CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 1960
Cassazione n. 09027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1960 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 24 luglio 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 17 maggio 1984 e 11 novembre 1986, dalla Corte di appello di Napoli, in data 28 novembre 2001 e 16 gennaio 2002, dalla Corte di assise di appello di Napoli e, in data 6 luglio 2009, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 2. Con ordinanza depositata in data 7 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, osservando che i reati giudicati dalle due sentenze della Corte di appello di Napoli - la prima, relativa a rapina in danno di istituto bancario commessa il 1°aprile 1982, e la seconda, concernente la partecipazione, dal maggio 1983, alla associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] - erano tra loro distinti, come lo N erano rispetto al reato oggetto della terza condanna, concernente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso nel 1987 in relazione al passaggio al sodalizio denominato [OSCURATO:PERSONA], facente capo alle famiglie Alfieri e Moccia; del tutto distinti erano poi i reati giudicati dalla quarta e quinta condanna, già uniti nel vincolo della continuazione, e relativi alla partecipazione al sodalizio denominato clan Gaglione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la continuazione fra i reati oggetto delle sentenze indicate nell'originaria istanza. Infatti, la sentenza in data 6 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto la continuazione, così detta interna, fra reati commessi nell'ampio arco cronologico tra il 1982 e il 1996 e la continuazione, così detta esterna, con reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che aveva escluso la continuazione tra i reati giudicati dalle due sentenze della Corte di appello di Napoli. La seconda condanna, relativa alla partecipazione al sodalizio denominato [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto riferimento anche al reato di rapina, oggetto della prima sentenza di condanna, come elemento di riscontro alle accuse dei collaboratori, così collocando l'adesione al sodalizio sin dalla metà dell'anno 1982. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la continuazione tra i reati, già uniti nel vincolo della continuazione, giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 16 gennaio 2002, dalla Corte di assise di appello di Napoli e, in data 6 luglio 2009, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 28 novembre 2001 da Corte di assise di appello di Napoli. La causale dell'omicidio Magliulo era stata individuata nel contrasto tra clan per il predominio nel territorio di Afragola. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. I motivi di ricorso denunciano carenza' motivazione del giudizio che ha h. escluso la sussistenza della continuazione tra i reati oggetto della richiesta, e quindi vanno esaminati congiuntamente. 1. Quanto ai reati oggetto delle due condanne della Corte di appello di Napoli, l'ordinanza impugnata ha specificamente considerato che la condanna per il reato associativo aveva menzionato la rapina oggetto della prima condanna, rilevando, peraltro, che la rapina era stata deliberata e commessa in data antecedente l'adesione del Turino al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA]. La censura proposta col motivo secondo è, dunque, infondata. 2. Quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso nel 1987, giudicato dalla sentenza pronunciata in data 28 novembre 2001 dalla Corte di assise di appello di Napoli, il terzo motivo è generico, in quanto si limita ad argomentare in ordine al relativo movente, mentre il giudizio, che ne ha escluso la continuazione con i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 16 gennaio 2002, dalla Corte di assise di appello di Napoli e, in data 6 luglio 2009, dal Giudiceser le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, è stato fondato sulla diversi dei relativi contesti, essendo l'omicidio collegato alla contrapposizione tra i clan Magliulo e Moccia, mentre gli altri reati connessi all'appartenenza del Turino al clan facente capo a [OSCURATO:PERSONA].3. E' infondato anche il primo motivo, in quanto l'ordinanza ha tenuto conto che l'ultima condanna aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione fra reati commessi in un assai ampio arco temporale, ma ha escluso che tale dato fosse sufficiente per ritenere sussistente la continuazione con i reati giudicati dalle ulteriori condanne, e, appunto, rientranti nel medesimo arco temporale, sul rilievo che ciascun reato risultava specificamente deliberato in un diverso contesto, e dunque autonomamente. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell