CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1960
Cassazione n. 46546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1960 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Marsalala, con la quale ne era stata affermata la responsabilità in ordine a quattro contestazioni del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 e a una contestazione del reato di cui all'art. 10 bis del medesimo d.lgs. 74/2000, ha assolto l'imputato da tale ultimo reato perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per i reati residui in 11 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, a causa della mancata considerazione della situazione di emergenza che aveva determinato la commissione dei reati, qualificabile come forza maggiore idonea a escludere la suitas della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo genericamente riproduttivo di motivi di doglianza, in ordine alla crisi economica che avrebbe colpito le imprese amministrate dal ricorrente (peraltro neppure illustrate, né, tantomeno, analizzate), adeguatamente considerati e motivatamente disattesi da entrambi i giudici del merito. La Corte d'appello ha ampiamente esaminato la prospettazione difensiva in ordine a una situazione di difficoltà finanziaria di entrambe le imprese amministrate dal ricorrente, sottolineandone la genericità ed evidenziando, comunque, che queste (consistenti in vertenze sindacali che avrebbero determinato aumenti dei costi del personale e mancati pagamenti da parte dei clienti) non possedevano i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità e non determinavano una impossibilità assoluta di provvedere al pagamento delle imposte, non essendo tra l'altro neppure state indicate le iniziative assunte per fronteggiale. Si tratta di motivazione adeguata e coerente con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939), nella specie del tutto mancanti e correttamente esclusi, con la conseguente manifesta infondatezza delle generiche doglianze del ricorrente.L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il