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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19178/2026

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diImpresa, con ordinanza datata 7 novembre 2025, nel procedimento ivipendente tra:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Buscoldo di Curtatone (MN),alla via [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeAlfio Bernini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Suzzara (MN), alla via XXIII Aprile n. 5.contro[OSCURATO:PERSONA] D.O.O., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Croazia),Rimski out 11, in precedenza, in Zagabria (Croazia), Kostanjevac 37, inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Padova, al [OSCURATO:PERSONA] n. 12.Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsiche competente a conoscere della controversia è il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione ex art. 645 cod. proc.civ., innanzi al Tribunale di Mantova, avverso il decreto n. 278/2021 con ilquale medesimo tribunale, richiestone dalla [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., le avevaingiunto il pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di €251.378,04, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per fornitura di merce.Eccepì, in compensazione, il credito da essa asseritamente maturato inconseguenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalla società istantein violazione delle clausole di esclusiva e del patto di non concorrenza delcontratto di fornitura tra loro sottoscritto.

Quantificato il danno, a terminicontrattuali, in € 300.000,00, chiese, dunque, in via riconvenzionale, lacondanna della ricorrente in monitorio al risarcimento del danno,compensandosi tale preteso credito con quanto eventualmente dovuto allacontroparte.Costituitasi l’opposta, l’adito tribunale, con sentenza del 19 febbraio2025, n. 96, rilevando d’ufficio che la domanda riconvenzionale svolta daLitocartotecnica [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di competenza del Tribunale di Brescia,Sezione Specializzata in Materia di Impresa, e che non vi fosse alcunacontestazione sulla domanda monitoria, rigettò l’opposizione e dichiarò lapropria incompetenza, in favore del tribunale appena indicato, a decidere suquella domanda riconvenzionale.1.1.

Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a quest’ultimo, ilgiudice istruttore, all’esito della prima udienza, ha rimesso la causa alCollegio, il quale, con ordinanza datata 7 novembre 2025, ha richiesto diufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., l’odierno regolamento ritenendo che: i)l’avvenuta proposizione dell’appello, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la citata sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Mantova non fosseostativa alla proposizione del regolamento di competenza d’ufficio «e ciò siaperché l’art. 43, comma II, c.p.c. ammette la proposizione del regolamentodi competenza pur a fronte della proposizione, ad opera di altra parte,dell’impugnazione ordinaria, sia perché pare dubbia la stessa ammissibilitàdell’appello avverso il capo della sentenza che, decidendo della domanda dicondanna al risarcimento del danno, ha dichiarato la propria incompetenzasenza, all’evidenza, statuire sul merito di tale domanda»; ii) l’eccezione diincompetenza non era stata sollevata dalle parti innanzi al Tribunale diMantova, né era stata rilevata dal giudice istruttorie di quel tribunale in sededi prima udienza, come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis;iii) «Quand’anche si ritenesse che la tempestività del rilievo dell’incompetenzanon possa essere oggetto di regolamento o che le conclusioni contenutenell’atto di citazione superino il mancato rilievo d’ufficio da parte del G.I. entrola prima udienza di trattazione, nel caso in esame non pare sussistere alcunainterferenza tra l’oggetto del procedimento e diritti di proprietà industriale.[…].

Ciò premesso, non vi è alcuna correlazione tra la lamentata violazionedel patto di esclusiva e del patto di non concorrenza e un qualche non meglioindividuato diritto di proprietà industriale.

Alcun accertamento deve esseresvolto anche solo incidentalmente in relazione a marchi o brevetti – la cuiesistenza non è stata allegata in atti – né può ravvisarsi una qualcheinterferenza con “segreti industriali” in quanto, pur lamentando parte attricel’utilizzo, da parte di un suo ex agente in concorso con la convenuta, diinformazioni riservate, mai è stato allegato che tali informazioni abbiano irequisiti per essere tutelate ex art. 98 e 99 c.p.i. né è stata allegata lasussistenza in fatto di tali requisiti.

