CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/2/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 18/3/2019, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e di 900,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, dei reati, unificati "dalla continuazione, previsti dagli artt. 81, cpv., cod. pen., 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo A), 648 cod. pen. (capo B), 697 cod. pen. (capo C), 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D); fatti accertati in Foggia il 17/9/2018. Con la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 2. Con sentenza in data 18/2/2020, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto gli aumenti di pena stabiliti a titolo di continuazione per i vari reati satellite, per l'effetto rideterminando la pena finale in 1 anno e 10 mesi di reclusione e in 600,00 euro di multa. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la materiale assenza della motivazione, la quale non presenterebbe i requisiti minimi di completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è stata fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche dedotte dalla difesa con i motivi di appello, allegati all'odierno ricorso per cassazione. Dopo avere premesso che non può ritenersi giustificabile il ricorso a formule stereotipate o una motivazione cd. implicita, né il mero riferimento alla equità della pena in quanto espressione inidonea a verificare se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., la difesa osserva che, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire una sufficiente motivazione in ordine alla commisurazione della pena e, in particolare, all'aumento stabilito ex art. 81 cod. pen. a titolo di continuazione rispetto alla pena inflitta per il più grave reato contestato sub B), non avendo i Giudici di appello specificato l'aumento per ogni singola fattispecie delittuosa, limitandosi a un calcolo complessivo, non supportato da specifiche motivazioni. Del pari, il riconoscimento della recidiva, pur a fronte di uno specifico motivo di gravame, non sarebbe stato accompagnato da idonea valutazione sulla idoneità dell'episodio in contestazione a costituire l'espressione di un'accentuata capacità a delinquere dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. La sentenza di primo grado aveva determinato la pena base inflitta per il delitto di ricettazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in 2 anni di reclusione e in 600,00 euro di multa; aumentata, non per il riconoscimento della recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ma in applicazione della continuazione per i reati satellite, fino a 3 anni di reclusione e 1.200 euro di multa.2.1. A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, articolato alle pagine 11-12 dell'atto di appello, con cui la difesa aveva chiesto la esclusione della recidiva e la determinazione della pena nel minimo edittale, con il minimo aumento ai fini della continuazione, la Corte territoriale ha valutato come «congrua» la pena base determinata dal primo Giudice e in considerazione del comportamento collaborativo assunto dall'imputato in sede di appello e dell'assenza di precedenti specifici a suo carico, eccetto che per il reato di cui al capo D), ha ridotto l'aumento per la continuazione rideterminando la pena in 1 anno e 10 mesi di reclusione e in 600,00 euro di multa (con una pena base determinata, per il reato più grave di cui al capo B, in 2 anni di reclusione e 600,00 euro di multa, aumentata di 9 mesi e 300,00 euro per i reati satellite di cui ai capi A, C e D ex artt. 81 cod. pen.). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in relazione al profilo concernente la configurabilità della recidiva, la sentenza di secondo grado manca totalmente della motivazione. E ciò benché la difesa, come detto, avesse specificamente richiesto, in sede di appello, l'esclusione della aggravante, deducendo la assenza di qualunque valutazione, richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 185 del 23/7/2015) e di legittimità (v. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibe', Rv. Rv. 247839-01) che il Giudice sia tenuto a verificare, con riguardo al tempo di commissione dei precedenti e dei parametri ex art. 133 cod. pen., se la ricaduta manifesti una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere. Una valutazione che, nel caso in esame, avrebbe potuto portare a escludere l'aggravante, tenuto conto della scelta dell'interessato di definire la propria posizione allo stato degli atti, rilevante «in relazione al comportamento dell'imputato postumo alla realizzazione dell'evento criminoso»; del fatto che, successivamente al delitto, Lauriola avesse serbato un comportamento assolutamente corretto, improntato al pieno rispetto delle prescrizioni impostegli con la misura cautelare applicata all'udienza di convalida dal Giudice per le indagini preliminari in data 21/9/2018, dell'epoca risalente dei precedenti penali, l'ultimo dei quali collocabile ben quattro anni prima: elementi, questi, indicativi, secondo la difesa, dell'assenza di pericolosità sociale. Ne consegue che, già sotto tale profilo, il ricorso merita accoglimento. 3.1. Per quanto poi concerne l'entità degli aumenti a titolo di continuazione, giova premettere che essi devono essere singolarmente motivati, alla luce del principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Anche in questo caso, invero, la sentenza ha omesso di procedere a una puntuale valutazione alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e alla corrispondente esplicitazione del relativo percorso giustificativo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al profilo della ritenuta recidiva e dell'entità degli aumenti a titolo di continuazione, entrambi refluenti sul trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sui punti indicati, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari