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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33206/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' MANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 16.07.2021, confermava la sentenza del tribunale di Catania, in data 24.07.2020, in relazione al reato di cui all'art. 623, co. 3, cod. pen., riducendo la pena inflitta l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Tonino in aderenza all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis c.p.p. e rigettando l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]' Manuel.

Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati: il [OSCURATO:PERSONA]' deduce, quale unico motivo, la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 62 n.6 c.p. mentre il [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze.

I ricorsi sono inammissibili.

Quanto a ricorso del [OSCURATO:PERSONA]', il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo che la pena irrogata fosse congrua, adeguatamente motivando sia con riferimento alla non concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. in ragione della non congruità del risarcimento, sia con riguardo alla equivalenza delle circostanze in ragione della pericolosità sociale degli imputati (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.

In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' MANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 16.07.2021, confermava la sentenza del tribunale di Catania, in data 24.07.2020, in relazione al reato di cui all'art. 623, co. 3, cod. pen., riducendo la pena inflitta l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Tonino in aderenza all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis c.p.p. e rigettando l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]' Manuel. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati: il [OSCURATO:PERSONA]' deduce, quale unico motivo, la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 62 n.6 c.p. mentre il [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a ricorso del [OSCURATO:PERSONA]', il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, così come la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed infatti, la corte di appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, ritenendo che la pena irrogata fosse congrua, adeguatamente motivando sia con riferimento alla non concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. in ragione della non congruità del risarcimento, sia con riguardo alla equivalenza delle circostanze in ragione della pericolosità sociale degli imputati (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen
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