CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 75 d. lgs. N. 159 del 2011; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non è deducibile in questa sede in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, attività preclusa a questa Corte, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state esplicitate le ragioni del convincimento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie o anche all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 I