L’unico elemento di “interferenza” chepare essere stato ravvisato dal Tribunale di Mantova è l’essere il patto di nonconcorrenza inserito in una clausola contrattuale denominata “diritti diproprietà industriale”.

Peraltro, la clausola, che, nel primo comma, disciplinal’ipotesi, estranea al presente procedimento, in cui un terzo agisca neiconfronti del committente facendo valere diritti di proprietà industriale, nelsecondo comma, nel quale è disciplinato il patto di non concorrenza, nonNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026contiene alcun riferimento a tali diritti (“si conviene anche un patto di nonconcorrenza allo scadere del presente contratto di anni uno.

La violazione delpatto di non concorrenza, sia diretta che indiretta, determinerà la penale dieuro 200.000,00 a carico del fornitore fatto salvo il maggior danno patito epatiendo”)».2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensivachiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Mantova e fissarsi iltermine per la riassunzione del giudizio.3.

La Procura Generale presso questa Corte ha concluso chiedendodichiararsi la competenza del Tribunale di Mantova.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il proposto regolamento deve considerarsi ammissibile nei sensi di cuiappresso e va affermata la competenza del Tribunale di Mantova a conosceredella domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nelgiudizio instaurato, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivon. 278/2021 emesso da detto tribunale richiestone dalla [OSCURATO:PERSONA] ReprintD.O.O.2.

Invero, giova rimarcare, innanzitutto, che, come rilevato pure dalTribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, l’avvenutaproposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’appello avverso lagià descritta sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Mantova, non potevaprecludergli la proposizione del presente regolamento.Infatti, come osservato anche dal sostituto procuratore generale nelle sueconclusioni scritte, «benché l’art. 42, comma 2, c.p.c. prevedaespressamente la ammissibilità del concorso tra la impugnazione ordinaria eil regolamento di competenza quando quest’ultimo sia stato proposto dalleparti, non vi è ragione per escludere che analoga regola possa valere anchenei casi in cui il regolamento sia stato avanzato di ufficio, come avvenuto nelcaso che si sta esaminando.

Induce a tale conclusione, prima di tutto, il fattoche, se si opinasse diversamente, il giudice ad quem verrebbe privato di unafacoltà che l’ordinamento gli riconosce in termini generali.

La soluzionepropugnata, peraltro, non è confutabile argomentando dal dato letteraleNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’art. 42, comma 2, c.p.c.

Tale disposizione, a ben vedere, non riconosceespressamente al giudice dinanzi al quale il processo viene riassunto il poteredi proporre regolamento di ufficio quando sia stata proposta unaimpugnazione ordinaria.

Tale circostanza, però, non è dirimente se siconsidera che tale ultima ipotesi di coesistenza non pare potersi verificare.Per potersi avere translatio è, invero, necessario che si stato adottato unprovvedimento declinatorio della competenza che, in ragione della suanatura, non può essere impugnato nei modi ordinari ma solo con ilregolamento necessario di competenza». [OSCURATO:PERSONA] condivide interamentequesti assunti che, pertanto, fa propri.3.

Deve osservarsi, poi, che il Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] di Impresa, non poteva sollevare il presente conflitto assumendoche il primo giudice aveva violato l’art. 38 cod. proc. civ.

Questa Corte, infatti,ha già puntualizzato che «Il giudice avanti al quale la causa viene riassuntaa seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunqueper ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato conregolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto dicompetenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestivitàdell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancataproposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parteinteressata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti algiudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazionedel conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 18881 del2024).In quella sede si è osservato, del tutto condivisibilmente, che, «nellagiurisprudenza di questa Corte, il tradizionale orientamento (cfr. Cass., Sez.Un., 12/11/1999, n. 764) che distingueva, ai fini del mezzo di impugnazioneesperibile, la violazione dei criteri di determinazione della competenza(sindacabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod.proc. civ.) dall’error in procedendo sulle norme del procedimento attinenti alrilievo della relativa eccezione (sindacabile con l'appello o, nel caso dideclaratoria emessa in sede d'appello, con il ricorso per cassazione ex art.Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026360 n. 4 cod. proc. civ.), è stato superato, sul rilievo che, con la proposizionedel regolamento di competenza, la parte istante può direttamente otteneredalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione dellaquestione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e, tra le“questioni di competenza”, si deve ritenere ricompresa anche quellaconcernente la corretta applicazione dell'art. 38 del codice di rito, nonpotendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità diformulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citataintegri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, dalamentare con gli ordinari mezzi di gravame (cfr., ex aliis, Cass. 29/04/2004,n. 8288; Cass. 9/11/2011, n. 23289; Cass. 04/08/2015, n. 16359); il rilievo– autorizzato, con riguardo al regolamento di parte, dal tenore testualedell’art. 38 cod. proc. civ., il quale si riferisce indefinitamente a tutte le“questioni” sulla competenza, consentendo la proponibilità del regolamentonecessario di competenza anche quando esista una questionesull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sultempestivo rilievo d’ufficio della medesima (Cass., Sez.

Un., 19/10/2007, n.21858) – non è però estensibile […] al regolamento di competenza d’ufficioche, diversamente dal primo, non costituisce un mezzo di impugnazione perrimediare agli errores in procedendo contenuti nel provvedimento che decidesulle predette “questioni”, introdotte nel processo sia tramite eccezione diparte che d'ufficio, né consente al giudice ad quem, ove verifichi che ilprovvedimento declinatorio della competenza del giudice a quo sia statoemesso in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievod'ufficio, di sostituirsi alla Corte di cassazione, al fine di dichiarare la tardivitàdell'eccezione o del rilievo come la Corte potrebbe fase se investita daregolamento ad istanza di parte, dovendo statuire sulla competenza;l’opposto contrario rilievo che l’istituto in esame, per come scolpito dallegislatore nell’art. 45 cod. proc. civ., è funzionale in via esclusiva alsoddisfacimento della peculiare esigenza di presidiare i criteri inderogabili di(e ciò, non ostante l’inerzia del litigante interessato nel proporre ilNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026regolamento ad istanza di parte), impone, al contrario, di ribadire che ilgiudice ad quem è legittimato ad elevare il conflitto solo allorché deduca laviolazione di uno di tali criteri, ovverosia di quello verticale della materia o diquello orizzontale per territorio nei soli casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ.».4.

Ciò posto, va rilevato – quanto alla residua parte dell’ordinanza che hasollevato l’odierno conflitto – che, secondo costante orientamento dilegittimità, nel regolamento di competenza spetta alla Corte di cassazione laqualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamentodella domanda, perché la medesima, nell'esercizio di tale funzioneregolatrice, è giudice anche del fatto.L'istanza di regolamento di competenza, invero, ha la funzione diinvestire la Corte suddetta del potere di individuare definitivamente il giudicecompetente.

Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormenteposta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l'esame della Corteregolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devolutidalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazionedella Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito alprocesso, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione chedel rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 25232 del 2014; Cass. n. 10840 del 2007; Cass. n.19591 del 2004.

In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la piùrecente Cass. n. 32276 del 2025, la quale ha puntualizzato che «i poteri diindagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi inrelazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento,senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difesedelle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fattonon contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto delricorso per regolamento di competenza»).4.1.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come agevolmente puòdesumersi dalle già riportate (cfr. parag.

1.1. dei “Fatti di causa”)argomentazioni del Tribunale di Brescia, Sezione Distaccata in Materia diImpresa, oltre che dal diretto esame degli atti di causa, la domandaNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da [OSCURATO:SOCIETA]nel giudizio instaurato, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decretoingiuntivo n. 278/2021 emesso dal Tribunale di Mantova richiestone dallaTiskara [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., si rivela certamente estranea alla competenza delprimo di detti tribunali, perché non connessa alla violazione di diritti diproprietà industriale, solo genericamente richiamati nella clausola sottoscrittadalle parti.Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza diquesta Corte, in base all'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005(cd.

"Codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza dellesezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, aisensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande direpressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che sifondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva(concorrenza sleale cd.

"interferente"), avendo riguardo alla prospettazionedei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza.

Diconverso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domandefondate su atti di concorrenza sleale cd.

"pura", in cui la lesione dei diritti diesclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (cfr. Cass.n. 21762 del 2013; Cass. n. 17161 del 2019; Cass. n. 21265 del 2022).In particolare, si legge nella motivazione di Cass. n. 3454 del 2022, che«Il quarto comma dell’art. 120 c.p.i. dispone che la competenza in materia didiritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati atale scopo dal d.lgs. 27.6.2003, n. 168, che aveva attribuito alle sezionispecializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,contestualmente istituite, la competenza per materia nelle controversieaventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevettid’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modellie diritto d’autore, nonché in tema di fattispecie di concorrenza sleale“interferenti” con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Talecompetenza è stata poi stata estesa dal codice di proprietà industriale, congli artt. 120 e 134, a tutti i diritti di proprietà industriale e a tutte leNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle solefattispecie “che non interferiscono neppure indirettamente” con l’esercizio deidiritti di proprietà industriale, così “rovesciando” dal positivo al negativo ladefinizione normativa.

Il d.l. 2.1.2012 n.1, recante “Disposizioni urgenti perla concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’art.2 haistituito le sezioni specializzate in materia di impresa, sovrapponendole allepreesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale eintellettuale.

La distribuzione della competenza per le controversie in materiadi concorrenza sleale fra i tribunali ordinari e le sezioni specializzate inmateria di impresa richiede pertanto la verifica dell’interferenza, anche soloindiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale: le sezionispecializzate sono competenti se tale interferenza sussiste, mentre nel casocontrario, nel quale la controversia viene definita come di “concorrenza slealepura”, rimane ferma la competenza del tribunale ordinario.La giurisprudenza di questa Corte sul punto è ormai copiosa (Sez.1, n.14251 del 14.6.2010; Sez.1 n. 12153 del 18.5.2010; n. Sez.1, n.21762 del23.9.2013; Sez.1 n. 9167 del 9.4.2008) e ribadisce la competenza dellesezioni specializzate per la cognizione delle controversie in materia diconcorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che noninterferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati.

Taleesclusione deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delleprospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra lafattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa suidiritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzatosolo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale cd.

“pura”, in cuila lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elementocostitutivo dell’illecito concorrenziale.È stato altresì precisato che occorre aver riguardo alla prospettazione deifatti da parte dell’attore a prescindere dalla loro fondatezza (Sez.1, n. 17161del 26.6.2019 e n. 2680 del 5.2.2018)».Alla stregua dei principi suddetti, dunque, la descritta domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., per come concretamenteNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026prospettata (cfr. il tenore dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.278/2021 emesso dal Tribunale di Mantova, in cui, sostanzialmente, larelativa causa petendi viene individuata nella mera violazione di clausole diesclusiva e di un patto di non concorrenza nell’ambito di un contratto difornitura), esula completamente da fattispecie inquadrabili nel perimetrodella concorrenza cd. interferente, sicché deve escludersi la competenza aconoscerla del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia diImpresa, dovendosi, invece, affermare quella del Tribunale di Mantova,innanzi al quale, pertanto, la causa andrà riassunta nel termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza.5.1.

Nulla deve statuirsi in punto di spese.Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibileai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediatorilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delleparti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che neconsegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché nonpossono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a talefase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata inordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (cfr. Cass., SU, n.5089 del 2025; Cass. n. 7596 del 2011; Cass. n. 1167 del 2007).

P.Q.MLa Corte dichiara che la competenza a conoscere della controversiaavente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2021 emessodal Tribunale di Mantova su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., spetta alTribunale di Mantova, innanzi al quale, pertanto, la causa andrà riassunta neltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diImpresa, con ordinanza datata 7 novembre 2025, nel procedimento ivipendente tra:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Buscoldo di Curtatone (MN),alla via [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeAlfio Bernini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Suzzara (MN), alla via XXIII Aprile n. 5.contro[OSCURATO:PERSONA] D.O.O., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Croazia),Rimski out 11, in precedenza, in Zagabria (Croazia), Kostanjevac 37, inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Padova, al [OSCURATO:PERSONA] n. 12.Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsiche competente a conoscere della controversia è il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione ex art. 645 cod. proc.civ., innanzi al Tribunale di Mantova, avverso il decreto n. 278/2021 con ilquale medesimo tribunale, richiestone dalla [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., le avevaingiunto il pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di €251.378,04, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per fornitura di merce.Eccepì, in compensazione, il credito da essa asseritamente maturato inconseguenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalla società istantein violazione delle clausole di esclusiva e del patto di non concorrenza delcontratto di fornitura tra loro sottoscritto. Quantificato il danno, a terminicontrattuali, in € 300.000,00, chiese, dunque, in via riconvenzionale, lacondanna della ricorrente in monitorio al risarcimento del danno,compensandosi tale preteso credito con quanto eventualmente dovuto allacontroparte.Costituitasi l’opposta, l’adito tribunale, con sentenza del 19 febbraio2025, n. 96, rilevando d’ufficio che la domanda riconvenzionale svolta daLitocartotecnica [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di competenza del Tribunale di Brescia,Sezione Specializzata in Materia di Impresa, e che non vi fosse alcunacontestazione sulla domanda monitoria, rigettò l’opposizione e dichiarò lapropria incompetenza, in favore del tribunale appena indicato, a decidere suquella domanda riconvenzionale.1.1. Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a quest’ultimo, ilgiudice istruttore, all’esito della prima udienza, ha rimesso la causa alCollegio, il quale, con ordinanza datata 7 novembre 2025, ha richiesto diufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., l’odierno regolamento ritenendo che: i)l’avvenuta proposizione dell’appello, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la citata sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Mantova non fosseostativa alla proposizione del regolamento di competenza d’ufficio «e ciò siaperché l’art. 43, comma II, c.p.c. ammette la proposizione del regolamentodi competenza pur a fronte della proposizione, ad opera di altra parte,dell’impugnazione ordinaria, sia perché pare dubbia la stessa ammissibilitàdell’appello avverso il capo della sentenza che, decidendo della domanda dicondanna al risarcimento del danno, ha dichiarato la propria incompetenzasenza, all’evidenza, statuire sul merito di tale domanda»; ii) l’eccezione diincompetenza non era stata sollevata dalle parti innanzi al Tribunale diMantova, né era stata rilevata dal giudice istruttorie di quel tribunale in sededi prima udienza, come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis;iii) «Quand’anche si ritenesse che la tempestività del rilievo dell’incompetenzanon possa essere oggetto di regolamento o che le conclusioni contenutenell’atto di citazione superino il mancato rilievo d’ufficio da parte del G.I. entrola prima udienza di trattazione, nel caso in esame non pare sussistere alcunainterferenza tra l’oggetto del procedimento e diritti di proprietà industriale.[…]. Ciò premesso, non vi è alcuna correlazione tra la lamentata violazionedel patto di esclusiva e del patto di non concorrenza e un qualche non meglioindividuato diritto di proprietà industriale. Alcun accertamento deve esseresvolto anche solo incidentalmente in relazione a marchi o brevetti – la cuiesistenza non è stata allegata in atti – né può ravvisarsi una qualcheinterferenza con “segreti industriali” in quanto, pur lamentando parte attricel’utilizzo, da parte di un suo ex agente in concorso con la convenuta, diinformazioni riservate, mai è stato allegato che tali informazioni abbiano irequisiti per essere tutelate ex art. 98 e 99 c.p.i. né è stata allegata lasussistenza in fatto di tali requisiti. L’unico elemento di “interferenza” chepare essere stato ravvisato dal Tribunale di Mantova è l’essere il patto di nonconcorrenza inserito in una clausola contrattuale denominata “diritti diproprietà industriale”. Peraltro, la clausola, che, nel primo comma, disciplinal’ipotesi, estranea al presente procedimento, in cui un terzo agisca neiconfronti del committente facendo valere diritti di proprietà industriale, nelsecondo comma, nel quale è disciplinato il patto di non concorrenza, nonNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026contiene alcun riferimento a tali diritti (“si conviene anche un patto di nonconcorrenza allo scadere del presente contratto di anni uno. La violazione delpatto di non concorrenza, sia diretta che indiretta, determinerà la penale dieuro 200.000,00 a carico del fornitore fatto salvo il maggior danno patito epatiendo”)».2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensivachiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Mantova e fissarsi iltermine per la riassunzione del giudizio.3. La Procura Generale presso questa Corte ha concluso chiedendodichiararsi la competenza del Tribunale di Mantova.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il proposto regolamento deve considerarsi ammissibile nei sensi di cuiappresso e va affermata la competenza del Tribunale di Mantova a conosceredella domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nelgiudizio instaurato, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivon. 278/2021 emesso da detto tribunale richiestone dalla [OSCURATO:PERSONA] ReprintD.O.O.2. Invero, giova rimarcare, innanzitutto, che, come rilevato pure dalTribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, l’avvenutaproposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’appello avverso lagià descritta sentenza n. 96/2025 del Tribunale di Mantova, non potevaprecludergli la proposizione del presente regolamento.Infatti, come osservato anche dal sostituto procuratore generale nelle sueconclusioni scritte, «benché l’art. 42, comma 2, c.p.c. prevedaespressamente la ammissibilità del concorso tra la impugnazione ordinaria eil regolamento di competenza quando quest’ultimo sia stato proposto dalleparti, non vi è ragione per escludere che analoga regola possa valere anchenei casi in cui il regolamento sia stato avanzato di ufficio, come avvenuto nelcaso che si sta esaminando. Induce a tale conclusione, prima di tutto, il fattoche, se si opinasse diversamente, il giudice ad quem verrebbe privato di unafacoltà che l’ordinamento gli riconosce in termini generali. La soluzionepropugnata, peraltro, non è confutabile argomentando dal dato letteraleNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’art. 42, comma 2, c.p.c. Tale disposizione, a ben vedere, non riconosceespressamente al giudice dinanzi al quale il processo viene riassunto il poteredi proporre regolamento di ufficio quando sia stata proposta unaimpugnazione ordinaria. Tale circostanza, però, non è dirimente se siconsidera che tale ultima ipotesi di coesistenza non pare potersi verificare.Per potersi avere translatio è, invero, necessario che si stato adottato unprovvedimento declinatorio della competenza che, in ragione della suanatura, non può essere impugnato nei modi ordinari ma solo con ilregolamento necessario di competenza». [OSCURATO:PERSONA] condivide interamentequesti assunti che, pertanto, fa propri.3. Deve osservarsi, poi, che il Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] di Impresa, non poteva sollevare il presente conflitto assumendoche il primo giudice aveva violato l’art. 38 cod. proc. civ. Questa Corte, infatti,ha già puntualizzato che «Il giudice avanti al quale la causa viene riassuntaa seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunqueper ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato conregolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto dicompetenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestivitàdell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancataproposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parteinteressata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti algiudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazionedel conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 18881 del2024).In quella sede si è osservato, del tutto condivisibilmente, che, «nellagiurisprudenza di questa Corte, il tradizionale orientamento (cfr. Cass., Sez.Un., 12/11/1999, n. 764) che distingueva, ai fini del mezzo di impugnazioneesperibile, la violazione dei criteri di determinazione della competenza(sindacabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod.proc. civ.) dall’error in procedendo sulle norme del procedimento attinenti alrilievo della relativa eccezione (sindacabile con l'appello o, nel caso dideclaratoria emessa in sede d'appello, con il ricorso per cassazione ex art.Numero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026360 n. 4 cod. proc. civ.), è stato superato, sul rilievo che, con la proposizionedel regolamento di competenza, la parte istante può direttamente otteneredalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione dellaquestione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e, tra le“questioni di competenza”, si deve ritenere ricompresa anche quellaconcernente la corretta applicazione dell'art. 38 del codice di rito, nonpotendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità diformulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citataintegri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, dalamentare con gli ordinari mezzi di gravame (cfr., ex aliis, Cass. 29/04/2004,n. 8288; Cass. 9/11/2011, n. 23289; Cass. 04/08/2015, n. 16359); il rilievo– autorizzato, con riguardo al regolamento di parte, dal tenore testualedell’art. 38 cod. proc. civ., il quale si riferisce indefinitamente a tutte le“questioni” sulla competenza, consentendo la proponibilità del regolamentonecessario di competenza anche quando esista una questionesull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sultempestivo rilievo d’ufficio della medesima (Cass., Sez. Un., 19/10/2007, n.21858) – non è però estensibile […] al regolamento di competenza d’ufficioche, diversamente dal primo, non costituisce un mezzo di impugnazione perrimediare agli errores in procedendo contenuti nel provvedimento che decidesulle predette “questioni”, introdotte nel processo sia tramite eccezione diparte che d'ufficio, né consente al giudice ad quem, ove verifichi che ilprovvedimento declinatorio della competenza del giudice a quo sia statoemesso in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievod'ufficio, di sostituirsi alla Corte di cassazione, al fine di dichiarare la tardivitàdell'eccezione o del rilievo come la Corte potrebbe fase se investita daregolamento ad istanza di parte, dovendo statuire sulla competenza;l’opposto contrario rilievo che l’istituto in esame, per come scolpito dallegislatore nell’art. 45 cod. proc. civ., è funzionale in via esclusiva alsoddisfacimento della peculiare esigenza di presidiare i criteri inderogabili di(e ciò, non ostante l’inerzia del litigante interessato nel proporre ilNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026regolamento ad istanza di parte), impone, al contrario, di ribadire che ilgiudice ad quem è legittimato ad elevare il conflitto solo allorché deduca laviolazione di uno di tali criteri, ovverosia di quello verticale della materia o diquello orizzontale per territorio nei soli casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ.».4. Ciò posto, va rilevato – quanto alla residua parte dell’ordinanza che hasollevato l’odierno conflitto – che, secondo costante orientamento dilegittimità, nel regolamento di competenza spetta alla Corte di cassazione laqualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamentodella domanda, perché la medesima, nell'esercizio di tale funzioneregolatrice, è giudice anche del fatto.L'istanza di regolamento di competenza, invero, ha la funzione diinvestire la Corte suddetta del potere di individuare definitivamente il giudicecompetente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormenteposta in discussione nell’ambito della stessa controversia, l'esame della Corteregolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devolutidalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazionedella Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito alprocesso, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione chedel rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (cfr.,ex plurimis, Cass. n. 25232 del 2014; Cass. n. 10840 del 2007; Cass. n.19591 del 2004. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la piùrecente Cass. n. 32276 del 2025, la quale ha puntualizzato che «i poteri diindagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi inrelazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento,senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difesedelle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fattonon contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto delricorso per regolamento di competenza»).4.1. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, come agevolmente puòdesumersi dalle già riportate (cfr. parag. 1.1. dei “Fatti di causa”)argomentazioni del Tribunale di Brescia, Sezione Distaccata in Materia diImpresa, oltre che dal diretto esame degli atti di causa, la domandaNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da [OSCURATO:SOCIETA]nel giudizio instaurato, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decretoingiuntivo n. 278/2021 emesso dal Tribunale di Mantova richiestone dallaTiskara [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., si rivela certamente estranea alla competenza delprimo di detti tribunali, perché non connessa alla violazione di diritti diproprietà industriale, solo genericamente richiamati nella clausola sottoscrittadalle parti.Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza diquesta Corte, in base all'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005(cd. "Codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza dellesezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, aisensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande direpressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che sifondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva(concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazionedei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Diconverso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domandefondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti diesclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale (cfr. Cass.n. 21762 del 2013; Cass. n. 17161 del 2019; Cass. n. 21265 del 2022).In particolare, si legge nella motivazione di Cass. n. 3454 del 2022, che«Il quarto comma dell’art. 120 c.p.i. dispone che la competenza in materia didiritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati atale scopo dal d.lgs. 27.6.2003, n. 168, che aveva attribuito alle sezionispecializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,contestualmente istituite, la competenza per materia nelle controversieaventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevettid’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modellie diritto d’autore, nonché in tema di fattispecie di concorrenza sleale“interferenti” con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. Talecompetenza è stata poi stata estesa dal codice di proprietà industriale, congli artt. 120 e 134, a tutti i diritti di proprietà industriale e a tutte leNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle solefattispecie “che non interferiscono neppure indirettamente” con l’esercizio deidiritti di proprietà industriale, così “rovesciando” dal positivo al negativo ladefinizione normativa. Il d.l. 2.1.2012 n.1, recante “Disposizioni urgenti perla concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’art.2 haistituito le sezioni specializzate in materia di impresa, sovrapponendole allepreesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale eintellettuale. La distribuzione della competenza per le controversie in materiadi concorrenza sleale fra i tribunali ordinari e le sezioni specializzate inmateria di impresa richiede pertanto la verifica dell’interferenza, anche soloindiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale: le sezionispecializzate sono competenti se tale interferenza sussiste, mentre nel casocontrario, nel quale la controversia viene definita come di “concorrenza slealepura”, rimane ferma la competenza del tribunale ordinario.La giurisprudenza di questa Corte sul punto è ormai copiosa (Sez.1, n.14251 del 14.6.2010; Sez.1 n. 12153 del 18.5.2010; n. Sez.1, n.21762 del23.9.2013; Sez.1 n. 9167 del 9.4.2008) e ribadisce la competenza dellesezioni specializzate per la cognizione delle controversie in materia diconcorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che noninterferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati. Taleesclusione deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delleprospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra lafattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa suidiritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzatosolo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale cd. “pura”, in cuila lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elementocostitutivo dell’illecito concorrenziale.È stato altresì precisato che occorre aver riguardo alla prospettazione deifatti da parte dell’attore a prescindere dalla loro fondatezza (Sez.1, n. 17161del 26.6.2019 e n. 2680 del 5.2.2018)».Alla stregua dei principi suddetti, dunque, la descritta domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., per come concretamenteNumero registro generale 22848/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 19178/2026Data pubblicazione 11/06/2026prospettata (cfr. il tenore dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.278/2021 emesso dal Tribunale di Mantova, in cui, sostanzialmente, larelativa causa petendi viene individuata nella mera violazione di clausole diesclusiva e di un patto di non concorrenza nell’ambito di un contratto difornitura), esula completamente da fattispecie inquadrabili nel perimetrodella concorrenza cd. interferente, sicché deve escludersi la competenza aconoscerla del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia diImpresa, dovendosi, invece, affermare quella del Tribunale di Mantova,innanzi al quale, pertanto, la causa andrà riassunta nel termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza.5.1. Nulla deve statuirsi in punto di spese.Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibileai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediatorilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delleparti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che neconsegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché nonpossono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a talefase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata inordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (cfr. Cass., SU, n.5089 del 2025; Cass. n. 7596 del 2011; Cass. n. 1167 del 2007). P.Q.MLa Corte dichiara che la competenza a conoscere della controversiaavente ad oggetto la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2021 emessodal Tribunale di Mantova su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] D.O.O., spetta alTribunale di Mantova, innanzi al quale, pertanto, la causa andrà riassunta neltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19178/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris