CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08839/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione degli artt. 49, comma 2 e 474, comma 2, cod. pen., assumendo l'inoffensività del fatto - ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità mere doglianze in punto di fatto ed è generico poiché ha assunto della grossolanità del falso in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione, in particolare dando conto dell'assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, della quantità degli oggetti contraffatti e dei precedenti penali, anche specifici, riportati dall'imputato, così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così