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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07011/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ---( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, riguardante una asserita inadeguatezza argomentativa delle scelte adottate in punto di qualificazione del fatto e commisurazione della pena, vizio prospettato in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto al tenore della decisione gravata, che non affronta i temi riguardanti la responsabilità dell'imputato per le lesioni e la resistenza allo stesso ascritti perché rimasti estranei al devoluto in appello (si che non può soffrire di alcun vizio di motivazione quanto alla corretta configurazione dei fatti a giudizio, comunque estranea a vizi rilevabili d'ufficio da questa Corte) e che con riferimento alla determinazione del trattamento punitivo appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ---( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, riguardante una asserita inadeguatezza argomentativa delle scelte adottate in punto di qualificazione del fatto e commisurazione della pena, vizio prospettato in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto al tenore della decisione gravata, che non affronta i temi riguardanti la responsabilità dell'imputato per le lesioni e la resistenza allo stesso ascritti perché rimasti estranei al devoluto in appello (si che non può soffrire di alcun vizio di motivazione quanto alla corretta configurazione dei fatti a giudizio, comunque estranea a vizi rilevabili d'ufficio da questa Corte) e che con riferimento alla determinazione del trattamento punitivo appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris