CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18706/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOidato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che CALIGIURI Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecco in data 29.10.2024 gli ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575 cod. pen.; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti; Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso