CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2023
Cassazione n. 23107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto in via provvisoria e ha rigettato l'istanza in tal senso proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione da espiare; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta in data 3/1/2023 si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 51 ter, comma 1, ord. pen. quanto alla mancata concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare; Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla condotta tenuta dalla condannata nel corso dell'applicazione provvisoria dalla misura commettendo un furto aggravato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ha dato corretto e adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione in ordine alla pericolosità sociale della ricorrente e che questa non consente la concessione della detenzione domiciliare speciale, inammissibile anche perché la detenuta non ha ancora espiato un terzo della pena irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co