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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 02873/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la misura della espulsione dallo Stato a lui applicata, in alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale ha ritenuto che l'espulsione sia stata correttamente disposta, essendo la pericolosità sociale del condannato dimostrata dal suo ingresso illecito in Italia, dalla mancanza di leciti mezzi di sostentamento e dalle moltissime condanne subite per gravi reati.

Inoltre le motivazioni addotte nell'atto di opposizione, cioè la mancanza del rispetto dei diritti civili nel suo Paese di origine, il Gambia, e l'appartenenza della sua famiglia ad un gruppo di oppositori politici, sono rimaste del tutto indinnostrate.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Il Tribunale ha omesso di verificare se sussistesse la situazione di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, cioè la mancanza di un valido titolo di soggiorno, che è presupposto per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non comprendendosi da dove esso tragga l'informazione di un suo ingresso abusivo in Italia.

Inoltre avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di una delle cause ostative all'espulsione prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, avendo egli evidenziato che in Gambia vigono leggi che violano i diritti umani e colpiscono gli oppositori politici, tra i quali vi è la famiglia Drammeh.

Tale situazione politica è confermata da un rapporto di [OSCURATO:PERSONA] del 2021, che è stato allegato all'atto di opposizione, unitamente ad una sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 23 giugno 2020, in cui la situazione del Gambia e della famiglia Dramnneh è stata ampiamente valutata.

Se è vero che l'opponente ha un onere di allegazione circa il rischio conseguente alla sua espulsione, il giudice ha il dovere di verificarne l'esistenza, anche attingendo a fonti extragiudiziarie, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. L'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, avendo valutato la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente sotto plurimi profili, cioè la sua presenza irregolare nello Stato, l'assenza di mezzi di sostentamento, i numerosi e gravi delitti commessi.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, in quanto si limita ad affermare che il Tribunale non avrebbe verificato la mancanza di un valido titolo di soggiorno, ma non nega la sussistenza degli altri elementi che giustificano la valutazione della sua pericolosità.

In merito all'asserita omessa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, peraltro, il ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente non sostiene che tali condizioni siano insussistenti, ovvero che egli sia in possesso di un valido titolo di soggiorno.

Inoltre il ricorso è errato, sul punto, perché nel decreto di applicazione della misura dell'espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza in data 12 gennaio 2023, oggetto dell'opposizione, il giudice dava atto di avere acquisito dalla Questura di Viterbo, con nota del 21/12/2022, le informazioni necessarie in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286/1998.

Il contenuto di tale nota non è stato contestato dal ricorrente, e quindi legittimamente il Tribunale di sorveglianza lo ha ritenuto, di fatto, una idonea fonte informativa.

3. L'asserita situazione di rischio, che osterebbe all'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente.

Nessuna allegazione è stata da lui fornita per dimostrare che la sua famiglia sia composta da oppositori politici al regime attualmente al potere, o da soggetti comunque sottoposti a rischio, in ragione della loro attività politica o della loro appartenenza a gruppi socialmente attivi.

In merito alla situazione attualmente presente in Gambia, relativamente al rispetto dei diritti umani, lo stesso rapporto di [OSCURATO:PERSONA] allegato, risalente al 2021, menziona il fatto che dal 2017 si è insediato un nuovo presidente intenzionato a migliorare le normative, e informazioni più recenti, reperibili sui canali digitali, affermano che in Gambia vige un regime democratico, tanto che ad ottobre 2022 si sono tenute nuove elezioni, non sono segnalati atti di persecuzione né di tortura, la pena di morte è stata abrogata, non ci sono norme discriminatorie.

Tali informazioni risultano confermate dal fatto che, nell'elenco emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 72 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]., il Gambia è riconnpreso tra i "Paesi sicuri".

L'ordinanza impugnata ha quindi valutato correttamente la mancanza di prova di una situazione di rischio presente in Gambia, quanto al rispetto dei diritti umani.

La valutazione del Ministero degli affari esteri, circa l'appartenenza del Gambia al gruppo dei "Paesi sicuri", rilevante per l'esame delle domande di protezione internazionale, rende corretta e giustificata l'esclusione di una delle situazioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente, peraltro, non risulta avere mai richiesto la protezione internazionale, né ha mai sostenuto di essere soggetto a specifiche situazioni di rischio a causa di sue condizioni personali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro la misura della espulsione dallo Stato a lui applicata, in alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale ha ritenuto che l'espulsione sia stata correttamente disposta, essendo la pericolosità sociale del condannato dimostrata dal suo ingresso illecito in Italia, dalla mancanza di leciti mezzi di sostentamento e dalle moltissime condanne subite per gravi reati. Inoltre le motivazioni addotte nell'atto di opposizione, cioè la mancanza del rispetto dei diritti civili nel suo Paese di origine, il Gambia, e l'appartenenza della sua famiglia ad un gruppo di oppositori politici, sono rimaste del tutto indinnostrate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha omesso di verificare se sussistesse la situazione di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, cioè la mancanza di un valido titolo di soggiorno, che è presupposto per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, non comprendendosi da dove esso tragga l'informazione di un suo ingresso abusivo in Italia. Inoltre avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di una delle cause ostative all'espulsione prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, avendo egli evidenziato che in Gambia vigono leggi che violano i diritti umani e colpiscono gli oppositori politici, tra i quali vi è la famiglia Drammeh. Tale situazione politica è confermata da un rapporto di [OSCURATO:PERSONA] del 2021, che è stato allegato all'atto di opposizione, unitamente ad una sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 23 giugno 2020, in cui la situazione del Gambia e della famiglia Dramnneh è stata ampiamente valutata. Se è vero che l'opponente ha un onere di allegazione circa il rischio conseguente alla sua espulsione, il giudice ha il dovere di verificarne l'esistenza, anche attingendo a fonti extragiudiziarie, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, avendo valutato la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente sotto plurimi profili, cioè la sua presenza irregolare nello Stato, l'assenza di mezzi di sostentamento, i numerosi e gravi delitti commessi. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, in quanto si limita ad affermare che il Tribunale non avrebbe verificato la mancanza di un valido titolo di soggiorno, ma non nega la sussistenza degli altri elementi che giustificano la valutazione della sua pericolosità. In merito all'asserita omessa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, peraltro, il ricorso è del tutto generico, in quanto il ricorrente non sostiene che tali condizioni siano insussistenti, ovvero che egli sia in possesso di un valido titolo di soggiorno. Inoltre il ricorso è errato, sul punto, perché nel decreto di applicazione della misura dell'espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza in data 12 gennaio 2023, oggetto dell'opposizione, il giudice dava atto di avere acquisito dalla Questura di Viterbo, con nota del 21/12/2022, le informazioni necessarie in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Il contenuto di tale nota non è stato contestato dal ricorrente, e quindi legittimamente il Tribunale di sorveglianza lo ha ritenuto, di fatto, una idonea fonte informativa. 3. L'asserita situazione di rischio, che osterebbe all'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, non è stata adeguatamente allegata dal ricorrente. Nessuna allegazione è stata da lui fornita per dimostrare che la sua famiglia sia composta da oppositori politici al regime attualmente al potere, o da soggetti comunque sottoposti a rischio, in ragione della loro attività politica o della loro appartenenza a gruppi socialmente attivi. In merito alla situazione attualmente presente in Gambia, relativamente al rispetto dei diritti umani, lo stesso rapporto di [OSCURATO:PERSONA] allegato, risalente al 2021, menziona il fatto che dal 2017 si è insediato un nuovo presidente intenzionato a migliorare le normative, e informazioni più recenti, reperibili sui canali digitali, affermano che in Gambia vige un regime democratico, tanto che ad ottobre 2022 si sono tenute nuove elezioni, non sono segnalati atti di persecuzione né di tortura, la pena di morte è stata abrogata, non ci sono norme discriminatorie. Tali informazioni risultano confermate dal fatto che, nell'elenco emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 72 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]., il Gambia è riconnpreso tra i "Paesi sicuri". L'ordinanza impugnata ha quindi valutato correttamente la mancanza di prova di una situazione di rischio presente in Gambia, quanto al rispetto dei diritti umani. La valutazione del Ministero degli affari esteri, circa l'appartenenza del Gambia al gruppo dei "Paesi sicuri", rilevante per l'esame delle domande di protezione internazionale, rende corretta e giustificata l'esclusione di una delle situazioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, peraltro, non risulta avere mai richiesto la protezione internazionale, né ha mai sostenuto di essere soggetto a specifiche situazioni di rischio a causa di sue condizioni personali. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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