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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv.

E. M. Genovese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 147 - 22, resa il 15 novembre 2021, ha riqualificato la condotta, ascritta in via provvisoria all'indagato, nella fattispecie di partecipazione in ordine al reato di cui al capo Q, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, che aveva applicato, in data 8 febbraio 2021, a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere.

1.1. Il provvedimento genetico aveva ritenuto di disporre a carico di Trapani la misura più grave in esecuzione, in relazione al reato di cui agli artt. 99, 416- bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.i per aver preso parte alla cosca di tipo 'ndranghetista, denominata Fontana-Saraceno, dal 1991, con il ruolo di consigliere del cognato [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dopo la custodia cautelare di questi, sostituendolo nel ruolo e nell'attività di infiltrazione nel settore edilizio, coordinando le attività dell'articolazione locale di Archi con quelle presenti sul territorio di Gallico. 1.1.

La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva ritenuto, con particolare riferimento al ruolo riconosciuto al Trapani dalla contestazione provvisoria, oltre che in ordine agli altri elementi a carico valorizzati nell'ordinanza censurata, che questa fosse affetta da vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria.

Si è ritenuto, infatti, che il provvedimento oggetto di annullamento con rinvio aveva, in maniera apodittica, espresso un giudizio positivo sull'entità degli indizi, in funzione dell'affermazione della qualificata probabilità dell'organicità dell'indagato al sodalizio di tipo 'ndranghetista, per di più in posizione apicale.

Quanto alle dichiarazioni di alcuni collaboratori (Chindemi, Liuzzo, Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]), si è reputato che l'affermata convergenza nell'indicazione dell'intraneità del Trapani era risultata indebolita, sulla base di quanto riportato dall'ordinanza, dalla mancata specificazione dell'epoca alla quale le diverse fonti riferiscono le informazioni fornite agli inquirenti.

Si è, poi, affermato che, in alcuni casi, gli stessi dichiaranti si erano limitati ad una generica indicazione di appartenenza alla cosca dei "fratelli Trapani", senza individuarne l'effettivo ruolo in seno alla medesima, quando addirittura non abbiano concentrato la propria attenzione sul germano dell'odierno ricorrente.

Con riguardo all'assunzione da parte del Trapani dell'appalto all'interno della "Perla dello stretto" il Tribunale non esplicita, secondo la sentenza rescindente, le ragioni per cui tale vicenda sarebbe univocamente significativa del suo stabile inserimento nell'organizzazione del sodalizio criminale, piuttosto che, ad esempio, della sua occasionale collusione con il medesimo, tanto più che è la stessa ordinanza a rilevare come l'originaria spartizione dei lavori del centro commerciale era stata convenuta dal Saraceno, alla cui impresa quella del Trapani sarebbe subentrata, senza però rivelare se ed in che modo sarebbe stato proprio l'indagato ad imporlo.

Quanto, infine, al compendio captativo si è notato che non viene precisato perché nella conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] i soggetti menzionati sarebbero proprio l'indagato ed il fratello, posto che questi non vengono formalmente nominati; dunque, che gli stessi si identifichino con i "compari" del Fontana, evocati dai conversanti, non dimostra, a parere della sentenza rescindente, la partecipazione del Trapani al sodalizio.

Nella conversazione intercettata tra i fratelli Molinetti, invece, non si precisa a quale dei due fratelli i conversanti facciano riferimento e, dunque, la rilevanza indiziaria di tale captazione è stata ritenuta, dalla sentenza rescindente, solo apoditticamente affermata nell'ordinanza impugnata.

1.2. Il Tribunale in funzione di riesame, investito del giudizio di rinvio ha esposto, in primo luogo, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esaminate analiticamente a pag. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata, che queste consentono di collocare nel tempo, condotte espressione della partecipazione del Trapani al sodalizio, riportando, per stralcio, brani dell'interrogatorio svolto dinanzi al Pubblico ministero e ripercorrendo il contenuto di queste.

Si riprende, in secondo luogo, la conversazione tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed il maresciallo Pati (cfr. pag. 8 della ordinanza) e si approfondisce il tema, devoluto con la sentenza rescindente, della rilevanza del dialogo ai fini indiziari, quanto alla partecipazione al gruppo di Trapani.

Si colloca, inoltre, temporalmente la conversazione in un determinato contesto storico, dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], in cui la reggenza della cosca Gallico veniva indicata come assunta da [OSCURATO:PERSONA].

A pag. 10 e ss.rpoi, vengono illustrate le vicende relative all'appalto all'interno del centro commerciale "Perla dello stretto" e se ne illustra la rilevanza dal punto di vista della gravità indiziaria, in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio.

Il Tribunale esplicita le ragioni per cui tale vicenda sarebbe significativa dell'inserimento di Trapani nell'articolazione locale, richiamando gli esiti delle indagini svolte nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle attività assicurate ai fratelli Trapani in ordine alla partecipazione ai lavori di pavimentazione, garantiti, secondo il provvedimento impugnato, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], grazie all'impegno dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicatíe, dall'ordinanza impugnata, come figure dominanti nel panorama 'ndranghetistico in cui si collocano i fatti.Il provvedimento, infine, nel riassumere gli elementi indiziari a carico del ricorrente, a pag. 16 e ss. conclude nel senso di reputare la sua quale mera partecipazione al sodalizio, così riqualificando la condotta contestata in via provvisoria al capo Q, escludendo anche che questa si sia sostanziata in concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., indicandone le ragioni (cfr. pag. 19). 2 Avverso l'indicata ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando nei motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 627, cod. proc. pen. sotto diversi profili.

2.1. Si rileva che il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., deve condurre a provvedimento che si uniforma al dictum della sentenza rescindente, per quanto riguarda le questioni di diritto ivi decise, anche ove queste siano errate o se il principio di diritto sia superato.

Si deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame si discosterebbe dalla sentenza di annullamento con rinvio, con particolare riferimento al principio di diritto affermato dalla sezione Quinta penale, ripercorrendo il compendio indiziario, ma riproponendo il medesimo ragionamento argomentativo dell'ordinanza impugnata e, comunque, senza colmarne le rilevate lacune motivazionali.

2.2. Si sostiene che la motivazione è apparente e che residua il vizio motivazionale rilevato dalla Suprema corte, con particolare riferimento al dato temporale sulle condotte di connotazione mafiosa riferibili a Trapani, per quanto concerne le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

2.2.1. Con riferimento al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e all'esame delle dichiarazioni svolte in sede di rinvio, si sottolinea che, nel procedimento derivante da annullamento con rinvio di un'ordinanza in materia di riesame, è preclusa la possibilità di utilizzare sopravvenienze probatorie in danno dell'indagato richiamando precedenti indicati come in termini (n. 1733 del 2000; anche Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Si evidenzia, quanto alla produzione di un CD da parte del pubblico ministero, avvenuta nel corso dell'udienza camerale, avente ad oggetto le risultanze dell'indagine cd.

Camaleonte, che questo, proprio in quanto inerente un procedimento de libertatej non può essere utilizzato, ex art. 309, comma 9, codice di rito, nel giudizio di rinvio.

Si sottolinea che la motivazione sarebbe apparente in quanto muove dal dato, non dimostrato, che il ricorrente sia attivo all'interno di una consorteria mafiosa operante nel territorio di Gallico e pretende di dimostrarlo attraverso il riferimento all'esecuzione dei lavori autostradali avvenuta nel 2015.2.2.2.

Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che queste, secondo la sentenza rescindente, erano inconsistenti in quanto fondate in parte su deduzioni, in parte su dichiarazioni de relato.

2.2.3. In relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che si tratta di chiamata che non sarebbe significativa, dal punto di vista temporale, risalendo le dichiarazioni al 2010 e, comunque, riproponendo il Tribunale la medesima motivazione cassata con rinvio.

2.2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che il Tribunale contestualizza le affermazioni del collaboratore, indicando che questi ha fatto riferimento ai lavori di ristrutturazione del bar Rosso&Nero, in Gallico, per averlo appreso da Randisi, senza tenere conto dell'indicazione della Corte di cassazione quanto all'inconsistenza di tali dichiarazioni anche con riferimento al dato temporale.

2.2.5. Per il collaboratore Liuzzo si nota che la contestualizzazione delle accuse nell'anno 2007, era stata già avversata con il primo ricorso per cassazione, evidenziando che nel processo cd.

Bless era emerso che Trapani era detenuto insieme al Saraceno 1:1etenzione protrattasi per 17 giorniL

2.3. Infine, si evidenzia che la motivazione resa a pag. 10 dell'ordinanza è nuovamente incentrata sulla conversazione del 9 giugno 2011, senza che il Tribunale ne spieghi il rilievo, in termini di gravità indiziaria, a carico di Trapani.

Come già notato nel corso del primo ricorso per cassazione, dalla conversazione non si evincerebbe, secondo la difesa, che i "compari" (di Saraceno) di cui i conversanti parlano siano proprio i fratelli Trapani.

La motivazione del Tribunale non spiegherebbe, in alcun punto, detto dato e si paleserebbe, dunque, meramente apparente.

Quanto, da ultimo, alla captazione ambientale tra i fratelli Molinetti, intervenuta il 30 agosto 2019, il Tribunale, secondo il ricorrente, ripercorrerebbe la medesima motivazione resa nel provvedimento cassato.

2.4. In definitiva il ricorrente sottolinea che il Tribunale ha ripreso i vizi cassati, ha intrapreso un percorso argomentativo già valutato con la sentenza di questa Corte di annullamento con rinvio, ha dato conto di mere puntualizzazioni, riproponendo i medesimi vizi motivazionali dell'ordinanza annullata. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva istanza di discussione orale all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

Si osserva preliminarmente, che,in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito — entro i motivi proposti con l'originaria impugnazione — è limitata solo dalla preclusione derivante all'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e dal divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate, comprese quelle non esaminate dalla Corte in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta.

Siffatti principi trovano applicazione anche in materia di riesame delle misure cautelari, essendo il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento (tra le altre, Sez. 2, n.16359 dg12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 261611; conf. n. 1733 del 2000, Rv. 216480; n. 15757 del 2011 Rv. 249939).

Di guisa che anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella, Rv. 251064). 1.1.Ciò posto, si rileva che correttamente, in sede di rinvio, il Tribunale della libertà ha riesaminato le stesse fonti anche dichiarative già vagliate dai giudici che hanno adottato la prima ordinanza annullata con rinvio, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori e alle conversazioni registrate, giungendo a soluzione conforme a quella già assunta con l'ordinanza cassata, ma seguendo un ragionamento del tutto in linea con le indicazioni fornite con la sentenza rescindente.

1.2. Invero, si rileva che il ragionamento del Tribunale è diretto a collocare le dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia nel tempo, rendendo motivazione, su questo punto, non manifestamente illogica, né apparente e conforme all'indicato percorso contenuto nella sentenza rescindente.

Così come l'ordinanza risponde all'indicazione, ricevuta dalla pronuncia di annullamento con rinvio, di specificare le condotte sintomatiche dell'appartenenza al sodalizio, tanto da concludere escludendo la contestazione della posizione apicale nella cosca, provvisoriamente ascritta all'indagato (cfr. in particolare pag. 18 e ss.).

Del resto, le censure che sono contenute nel ricorso, rispetto alle singole dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ampiamente rivalutate dal Tribunale, alla luce della loro collocazione temporale e della valenza indiziaria, rispetto alle condotte di partecipazione di Trapani all'articolazione locale descritta nella contestazione provvisoria, risultano versate in fatto e pretendono una rilettura, alternativa di queste, non consentita in sede di legittimità.1.3.

In particolare, per quanto riguarda la vicenda del centro commerciale Perla dello stretto (cfr. pag. 10 e ss.), la motivazione è ampia e immune da illogicità manifesta e questa, invero, risulta soltanto lambita dal ricorso, che non muove a tale parte del coerente e lineare ragionamento dei giudici del riesame„ puntuali censure. 1.4.Nullaì poi, specifica il ricorso che, in tale parte, si appalesa genericamente formulato, rispetto alle risultanze di altri procedimenti, che vengono valorizzate nel provvedimento impugnato, conclusi con sentenza di condanna per il Trapani per associazione mafiosa (procedimenti cd.

Albanese + 106 e [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alle quali la condotta contestata al ricorrente viene indicata come avente continuità, per aver in sostanza assicurato al cognato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sua carcerazione, la sopravvivenza della cosca di riferimento, subentrando prima in sostanza e poi anche formalmente nella gestione degli appalti indicati come illecitamente aggiudicati dall'impresa del cognato, nell'ambito della spartizione verificatasi negli anni 2012-2013,in vista della ripresa dei lavori concernenti la riapertura del centro commerciale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 18 e ss.). 1.5.Ampia ed esauriente risulta la motivazione nella parte in cui spiega, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, la ragione per la quale nella conversazione tra l'avvocato e il Maresciallo dei carabinieri i "compari" di Saraceno ([OSCURATO:PERSONA] cognato del ricorrente, anch'egli indicato come già condannato per associazione mafiosa, nel procedimento cd.

Araba fenice) devono essere identificati proprio nei fratelli Bruno e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 9), posto che la pronuncia incrocia il contenuto della captazione con le dichiarazioni del collaboratore Liuzzi, oltre che sottolineare il dato logico dell'accostamento dei "compari" al Saraceno, cognato di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al percorso logico seguito dal Tribunale nel dare conto della identificazione dei "compari" della conversazione con i fratelli Trapani, il ricorso trascura il dato, valorizzato nel provvedimento censurato, emerso nel procedimento cd.

Araba fenice, nel quale era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era coadiuvato proprio dai fratelli Trapani nell'attività imprenditoriale nel settore edile da questi esercitata.

Inoltre, si rende evidente (cfr. pag. 9 e 16) la rilevanza della captazione ai fini della gravità indiziaria a carico del ricorrente, trattandosi del contenuto della conversazione con la quale i colloquianti, a seguito della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], rilevano che erano iniziati dissidi con lo schieramento contrapposto al suo, determinati dall'ingerenza di Chirico nelle attività nel settore dell'edilizia privata di [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo stava espletando nel quartiere cittadino di Gallico.Sicché, gli interlocutori indicano che le ingerenze di Chirico nel settore dell'edilizia di appartenenza della cosca Fontana-Saraceno avevano alterato gli equilibri, procurandosi inimicizie di altre articolazioni della 'ndrangheta.

Quindi si afferma, con esplicito riferimento ai "compari", che vengono accomunati a [OSCURATO:PERSONA], cognato appunto del ricorrente (e quindi identificati nei fratelli Trapani secondo il Tribunale e anche secondo il collaboratore Liuzzo, sulla base di un ragionamento non manifestamente illogico), che questi erano interessati al settore dell'edilizia in quanto occupati nei lavori di pavimentazione del palazzo Linguardo, illustrando, altresì, la specifica valenza indiziaria della conversazione quanto all'esistenza della contestata partecipazione alla cosca (cfr. pag. 9 e 10).

1.6. Infine, si osserva che il compact disk prodotto all'udienza camerale dalla parte pubblica non risulta espressamente utilizzato dal Tribunale del riesame nella motivazione e, in ogni caso, la difesa non specifica quali dovrebbero essere le risultanze che, a fronte dell'acquisizione dell'indicato supporto informatico, sarebbero state indebitamente utilizzate nell'ordinanza censurata.

Né il motivo supera la c.d. prova di resistenza.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. n. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).

Infine, deve essere osservato che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, precedenti di legittimità hanno fissato il principio secondo il quale (Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, Rv. 279695; Sez. n. 41376 del 25/10/2011, Rv. 251064) in tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione.

Né le decisioni riportate nel ricorso (n. 1733 del 2000) si attestano su diversa posizione avendo affermato che, anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, attesa la specificità della materia, la sopravvenienza di fatti nuovi sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2.1.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà dell'indagato, si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. E. M. Genovese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 147 - 22, resa il 15 novembre 2021, ha riqualificato la condotta, ascritta in via provvisoria all'indagato, nella fattispecie di partecipazione in ordine al reato di cui al capo Q, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, che aveva applicato, in data 8 febbraio 2021, a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. Il provvedimento genetico aveva ritenuto di disporre a carico di Trapani la misura più grave in esecuzione, in relazione al reato di cui agli artt. 99, 416- bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen.i per aver preso parte alla cosca di tipo 'ndranghetista, denominata Fontana-Saraceno, dal 1991, con il ruolo di consigliere del cognato [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dopo la custodia cautelare di questi, sostituendolo nel ruolo e nell'attività di infiltrazione nel settore edilizio, coordinando le attività dell'articolazione locale di Archi con quelle presenti sul territorio di Gallico. 1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva ritenuto, con particolare riferimento al ruolo riconosciuto al Trapani dalla contestazione provvisoria, oltre che in ordine agli altri elementi a carico valorizzati nell'ordinanza censurata, che questa fosse affetta da vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria. Si è ritenuto, infatti, che il provvedimento oggetto di annullamento con rinvio aveva, in maniera apodittica, espresso un giudizio positivo sull'entità degli indizi, in funzione dell'affermazione della qualificata probabilità dell'organicità dell'indagato al sodalizio di tipo 'ndranghetista, per di più in posizione apicale. Quanto alle dichiarazioni di alcuni collaboratori (Chindemi, Liuzzo, Cristiano e [OSCURATO:PERSONA]), si è reputato che l'affermata convergenza nell'indicazione dell'intraneità del Trapani era risultata indebolita, sulla base di quanto riportato dall'ordinanza, dalla mancata specificazione dell'epoca alla quale le diverse fonti riferiscono le informazioni fornite agli inquirenti. Si è, poi, affermato che, in alcuni casi, gli stessi dichiaranti si erano limitati ad una generica indicazione di appartenenza alla cosca dei "fratelli Trapani", senza individuarne l'effettivo ruolo in seno alla medesima, quando addirittura non abbiano concentrato la propria attenzione sul germano dell'odierno ricorrente. Con riguardo all'assunzione da parte del Trapani dell'appalto all'interno della "Perla dello stretto" il Tribunale non esplicita, secondo la sentenza rescindente, le ragioni per cui tale vicenda sarebbe univocamente significativa del suo stabile inserimento nell'organizzazione del sodalizio criminale, piuttosto che, ad esempio, della sua occasionale collusione con il medesimo, tanto più che è la stessa ordinanza a rilevare come l'originaria spartizione dei lavori del centro commerciale era stata convenuta dal Saraceno, alla cui impresa quella del Trapani sarebbe subentrata, senza però rivelare se ed in che modo sarebbe stato proprio l'indagato ad imporlo. Quanto, infine, al compendio captativo si è notato che non viene precisato perché nella conversazione tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] i soggetti menzionati sarebbero proprio l'indagato ed il fratello, posto che questi non vengono formalmente nominati; dunque, che gli stessi si identifichino con i "compari" del Fontana, evocati dai conversanti, non dimostra, a parere della sentenza rescindente, la partecipazione del Trapani al sodalizio. Nella conversazione intercettata tra i fratelli Molinetti, invece, non si precisa a quale dei due fratelli i conversanti facciano riferimento e, dunque, la rilevanza indiziaria di tale captazione è stata ritenuta, dalla sentenza rescindente, solo apoditticamente affermata nell'ordinanza impugnata. 1.2. Il Tribunale in funzione di riesame, investito del giudizio di rinvio ha esposto, in primo luogo, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esaminate analiticamente a pag. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata, che queste consentono di collocare nel tempo, condotte espressione della partecipazione del Trapani al sodalizio, riportando, per stralcio, brani dell'interrogatorio svolto dinanzi al Pubblico ministero e ripercorrendo il contenuto di queste. Si riprende, in secondo luogo, la conversazione tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed il maresciallo Pati (cfr. pag. 8 della ordinanza) e si approfondisce il tema, devoluto con la sentenza rescindente, della rilevanza del dialogo ai fini indiziari, quanto alla partecipazione al gruppo di Trapani. Si colloca, inoltre, temporalmente la conversazione in un determinato contesto storico, dopo l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], in cui la reggenza della cosca Gallico veniva indicata come assunta da [OSCURATO:PERSONA]. A pag. 10 e ss.rpoi, vengono illustrate le vicende relative all'appalto all'interno del centro commerciale "Perla dello stretto" e se ne illustra la rilevanza dal punto di vista della gravità indiziaria, in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio. Il Tribunale esplicita le ragioni per cui tale vicenda sarebbe significativa dell'inserimento di Trapani nell'articolazione locale, richiamando gli esiti delle indagini svolte nel procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle attività assicurate ai fratelli Trapani in ordine alla partecipazione ai lavori di pavimentazione, garantiti, secondo il provvedimento impugnato, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], grazie all'impegno dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicatíe, dall'ordinanza impugnata, come figure dominanti nel panorama 'ndranghetistico in cui si collocano i fatti.Il provvedimento, infine, nel riassumere gli elementi indiziari a carico del ricorrente, a pag. 16 e ss. conclude nel senso di reputare la sua quale mera partecipazione al sodalizio, così riqualificando la condotta contestata in via provvisoria al capo Q, escludendo anche che questa si sia sostanziata in concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., indicandone le ragioni (cfr. pag. 19). 2 Avverso l'indicata ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando nei motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 627, cod. proc. pen. sotto diversi profili. 2.1. Si rileva che il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., deve condurre a provvedimento che si uniforma al dictum della sentenza rescindente, per quanto riguarda le questioni di diritto ivi decise, anche ove queste siano errate o se il principio di diritto sia superato. Si deduce che l'ordinanza del Tribunale del riesame si discosterebbe dalla sentenza di annullamento con rinvio, con particolare riferimento al principio di diritto affermato dalla sezione Quinta penale, ripercorrendo il compendio indiziario, ma riproponendo il medesimo ragionamento argomentativo dell'ordinanza impugnata e, comunque, senza colmarne le rilevate lacune motivazionali. 2.2. Si sostiene che la motivazione è apparente e che residua il vizio motivazionale rilevato dalla Suprema corte, con particolare riferimento al dato temporale sulle condotte di connotazione mafiosa riferibili a Trapani, per quanto concerne le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.2.1. Con riferimento al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e all'esame delle dichiarazioni svolte in sede di rinvio, si sottolinea che, nel procedimento derivante da annullamento con rinvio di un'ordinanza in materia di riesame, è preclusa la possibilità di utilizzare sopravvenienze probatorie in danno dell'indagato richiamando precedenti indicati come in termini (n. 1733 del 2000; anche Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Si evidenzia, quanto alla produzione di un CD da parte del pubblico ministero, avvenuta nel corso dell'udienza camerale, avente ad oggetto le risultanze dell'indagine cd. Camaleonte, che questo, proprio in quanto inerente un procedimento de libertatej non può essere utilizzato, ex art. 309, comma 9, codice di rito, nel giudizio di rinvio. Si sottolinea che la motivazione sarebbe apparente in quanto muove dal dato, non dimostrato, che il ricorrente sia attivo all'interno di una consorteria mafiosa operante nel territorio di Gallico e pretende di dimostrarlo attraverso il riferimento all'esecuzione dei lavori autostradali avvenuta nel 2015.2.2.2. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che queste, secondo la sentenza rescindente, erano inconsistenti in quanto fondate in parte su deduzioni, in parte su dichiarazioni de relato. 2.2.3. In relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che si tratta di chiamata che non sarebbe significativa, dal punto di vista temporale, risalendo le dichiarazioni al 2010 e, comunque, riproponendo il Tribunale la medesima motivazione cassata con rinvio. 2.2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che il Tribunale contestualizza le affermazioni del collaboratore, indicando che questi ha fatto riferimento ai lavori di ristrutturazione del bar Rosso&Nero, in Gallico, per averlo appreso da Randisi, senza tenere conto dell'indicazione della Corte di cassazione quanto all'inconsistenza di tali dichiarazioni anche con riferimento al dato temporale. 2.2.5. Per il collaboratore Liuzzo si nota che la contestualizzazione delle accuse nell'anno 2007, era stata già avversata con il primo ricorso per cassazione, evidenziando che nel processo cd. Bless era emerso che Trapani era detenuto insieme al Saraceno 1:1etenzione protrattasi per 17 giorniL 2.3. Infine, si evidenzia che la motivazione resa a pag. 10 dell'ordinanza è nuovamente incentrata sulla conversazione del 9 giugno 2011, senza che il Tribunale ne spieghi il rilievo, in termini di gravità indiziaria, a carico di Trapani. Come già notato nel corso del primo ricorso per cassazione, dalla conversazione non si evincerebbe, secondo la difesa, che i "compari" (di Saraceno) di cui i conversanti parlano siano proprio i fratelli Trapani. La motivazione del Tribunale non spiegherebbe, in alcun punto, detto dato e si paleserebbe, dunque, meramente apparente. Quanto, da ultimo, alla captazione ambientale tra i fratelli Molinetti, intervenuta il 30 agosto 2019, il Tribunale, secondo il ricorrente, ripercorrerebbe la medesima motivazione resa nel provvedimento cassato. 2.4. In definitiva il ricorrente sottolinea che il Tribunale ha ripreso i vizi cassati, ha intrapreso un percorso argomentativo già valutato con la sentenza di questa Corte di annullamento con rinvio, ha dato conto di mere puntualizzazioni, riproponendo i medesimi vizi motivazionali dell'ordinanza annullata. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva istanza di discussione orale all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Si osserva preliminarmente, che,in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito — entro i motivi proposti con l'originaria impugnazione — è limitata solo dalla preclusione derivante all'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto e dal divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate, comprese quelle non esaminate dalla Corte in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta. Siffatti principi trovano applicazione anche in materia di riesame delle misure cautelari, essendo il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del punto della prima decisione attinto da annullamento (tra le altre, Sez. 2, n.16359 dg12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 261611; conf. n. 1733 del 2000, Rv. 216480; n. 15757 del 2011 Rv. 249939). Di guisa che anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella, Rv. 251064). 1.1.Ciò posto, si rileva che correttamente, in sede di rinvio, il Tribunale della libertà ha riesaminato le stesse fonti anche dichiarative già vagliate dai giudici che hanno adottato la prima ordinanza annullata con rinvio, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori e alle conversazioni registrate, giungendo a soluzione conforme a quella già assunta con l'ordinanza cassata, ma seguendo un ragionamento del tutto in linea con le indicazioni fornite con la sentenza rescindente. 1.2. Invero, si rileva che il ragionamento del Tribunale è diretto a collocare le dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia nel tempo, rendendo motivazione, su questo punto, non manifestamente illogica, né apparente e conforme all'indicato percorso contenuto nella sentenza rescindente. Così come l'ordinanza risponde all'indicazione, ricevuta dalla pronuncia di annullamento con rinvio, di specificare le condotte sintomatiche dell'appartenenza al sodalizio, tanto da concludere escludendo la contestazione della posizione apicale nella cosca, provvisoriamente ascritta all'indagato (cfr. in particolare pag. 18 e ss.). Del resto, le censure che sono contenute nel ricorso, rispetto alle singole dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ampiamente rivalutate dal Tribunale, alla luce della loro collocazione temporale e della valenza indiziaria, rispetto alle condotte di partecipazione di Trapani all'articolazione locale descritta nella contestazione provvisoria, risultano versate in fatto e pretendono una rilettura, alternativa di queste, non consentita in sede di legittimità.1.3. In particolare, per quanto riguarda la vicenda del centro commerciale Perla dello stretto (cfr. pag. 10 e ss.), la motivazione è ampia e immune da illogicità manifesta e questa, invero, risulta soltanto lambita dal ricorso, che non muove a tale parte del coerente e lineare ragionamento dei giudici del riesame„ puntuali censure. 1.4.Nullaì poi, specifica il ricorso che, in tale parte, si appalesa genericamente formulato, rispetto alle risultanze di altri procedimenti, che vengono valorizzate nel provvedimento impugnato, conclusi con sentenza di condanna per il Trapani per associazione mafiosa (procedimenti cd. Albanese + 106 e [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alle quali la condotta contestata al ricorrente viene indicata come avente continuità, per aver in sostanza assicurato al cognato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sua carcerazione, la sopravvivenza della cosca di riferimento, subentrando prima in sostanza e poi anche formalmente nella gestione degli appalti indicati come illecitamente aggiudicati dall'impresa del cognato, nell'ambito della spartizione verificatasi negli anni 2012-2013,in vista della ripresa dei lavori concernenti la riapertura del centro commerciale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 18 e ss.). 1.5.Ampia ed esauriente risulta la motivazione nella parte in cui spiega, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, la ragione per la quale nella conversazione tra l'avvocato e il Maresciallo dei carabinieri i "compari" di Saraceno ([OSCURATO:PERSONA] cognato del ricorrente, anch'egli indicato come già condannato per associazione mafiosa, nel procedimento cd. Araba fenice) devono essere identificati proprio nei fratelli Bruno e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 9), posto che la pronuncia incrocia il contenuto della captazione con le dichiarazioni del collaboratore Liuzzi, oltre che sottolineare il dato logico dell'accostamento dei "compari" al Saraceno, cognato di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al percorso logico seguito dal Tribunale nel dare conto della identificazione dei "compari" della conversazione con i fratelli Trapani, il ricorso trascura il dato, valorizzato nel provvedimento censurato, emerso nel procedimento cd. Araba fenice, nel quale era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era coadiuvato proprio dai fratelli Trapani nell'attività imprenditoriale nel settore edile da questi esercitata. Inoltre, si rende evidente (cfr. pag. 9 e 16) la rilevanza della captazione ai fini della gravità indiziaria a carico del ricorrente, trattandosi del contenuto della conversazione con la quale i colloquianti, a seguito della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], rilevano che erano iniziati dissidi con lo schieramento contrapposto al suo, determinati dall'ingerenza di Chirico nelle attività nel settore dell'edilizia privata di [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo stava espletando nel quartiere cittadino di Gallico.Sicché, gli interlocutori indicano che le ingerenze di Chirico nel settore dell'edilizia di appartenenza della cosca Fontana-Saraceno avevano alterato gli equilibri, procurandosi inimicizie di altre articolazioni della 'ndrangheta. Quindi si afferma, con esplicito riferimento ai "compari", che vengono accomunati a [OSCURATO:PERSONA], cognato appunto del ricorrente (e quindi identificati nei fratelli Trapani secondo il Tribunale e anche secondo il collaboratore Liuzzo, sulla base di un ragionamento non manifestamente illogico), che questi erano interessati al settore dell'edilizia in quanto occupati nei lavori di pavimentazione del palazzo Linguardo, illustrando, altresì, la specifica valenza indiziaria della conversazione quanto all'esistenza della contestata partecipazione alla cosca (cfr. pag. 9 e 10). 1.6. Infine, si osserva che il compact disk prodotto all'udienza camerale dalla parte pubblica non risulta espressamente utilizzato dal Tribunale del riesame nella motivazione e, in ogni caso, la difesa non specifica quali dovrebbero essere le risultanze che, a fronte dell'acquisizione dell'indicato supporto informatico, sarebbero state indebitamente utilizzate nell'ordinanza censurata. Né il motivo supera la c.d. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. n. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Infine, deve essere osservato che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, precedenti di legittimità hanno fissato il principio secondo il quale (Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, Rv. 279695; Sez. n. 41376 del 25/10/2011, Rv. 251064) in tema di impugnazioni cautelari, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, può legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la propria decisione. Né le decisioni riportate nel ricorso (n. 1733 del 2000) si attestano su diversa posizione avendo affermato che, anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, attesa la specificità della materia, la sopravvenienza di fatti nuovi sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.2.1.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà dell'indagato, si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c