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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 45418/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA su iniziativa di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 8 novembre 2022 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza indicata; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA] RILEVA E OSSERVA 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 ottobre 2021 della Corte di appello di Catanzaro che, dichiarati inammissibili i motivi di appello nel merito per intervenuta rinuncia, gli aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Procuratore generale, la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, per numerosi reati in materia di stupefacenti, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., e, fra questi, per i reati ascritti all'imputati ai capi B2) B2d) e B2e), già qualificati in primo grado ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990. 2.Con sentenza del 8 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati di cui ai capi B2, B2d) e B2e) sono estinti per prescrizione.

Al momento della redazione della sentenza si è rilevato che, per mero errore di fatto, non era stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio sui residui reati dal momento che la prescrizione, riguardando la pena complessivamente applicata, aveva determinato la caducazione dell'accordo; errore di fatto che non incide sul merito della decisione tenuto conto che l'impugnazione del Rizzuti aveva riguardato unicamente i reati di cui ai capi B2), Bd) e B2e) e che la restituzione degli atti costituisce l'unico effetto possibile della decisione, in conseguenza della decadenza dell'accordo tra le parti, errore che può essere emendato con procedimento de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 8 novembre 2022 nel senso che dopo le parole "i reati" sono inserite le parole "di cui ai capi B2), B2d) B2e)" e dopo la parola "prescrizione" siano inserite le parole "e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio" sicchè, conclusivamente, il dispositivo è il seguente "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi B2, B2d) e B2e) sono estinti per prescrizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizió.

Così deciso il 15 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA su iniziativa di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 8 novembre 2022 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza indicata; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA] RILEVA E OSSERVA 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 ottobre 2021 della Corte di appello di Catanzaro che, dichiarati inammissibili i motivi di appello nel merito per intervenuta rinuncia, gli aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Procuratore generale, la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, per numerosi reati in materia di stupefacenti, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., e, fra questi, per i reati ascritti all'imputati ai capi B2) B2d) e B2e), già qualificati in primo grado ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990. 2.Con sentenza del 8 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati di cui ai capi B2, B2d) e B2e) sono estinti per prescrizione. Al momento della redazione della sentenza si è rilevato che, per mero errore di fatto, non era stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio sui residui reati dal momento che la prescrizione, riguardando la pena complessivamente applicata, aveva determinato la caducazione dell'accordo; errore di fatto che non incide sul merito della decisione tenuto conto che l'impugnazione del Rizzuti aveva riguardato unicamente i reati di cui ai capi B2), Bd) e B2e) e che la restituzione degli atti costituisce l'unico effetto possibile della decisione, in conseguenza della decadenza dell'accordo tra le parti, errore che può essere emendato con procedimento de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 8 novembre 2022 nel senso che dopo le parole "i reati" sono inserite le parole "di cui ai capi B2), B2d) B2e)" e dopo la parola "prescrizione" siano inserite le parole "e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio" sicchè, conclusivamente, il dispositivo è il seguente "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi B2, B2d) e B2e) sono estinti per prescrizione e trasmette gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizió. Così deciso il 15 novem