CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1967
Cassazione n. 41633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 20/09/1967 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Patti del 3 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di coltivazione di sostanza stupefacente e di furto pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità della motivazione in quanto basata su mere congetture, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni ed illogicità manifeste, spiegando anche le ragioni dell'inattendibilità della teste Triscari ed evidenziando che era necessario assicurare alle piante coltivate cure costanti che non potevano essere apprestate da terzi estranei che si fossero occasionalmente introdotti nel luogo ove le piante erano custodite, ma solo da chi come il Tassone, poteva agevolmente accedere in modo continuativo ai locali posti al primo piano ove veniva svolta l'attività di coltivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis