CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 29171/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 17/09/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA],con la quale si insite nel ricorso,vista la memoria conclusionale, con allegata nota spese, per la parte civile Lanzaa firma avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si chiede di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 09/04/2025 il Tribunale di Caltagirone haconfermato la sentenza emessa in data 17/09/2025 dal Giudice di Pace diMilitello di Val di Catania, di condanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui all’art. 633 cod. pen. commesso il 12 maggio 2018.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputato, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si deduce che ilTribunale avrebbe erroneamente omesso la pronuncia di sentenza di non doversiprocedere per difetto della condizione di procedibilità della querela, poiché lastessa non è stata presentata dalla persona offesa proprietaria del terreno invasodall’imputato, [OSCURATO:PERSONA], bensì da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratricedella [OSCURATO:PERSONA], alla quale quest’ultima aveva conferito una procura notarile generaleche prevedeva genericamente la possibilità di presentare “denunce” e non anchequella di presentare “querele”; assume, inoltre, la difesa che il fatto che laLanza, già procuratrice generale della Vallari, si sia costituita parte civile inquanto erede testamentaria della stessa [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduta), nonvale a legittimare ex post la presentazione della querela, trattandosi di attopersonalissimo, che, quindi, deve essere presentato personalmente dalla parteoffesa ovvero a mezzo di procura speciale che contenga la determinazionedell’oggetto specifico per cui è conferita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La querela è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA], alla quale quest’ultima aveva conferito una procuranotarile generale che prevedeva genericamente la possibilità di presentare“denunce” e non anche quella di presentare “querele”. Dal documento notarileallegato, datato 30 gennaio 2018, si evince che “la parte procuratrice vieneinvestita del potere di compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria estraordinaria amministrazione e di ogni necessaria facoltà in modo che, in nessuncaso e per qualsiasi atto, anche se qui non specificatamente indicato, le si possaopporre mancanza o imprecisione di poteri, dovendo essere considerata “alterego” della stessa parte rappresentata, la quale promette sin da ora di avere pervalido ed approvato il suo operato, sotto gli obblighi di legge”.1.2. Ebbene, tale procura non risulta contenere una precisa, e neanchesommaria, indicazione del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di querela eciò rende non regolare la presentazione della querela per i fatti oggetto delrelativo procedimento. È vero che, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen.,è espressamente previsto che la procura speciale possa essere rilasciata anchepreventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per ilcompimento dell'atto cui la procura si riferisce, ma, al contempo, non èsufficiente un mandato per proporre genericamente querela. La giurisprudenza diquesta Corte si è, invero, espressa nel senso che la procura speciale,preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena diinammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione dellesituazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente ungenerico mandato a proporre querela (Sez. V, 17 marzo 2010, dep. 30 giugno2010, n. 24687; conf. Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, Rv. 267432 – 01; Sez.2, n. 22506 del 16/07/2022, dep. 27/07/2020, Rv. 279288 - 01). Nel caso inesame, alla luce delle richiamate indicazioni ermeneutiche, la procura speciale,come detto, non pare conforme ai requisiti di legge, non contenendo alcunriferimento né al reato, né, quantomeno, al fatto oggetto di querela.2. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e di quella diprimo grado perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanzadella condizione di procedibilità della querela.3. All'annullamento senza rinvio della decisione impugnata consegue larevoca delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile costituita. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perchèl'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Revoca lestatuizioni civili.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]