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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1993

Cassazione n. 34694/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 29 giugno 2023 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure confutate con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come eccentriche si rivelassero i motivi di gravame incentrati sulla condotta del ricorrente tesa a recuperare il biglietto, avendo giudicato integrare il reato il comportamento volontariamente violento rivolto nei confronti del controllore funzionale ad impedire ed ostacolare l'identificazione e la conseguente contestazione della violazione; che la difesa, ancora una volta, tenta di accreditare una lettura alternativa degli eventi adeguatamente apprezzati dai giudici di merito che hanno correttamente ricostruito il loro succedersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 29 giugno 2023 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale risultano declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure confutate con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come eccentriche si rivelassero i motivi di gravame incentrati sulla condotta del ricorrente tesa a recuperare il biglietto, avendo giudicato integrare il reato il comportamento volontariamente violento rivolto nei confronti del controllore funzionale ad impedire ed ostacolare l'identificazione e la conseguente contestazione della violazione; che la difesa, ancora una volta, tenta di accreditare una lettura alternativa degli eventi adeguatamente apprezzati dai giudici di merito che hanno correttamente ricostruito il loro succedersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 34694/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris