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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:901
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0292_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2019 –

[OSCURATO:PERSONA].

(causa C‑292/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Principio di neutralità fiscale – Credito divenuto irrecuperabile a seguito di una procedura di fallimento» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Obbligo di riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Portata – Soggetto passivo che dimostra il carattere definitivamente irrecuperabile del credito detenuto – Inclusione – Eccezione – Caso di non pagamento che rientra nella facoltà per gli Stati membri di derogare a detto obbligo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90) (v. punti 19, 22-26, 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve consentire la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto qualora il soggetto passivo possa dimostrare che il credito che esso vanta nei confronti del debitore abbia carattere definitivamente irrecuperabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, poiché tale situazione non costituisce un caso di non pagamento che può rientrare nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. ( 1 ) GU C 220 del 1 o .7.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0292_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]. (causa C‑292/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Principio di neutralità fiscale – Credito divenuto irrecuperabile a seguito di una procedura di fallimento» Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Obbligo di riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Portata – Soggetto passivo che dimostra il carattere definitivamente irrecuperabile del credito detenuto – Inclusione – Eccezione – Caso di non pagamento che rientra nella facoltà per gli Stati membri di derogare a detto obbligo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90) (v. punti 19, 22-26, 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve consentire la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto qualora il soggetto passivo possa dimostrare che il credito che esso vanta nei confronti del debitore abbia carattere definitivamente irrecuperabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, poiché tale situazione non costituisce un caso di non pagamento che può rientrare nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. ( 1 ) GU C 220 del 1 o .7.2019 .
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