CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 26673/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 611/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6778/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1982 avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 29 aprile 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., parte civile costituita, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili; udito, nell’interesse della ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26673/2025 Roma, lì, 21/07/2025 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Cagliari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con il padre ([OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 20 ottobre 2015), del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto, dalle casse della società, la somma di euro 42.000, trasferita sul conto corrente bancario a lei intestato. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputata, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione ed afferente alla ritenuta responsabilità della ricorrente, quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta commesso dal padre. La difesa sostiene, da un canto, che la Corte territoriale, omettendo di valutare la provenienza della somma trasferita (corrispondente al riscatto di una polizza assicurativa) e la sua destinazione (quale acconto sul trattamento di fine mandato dell’amministratore), non avrebbe considerato che, sebbene beneficiaria della somma fosse, formalmente, la società contraente, quest’ultima sarebbe stata comunque debitrice dell’intero importo nei confronti dell’amministratore; dall’altro, che non vi sarebbe prova della consapevolezza della ricorrente quanto all’appartenenza del denaro e, alla luce della significativa distanza temporale rispetto al fallimento, dell’ipotizzato stato di decozione della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che l’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale alla condotta distrattiva posta in essere dall’intraneus, con la consapevolezza del conseguente depauperamento del patrimonio sociale e del connesso pregiudizio arrecato ai creditori. Cosicché, in caso di fallimento, ogni atto distrattivo assume rilevanza, indipendentemente dalla rappresentazione o dalla specifica conoscenza del dissesto della società; conoscenza che, al massimo, non costituendo il fallimento l'evento del reato (rappresentato, quest’ultimo, della lesione dell'interesse patrimoniale della massa), può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Ciò considerato, contrariamente a quanto evocato dalla difesa, la Corte territoriale ha dato conto, lucidamente, degli elementi alla luce dei quali ha ritenuto, da un canto, il contributo offerto dall’imputata e, dall’altro, per quel che rileva in questa sede, la sua piena consapevolezza del depauperamento subito dal patrimonio sociale in conseguenza della sua condotta (e del connesso pregiudizio arrecato ai creditori), evidenziando, sotto tale profilo: - che la società, già nel maggio 2009 (data di emissione dell'assegno), versava in uno stato di grave difficoltà economica. In tal senso: - gli ingenti debiti riferibili agli esercizi 2008-2009 (e relativi ad omessi versamenti di imposte, contributi, retribuzioni dei dipendenti, premi assicurativi, tributi locali, sanzioni e interessi); - la procedura per la Cassa integrazione straordinaria avviata nel 2009; - i plurimi inadempimenti nei confronti dei fornitori, sfociati in contenziosi, riferibili a quel periodo; - il tracollo del fatturato dichiarato dallo stesso padre; - che la piena consapevolezza era pienamente desumibile dalle stesse modalità con le quali è stata posta in essere la liberalità (effettuata non dal padre della imputata, utilizzando un conto a lui intestato, ma tramite assegno tratto sul conto corrente societario, in assenza di rapporti economici tra la società e l'imputata che potessero giustificare tale attribuzione patrimoniale) e dagli stretti rapporti familiari ed economici esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia (divenuta amministratrice della società che, di fatto, ha proseguito l’attività economica della fallita). E tanto dà conto dell’infondatezza dell’assunto difensivo. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. 4. Nulla può essere liquidato in favore della parte civile, perché, essendo stata disposta la trattazione orale, non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si è limitata a formulare richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]