CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1978 avverso l'ordinanza del 4 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Pescara; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara che ha convalidato il provvedimento del 27 giugno 2025 del Questore di Pescara, notificato l'1 luglio 2025 alle 17:15, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di Pescara 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa dalla squadra di calcio "[OSCURATO:PERSONA] 1936" nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, di presentarsi 30 minuti dopo l'inizio di ogni incontro per le partite disputate in trasferta. 1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, in data 25 novembre 2023, alle ore 17.50, insieme altri noti soggetti appartenenti alla frangia più violenta della tifoseria aveva preso parte a una rissa aggravata dall'uso di bastoni spranghe ed altri oggetti, che aveva coinvolto le opposte tifoserie del Pescara e del Cesena prima dell'incontro di calcio Pescara - Cesena delle 20:45, circostanze accertate sulla base della deposizione testimoniale del vicebrigadiere dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e dei filmati di videosorveglianza del locale Tempie bar dove alcuni ixd=1:12;stiecitp partecipanti alla rissa, dopo essersi fatti curare, si erano rifugiati; inoltre nella stessa occasione si era anche reso responsabile del danneggiamento aggravato di un'autovettura con ferimento del conducente, fatti per i quali era stato iscritto il procedimento penale 1341 del 2024 (per rissa aggravata, lesioni personali e lesioni aggravate in concorso, danneggiamento in concorso). Il ricorrente inoltre era già stato destinatario di analogo provvedimento in precedenza, emesso dal Questore della provincia di Piacenza in data 21/08/2023. 1.2. Il G.i.p., rilevato che decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore non erano pervenute memorie difensive, che sussisteva nel caso in discorso anche il fumus del reato di cui all'articolo 6 bis della legge 401 del 1989, aveva convalidato il provvedimento del Questore in quanto necessario e urgente in vista dell'imminente inizio del campionato e di altri tornei, considerato che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto pericoloso in quanto non aveva esitato a fare uso della violenza e oltretutto era stato già destinatario in precedenza di analoga misura e nonostante ciò aveva perseverato. Alla luce delle modalità dei fatti e della sostanziale recidiva doveva ritenersi congruo il termine di 5 anni. 2. Avverso tale ordinanza EVANGESLISTA, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando l'omessa indicazione nel provvedimento del Questore n. 31/2025 del 27 giugno 2028, della facoltà di presentare personalmente un mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. Evidenzia che l'omissione dell'avviso ha concretamente precluso la realizzazione del previsto contraddittorio cartolare, pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo. (si citano Le sentenze della Sez. 3, nn. 28042/2023 e 37314/2023). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. 1.1. Va premesso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, con cui veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 401 () "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", il legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell'art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". La norma non prevede una sanzione specifica di nullità, sicché, in caso di violazione, deve farsi ricorso alla nullità generale che l'art. 178 c.p.p., lett. c) prevede per ogni lesione del diritto di intervento spettante all'interessato (si veda Sez. 3 - , Sentenza n. 48201 del 25/09/2019 Cc., Rv. 277364 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 17/12/2008 Cc., dep. 2009, Rv. 242987 - 019; nonché Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 2025, Sez. 3, Sentenza n. 32472 del 2023, Sez. 3, Sentenza n. 28042 del 2023, non massimate). Secondo logica l'avviso dovrebbe essere contenuto nel provvedimento questorile (è infatti improbabile che l'ufficiale notificatore, in genere un ufficiale o un agente di polizia, prenda l'iniziativa di indirizzare all'interessato destinatario della notifica un avviso non contenuto nel provvedimento notificato), ma, attesa la impropria terminologia adottata dal legislatore, può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all'interessato del provvedimento (vedi Sez. 3, Sentenza n. 6986 del 10/11/2005 Cc., dep. 2006, Rv. 234043 - 01) e, del resto, è stato altrimenti affermato che laddove comunque risulti che tale avviso è contenuto in altri atti, quali, oltre allo stesso provvedimento del Questore di cui si è già detto (Sez. 3, Sentenza n. 38702 del 18/04/2018 Cc., Rv. 273704 - 01), anche la non prevista comunicazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (si veda Sez. 3, Sentenza n. 11151 del 17/12/2008 Cc., dep. 2009, Rv. 242987 - 019), deve considerarsi comunque raggiunto lo scopo. 1.2. Tuttavia, emerge dal provvedimento del Gip impugnato che la notifica dell'ordine del Questore è avvenuta regolarmente, né il ricorrente ha avuto cura di produrre il provvedimento del Questore che si assume privo del prescritto avviso e la relativa notifica, ovvero di indicare puntualmente gli atti dei quali era necessaria l'allegazione. Ciò premesso, rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene af t dal vizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01). Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che in ogni caso grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01). Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso, onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell