CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione pluriaggravata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania con sentenza 12 maggio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SCAGLIONEN9gim, _ 2.1. Con memoria in data 23/12, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. 2. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso1n Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]