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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 1970

Cassazione n. 15896/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1970 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14/07/2020, che aveva rideterminato la pena alla quale Turoni era stato condannato per tentata estorsione aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva valutato gli elementi di prova in modo frammentario e valorizzato i dati relativi all'aggancio delle celle telefoniche da parte dell'apparecchio in uso al ricorrente, che nessun apporto potevano fornire in termini di apprezzamento degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata, visto che lo stesso Turoni aveva dichiarato di essersi recato presso l'abitazione dei fratelli Dattola per chiedere loro se avessero effettuato il pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla ditta dello zio [OSCURATO:PERSONA] (coimputato); le prove addotte a sostegno della responsabilità dell'imputato, ossia le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi figli, valutate dalla Corte di appello come insufficienti per il coimputato Ficara (assolto) apparivano sfornite di idonea capacità dimostrativa circa il fatto che il ricorrente avesse posto in essere una condotta minatoria in dano delle vittime, rafforzativa del proposito criminoso del coimputato Quattrone, non risultando che il ricorrente avesse profferito minacce al telefono o di persona.

Il difensore aggiunge che la Corte di appello non aveva motivato sulla censura relativa al fatto che si era omesso di vagliare adeguatamente non solo la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto se le stesse fossero sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, visto che Dattola, indagato in procedimento connesso, ben poteva avere interesse a fornire dichiarazioni che alleggerissero la sua posizione incolpando falsamente altre persone; la difesa aveva anche osservato che nessuna condotta indicata nel capo di imputazione appariva idonea ad integrare un contributo causale alla tentata estorsione, neppure in termini di agevolazione, e che non vi erano indizi relativi alla consapevolezza di Turoni della illiceità della pretesa avanzata da Quattro ne.

Il difensore rileva poi che nelle sommarie informazioni rese il 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, dopo il pestaggio subìto, 6eva riferifq che il solo Ficara era sopraggiunto chiedendo perché non aveva dato i soldi a Quattrone, mentre solo nelle sommarie informazioni del 13 maggio 2016 aveva riferito della presenza anche di Turoni, dopo che la PG gli aveva letto la querela sporta nei suoi confronti da Quattrone, nella quale Turoni compariva come soggetto che aveva assistito al litigio tra suo figlio e il querelante: la Corte di appello era quindi pervenuta ad un giudizio assolutorio nei confronti di Ficara mentre aveva confermato il giudizio di condanna a carico di Turoni, sulla base della valorizzazione nella prospettiva diametralmente opposta delle medesime dichiarazioni rese dalle persone offesa; il difensore lamenta che la Corte di appello aveva completamente omesso di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie plurisoggettiva eventuale contestata nella forma del tentativo di estorsione al ricorrente. 1.2 Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata si prestava ad ulteriore rilievo di censura apparendo del tuto carente la motivazione afferente la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il mancato contenimento della pena nei minimi editali. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del (kA • ,,\A' 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese, evidenziando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative prima alla telefonata e poi alla visita ricevuta da Turone, con le quali quest'ultimo chiedeva il pagamento del debito che avevano nei confronti del coimputato Quattrone, sono confermate dall'aggancio delle celle telefoniche dei soggetti interessati (erroneamente la Corte di appello parla di intercettazioni telefoniche); del resto, lo stesso ricorrente ammette di avere effettuato le richieste, dichiarandosi però ignaro della illegittimità delle stesse; i giudici di merito hanno però ritenuto che le richieste prima e la presenza (successiva ai fatti) sul luogo dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fossero indicative della volontà di Turoni di aderire e prendere parte alla condotta estorsiva; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte.

Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Quanto alle frasi riferite dopo l'aggressione, si deve rilevare come lo stesso ricorrente abbia ammesso di stato presente sul luogo dell'aggressione (ne dà atto il giudice di primo grado a pag.18 della sentenza di primo grado, ove si afferma "l'imputato ha sostenuto di essere stato chiamato ad intervenire dalla moglie di Quattrone; giunto sul posto vedeva [OSCURATO:PERSONA] e Quattrone che si prendevano a pugni e provvedeva a dividerli"), per cui diventa irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non ne avesse parlato nelle sue prime dichiarazioni; si deve poi rilevare che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] riferiscono della presenza di Turoni e del coimputato Ficara e della frase rivolta a [OSCURATO:PERSONA] citata nel capo di imputazione; quanto poi all'assoluzione di Ficara, la Corte di appello ha osservato che non vi era stata alcun suo intervento nella fase precedente all'aggressione. 1.2 Relativamente ai motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla entità della pena, si deve rilevare che il primo motivo era estremamente generico, non avendo indicato perché il ricorrente sarebbe stato meritevole del beneficio, per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte, e il secondo è manifestamente infondato posto che la pena è stata mantenuta in misura prossima al minino edittale: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/02/2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1970 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14/07/2020, che aveva rideterminato la pena alla quale Turoni era stato condannato per tentata estorsione aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva valutato gli elementi di prova in modo frammentario e valorizzato i dati relativi all'aggancio delle celle telefoniche da parte dell'apparecchio in uso al ricorrente, che nessun apporto potevano fornire in termini di apprezzamento degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata, visto che lo stesso Turoni aveva dichiarato di essersi recato presso l'abitazione dei fratelli Dattola per chiedere loro se avessero effettuato il pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti dalla ditta dello zio [OSCURATO:PERSONA] (coimputato); le prove addotte a sostegno della responsabilità dell'imputato, ossia le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi figli, valutate dalla Corte di appello come insufficienti per il coimputato Ficara (assolto) apparivano sfornite di idonea capacità dimostrativa circa il fatto che il ricorrente avesse posto in essere una condotta minatoria in dano delle vittime, rafforzativa del proposito criminoso del coimputato Quattrone, non risultando che il ricorrente avesse profferito minacce al telefono o di persona. Il difensore aggiunge che la Corte di appello non aveva motivato sulla censura relativa al fatto che si era omesso di vagliare adeguatamente non solo la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto se le stesse fossero sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, visto che Dattola, indagato in procedimento connesso, ben poteva avere interesse a fornire dichiarazioni che alleggerissero la sua posizione incolpando falsamente altre persone; la difesa aveva anche osservato che nessuna condotta indicata nel capo di imputazione appariva idonea ad integrare un contributo causale alla tentata estorsione, neppure in termini di agevolazione, e che non vi erano indizi relativi alla consapevolezza di Turoni della illiceità della pretesa avanzata da Quattro ne. Il difensore rileva poi che nelle sommarie informazioni rese il 2 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, dopo il pestaggio subìto, 6eva riferifq che il solo Ficara era sopraggiunto chiedendo perché non aveva dato i soldi a Quattrone, mentre solo nelle sommarie informazioni del 13 maggio 2016 aveva riferito della presenza anche di Turoni, dopo che la PG gli aveva letto la querela sporta nei suoi confronti da Quattrone, nella quale Turoni compariva come soggetto che aveva assistito al litigio tra suo figlio e il querelante: la Corte di appello era quindi pervenuta ad un giudizio assolutorio nei confronti di Ficara mentre aveva confermato il giudizio di condanna a carico di Turoni, sulla base della valorizzazione nella prospettiva diametralmente opposta delle medesime dichiarazioni rese dalle persone offesa; il difensore lamenta che la Corte di appello aveva completamente omesso di valutare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie plurisoggettiva eventuale contestata nella forma del tentativo di estorsione al ricorrente. 1.2 Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata si prestava ad ulteriore rilievo di censura apparendo del tuto carente la motivazione afferente la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il mancato contenimento della pena nei minimi editali. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del (kA • ,,\A' 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese, evidenziando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative prima alla telefonata e poi alla visita ricevuta da Turone, con le quali quest'ultimo chiedeva il pagamento del debito che avevano nei confronti del coimputato Quattrone, sono confermate dall'aggancio delle celle telefoniche dei soggetti interessati (erroneamente la Corte di appello parla di intercettazioni telefoniche); del resto, lo stesso ricorrente ammette di avere effettuato le richieste, dichiarandosi però ignaro della illegittimità delle stesse; i giudici di merito hanno però ritenuto che le richieste prima e la presenza (successiva ai fatti) sul luogo dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] fossero indicative della volontà di Turoni di aderire e prendere parte alla condotta estorsiva; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato da parte di questa Corte. Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Quanto alle frasi riferite dopo l'aggressione, si deve rilevare come lo stesso ricorrente abbia ammesso di stato presente sul luogo dell'aggressione (ne dà atto il giudice di primo grado a pag.18 della sentenza di primo grado, ove si afferma "l'imputato ha sostenuto di essere stato chiamato ad intervenire dalla moglie di Quattrone; giunto sul posto vedeva [OSCURATO:PERSONA] e Quattrone che si prendevano a pugni e provvedeva a dividerli"), per cui diventa irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non ne avesse parlato nelle sue prime dichiarazioni; si deve poi rilevare che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] riferiscono della presenza di Turoni e del coimputato Ficara e della frase rivolta a [OSCURATO:PERSONA] citata nel capo di imputazione; quanto poi all'assoluzione di Ficara, la Corte di appello ha osservato che non vi era stata alcun suo intervento nella fase precedente all'aggressione. 1.2 Relativamente ai motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla entità della pena, si deve rilevare che il primo motivo era estremamente generico, non avendo indicato perché il ricorrente sarebbe stato meritevole del beneficio, per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte, e il secondo è manifestamente infondato posto che la pena è stata mantenuta in misura prossima al minino edittale: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2022 Il consiglier
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