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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1998

Cassazione n. 44871/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita, poiché il ricorrente sollecita solo un'inammissibile rivalutazione pro reo dei vari elementi, ed è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58,

I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i tre precedenti per tre rapine, oltre che in materia di stupefacenti, le plurime violazioni disciplinari nel corso della espiazione di precedente condanna, nonché ulteriori comportamenti violenti nel giugno 2023, tali da lasciar fondatamente desumere l'incapacità di autocontrollo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita, poiché il ricorrente sollecita solo un'inammissibile rivalutazione pro reo dei vari elementi, ed è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i tre precedenti per tre rapine, oltre che in materia di stupefacenti, le plurime violazioni disciplinari nel corso della espiazione di precedente condanna, nonché ulteriori comportamenti violenti nel giugno 2023, tali da lasciar fondatamente desumere l'incapacità di autocontrollo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44871/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris