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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 35858/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, articolando, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] M.G.

Platania, un motivo con cui si deduce violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione in appello.

La notifica ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. è avvenuta per errore al precedente difensore (revocato contestualmente al conferimento di incarico ad altro avvocato, in data 27/05/2019), dal che la nullità assoluta della sentenza.

3. L'imputato ha presentato altresì conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come allegato nel ricorso, l'imputato, già in data 2 maggio 2019, aveva nominato nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] un nuovo difensore, espressamente revocando ogni nomina di fiducia fatta in precedenza.

Successivamente, ha specificamente eletto domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione presso tale nuovo difensore, conferendogli specifico mandato ad impugnare la sentenza di appello.

Ciò nondimeno, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta ed attuata presso il difensore revocato.

3. L'irrituale notifica non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (sulla cui necessità, per tutte, Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931; Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ed integra, pertanto, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. che si estende agli atti successivi sino al provvedimento impugnato.

4. Di conseguenza, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice dell'appello perché svolga un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, articolando, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] M.G. Platania, un motivo con cui si deduce violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione in appello. La notifica ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. è avvenuta per errore al precedente difensore (revocato contestualmente al conferimento di incarico ad altro avvocato, in data 27/05/2019), dal che la nullità assoluta della sentenza. 3. L'imputato ha presentato altresì conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come allegato nel ricorso, l'imputato, già in data 2 maggio 2019, aveva nominato nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] un nuovo difensore, espressamente revocando ogni nomina di fiducia fatta in precedenza. Successivamente, ha specificamente eletto domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione presso tale nuovo difensore, conferendogli specifico mandato ad impugnare la sentenza di appello. Ciò nondimeno, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta ed attuata presso il difensore revocato. 3. L'irrituale notifica non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (sulla cui necessità, per tutte, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ed integra, pertanto, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. che si estende agli atti successivi sino al provvedimento impugnato. 4. Di conseguenza, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice dell'appello perché svolga un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.
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