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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che individuare vizi manifesti come imposto per legge rispetto al tipo di impugnazione qui in rilievo, si critica l'adeguatezza della valutazione compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità.

Il ricorso prospetta, del resto, motivi riproduttivi di quelli di appello, cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Va poi rilevato che è afflitta da vizi di mancato confronto puntuale con le motivazioni formulate dalla Corte di appello, la questione di legittimità costituzionale, meramente riproposta trascurando gli argomenti del collegio di appello che, per vero, delineano adeguatamente la manifesta infondatezza oltre che la genericità delle deduzioni, meramente assertive e ben poco argomentate nel sostenere le violazioni della Carta denunziate.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che individuare vizi manifesti come imposto per legge rispetto al tipo di impugnazione qui in rilievo, si critica l'adeguatezza della valutazione compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso prospetta, del resto, motivi riproduttivi di quelli di appello, cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Va poi rilevato che è afflitta da vizi di mancato confronto puntuale con le motivazioni formulate dalla Corte di appello, la questione di legittimità costituzionale, meramente riproposta trascurando gli argomenti del collegio di appello che, per vero, delineano adeguatamente la manifesta infondatezza oltre che la genericità delle deduzioni, meramente assertive e ben poco argomentate nel sostenere le violazioni della Carta denunziate. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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