anziché l’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., è così formulata: “poiché la sentenza sostiene chevi è responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e non di Gambioli, deducendo che la risoluzione e l’interruzione trattative connessa era illegittima, essa ha respinto la richiesta risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], poiché invece fin qui si è detto che la risoluzione era legittima poiché vi è stato un grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], anche di tale parte della sentenza si chiede cassazione, essendo la legittimità della risoluzione stata sostenuta per tutte le pagine fin qui scritte, con fase rescissoria come descritta sotto”; deve ricordarsi che il vizio denunciabile è quello relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6 eart. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); né costituiscono un "fatto", agli effetti dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, una "questione" o un "punto", argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305;Cass. 14/06/2017, n. 14802), elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053), una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa , ma solo un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.6/09/2019, n. 22397;Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745;Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133 ): cfr. Cass.14/09/2022, n.27076; palese risulterebbe, dunque, l’estraneità della censura rispetto al vizio denunciato; E) il ricorso principale è, conclusivamente,inammissibile; RICORSO INCIDENTALE F) con il primo motivo la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod.civ. e dell’art. 1362 cod.civ. e Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; oggetto di censura è il mancato accoglimento della richiesta di una pronuncia costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso; la tesi della ricorrente è che il contenuto della transazione del 2015, al di là del nomen iuris ad essa assegnato dalle parti, dimostrasse inequivocabilmente la volontà delle parti di impegnarsi a stipulare un nuovo contratto di locazione e che nello stesso senso deponesse la delibera 1015 del 14 dicembre 2015; G) con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 1362 cod.civ. e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la debenza dei costi del servizio di guardiania; H) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.: motivazione inesistente. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”; alla sentenza gravata è imputato il vizio di genericità nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello con cui era stata chiesta la liquidazione dei danni; I) con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente imputa alla Corte d'Appello di aver violato l’art. 112 cod.proc.civ. e di avere reso una motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, per non essersi espressa su alcuni specifici motivi di gravame; L) in primo luogo, va rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale non determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2°, cod.proc.civ., in quanto il ricorso incidentale non è tardivo: alla fattispecie per cui è causa deve applicarsi l’art. 327 cod.proc.civ. nel testo anteriore alla l. n. 69/2009; dalla sentenza gravata si evince, infatti, che nel processo erano confluiti due giudizi distinti, il primo del 2009, il cui atto introduttivo è anteriore al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009; il secondo del 2010; è palese che la riunione del secondo giudizio al primo ha determinato la soggezione dei due giudizi riuniti al regime dell’art. 327 c.p.c. applicabile al primo, essendo insostenibile nella permanenza della riunione una applicazione di diversi termini di impugnazione; M) il ricorso incidentale, nondimeno, è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i suoi motivi; M1) il primo motivo è inammissibile, in quanto denuncia un vizio ai sensi dell’art. 1362 cod.civ. in modo del tutto generico ed assertorio (laparte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regoledi cui agli , avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: Cass. 09/04/2021, n. 9461), mentre quanto al n. 5 dell’art. 360 fa riferimento al vecchio paradigma e peraltro è carente di qualsiasi attivitàenunciativa; per di più viola l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., dato che fa riferimento ad atti, la scrittura del 2005 e la delibera n. 1015 dello stesso anno, senza localizzarli e senza riprodurne il contenuto pertinente né in modo diretto né in modo indiretto (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto di riferimento): ex plurimiscfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; M2) il secondo motivo presenta nella sua enunciazione e formulazione gli stessi vizi del primo e ne condivide la sorte: si incentra sulla clausola n. 6 del contratto senza riportane il contenuto e lamenta in maniera del tutto generica che essa sarebbe stataerroneamente interpretata dalla Corte territoriale; M3) il terzo motivo omette di individuare in modo chiaro come impone l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. i motivi di appello cui si riferisce: si legge, infatti, dapprima, che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente respinto gli ulteriori quattro motivi di appello per genericità e incongruità tra il richiesto e le argomentazioni a loro supporto; si dice poi che mancherebbe la motivazione per respingere “tale motivo di appello”, si aggiunge “lo stesso dicasi per il III motivo di appello; si chiede poi l’accoglimento del IV motivo di appello; nel motivo di ricorso si evocano le clausole n. 9 e n. 10 del contratto, ma senza soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; per di più si lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ma l’illustrazione del motivo è volta a denunciare un’omessa motivazione relativamente alla domanda di un congruo indennizzo per l’uso continuato dei macchinari, per i servizi accessori di guardiania, di custodia, di pulizia dei locali, di gestione dell’impianto di allarme, di responsabilità precontrattuale, di occupazione dei locali; M4) il quartomotivo, a parte l’intrinseca contraddizione nel dire che la sentenza nulla avrebbe detto sulle non meglio individuate domande formulate in modo subordinato e nel dire poi che le avrebbe rigettate senza motivazione, risulta di assoluta genericità, dato che non individua quelle che chiama domande subordinate e soprattutto non dice in che termini erano state dedotte in appello e nemmeno individua dove la sentenza impugnata le avrebbe rigettate senza motivazione; N) data la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate; 0) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di lite tra ricorrente principale e inci
Sentenza Cassazione n. 06760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris