CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10616/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Brescia lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si è chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025, il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, in riforma del provvedimento del Gip del medesimo Tribunale, diversamente qualificata la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] - da quella ritenuta nell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 414, commi 3 e 4, cod. pen. a quella punita dall’art. 270 bis, comma 2, cod. pen. (già ipotizzata dal pubblico ministero in sede di richiesta di applicazione della misura) - applicava al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, disponendo, tuttavia, che la stessa rimanesse sospesa fino alla definitività del provvedimento. 2. Propone ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 270 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Si era già osservato, nella richiesta di riesame, come non si fossero individuati elementi concreti da cui desumere il riconoscimento dell’indagato da parte della casa-madre e come non fosse emerso collegamento alcuno fra il medesimo e l’organizzazione terroristica a cui avrebbe fatto riferimento. Si era già dedotta la necessità di procedere a tali accertamenti, secondo quanto affermato dalla sentenza di legittimità n. 26374/2025, in cui, appunto, si era affermato che non era sufficiente provare l’attività di propaganda se non si fossero individuati i legami concreti dell’indagato con altri soggetti ai quali era accomunato dall’identica ideologia terroristica. Nel caso di specie si era, invece, solo dimostrato la diffusione di materiali propagandistici provenienti da fonti non di libero accesso ed il possesso di materiale riservato e proveniente da gruppi terroristici, senza, tuttavia, individuare il necessario legame del prevenuto con altri aderenti all’associazione di riferimento. Si era detto, infatti, come il possesso di materiale propagandistico possa essere dimostrativo del legame associativo solo se questo sia immediatamente riferibile all’associazione terroristica di presunta appartenenza, sia stato destinato ad una riservata circolazione e sia stato diffuso da così poco tempo da presupporre un legame effettivo con la stessa. Si sarebbe dovuto, allora, accertare se il materiale tratto dall’indagato dalla rivista “[OSCURATO:PERSONA]”, avesse tali caratteristiche. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell’indagato ha inviato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. In ordine agli elementi costitutivi della condotta punita ai sensi dell’art. 270 bis cod. pen. si è detto: - integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione (Sez. 6, n. 26374 del 03/06/2025, Firaoun, Rv. 288440 – 01 in una fattispecie concreta in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente erano stati desunti dall'intrattenimento di contatti via "Telegram" con soggetti aderenti alla medesima ideologia "jihadista", dalla espressa manifestazione della volontà di compiere atti di natura terroristica e, soprattutto, dalla diffusione di materiali propagandistici riservati, appositamente predisposti da organizzazioni direttamente facenti capo all'"Isis"); - in tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, Halili, Rv. 283368 – 01 in cui si era precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione). Deve, pertanto, tenersi conto, nel valutare le condotte ed i contatti tenuti dall’indagato, sia delle caratteristiche delle associazioni jihadiste, particolarmente polverizzate quando il partecipe viva ed operi non nei territori di origine ma in quelli dei “nemici” della jihad (ove l’attività auspicata dall’associazione è proprio quella volta al compimento di azioni della più varia natura ma tutte improntate a suscitare terrore nella popolazione), sia dei conseguenti rapporti, solitamente assai laschi con l’associazione e, a volte, più stretti con altri soggetti che ne condividano gli intenti e la medesima piattaforma ideologica e operativa (ancora gli attentanti da consumare, ai danni di persone o di luoghi, che magari abbiano valenza anche simbolica). 2. Sulla base di tali precisazioni, il provvedimento del Tribunale del riesame non mostra affatto la carenza di motivazione lamentata nel ricorso. Nel motivare l’ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale non si limitava a ricordare la sola estrapolazione e condivisione, da parte dell’indagato, di contenuti tratti da siti internet, peraltro di limitato accesso (compendiati, si legge, nella annotazione di p.g. del 16 settembre 2024), ma sottolineava (e, in parte riportava) anche come fossero state registrate plurime conversazioni intrattenute dal medesimo con altri soggetti che, con tutta evidenza, aderivano alla medesima ideologia jihadista, certamente non limitandosi alla teoria, volendo, invece, l’indagato ed i suoi interlocutori, passare all’azione, progettando azioni omicidiarie, anche se le stesse potevano culminare nel loro “martirio”, così da colpire i nemici della jihad. Così, nella chat da loro creata (dal titolo significativo: ”i pericolosi di Egitto”, ove i partecipi condividevano anche il materiale propagandistico) si era espressamente parlato, appunto, di “passare all’azione”, e si erano già individuati come possibili bersagli (non solo meramente ipotetici, visto che ne aveva scattato delle fotografie che aveva poi condiviso) due chiese cattoliche della città di Bergamo: la chiesa di [OSCURATO:PERSONA] delle Grazie e la chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. Oltre a ciò, ricordava il Tribunale che l’indagato aveva manifestato il desiderio di recarsi in Mozambico o in altri territori ed aveva avuto un contatto con un soggetto che parimenti intendeva recarsi in territori ove fosse possibile agire concretamente. Circostanze che, secondo l’ordinanza impugnata, non erano sufficienti per confermare l’ipotizzato ruolo di organizzatore in origine attribuito all’indagato ma pur sempre significative della sua adesione e partecipazione, concreta, all’associazione terroristica jihadista. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Manda