CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 05650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5997/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e e lettivamente domiciliat i presso quest’ultim o in Roma, viale delle Milizie 114; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso i qualiè elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 66 ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 5430/2017, pubblicata il 22 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 2013, che: erano dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA]; il Regolamento dell’Avvocatura dell’[OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, ai menzionati [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere corrisposti i compensi professionali nella misura minima prevista dal Regolamento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma del 29 settembre 2004; in seguito a transazione del 25 gennaio 2011, era stata pattuita da parte loro la rinuncia alla retribuzione di risultato a fronte della corresponsione degli onorari professionali sulle vertenze patrocinate con esito favorevole; la controparte aveva adempiuto all’accordo fino ad ottobre 2012. Essi hanno chiesto la condanna della P.A. resistente a pagare a ciascuno di loro l’importo di € 67.077,42 , di cui alle notule non pagate di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, riferite a controversie concluse con esito favorevole alla detta P.A. e con spese compensate. Con successivo ricorso hanno avanzato analoga richiesta concernente i mesi da marzo a giugno 2013. Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5875/2014, li ha rigettati. I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5430/2017, ha rigettato. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] si è difesacon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, si rileva come sia pendente davanti a questa Sezione altro ricorso, avente n. r.g. 25272/18, il quale pone questioni connesse a quelle oggetto del presente giudizio. Pertanto, si ritiene opportuno, stante la natura delle tematiche da affrontare, rinviare la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione congiunta dei due procedimenti in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza possibilmente assieme al ricorso n. r.g. 25272/18. Così deciso