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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2022

Cassazione n. 29734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE Daniele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di Appello di Bari. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 10/06/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata, in data 05/10/2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha dichiarato la penale responsabilità di D'AMORE Daniele in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, comma 2, 628, commi 1 e 3, cod. pen. e 4 legge 110/1975 e condannato lo stesso alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. D'AMORE Daniele lamenta, con unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett, b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità.

3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile per le ragioni che seguono.

A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 maggio 2022 Il nsj lieré estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE Daniele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di Appello di Bari. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 10/06/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata, in data 05/10/2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha dichiarato la penale responsabilità di D'AMORE Daniele in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, comma 2, 628, commi 1 e 3, cod. pen. e 4 legge 110/1975 e condannato lo stesso alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. D'AMORE Daniele lamenta, con unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett, b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità. 3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile per le ragioni che seguono. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 maggio 2022 Il nsj lieré estenso
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