CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28528/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 12/12/2024 del la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 , la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 settembre 2018con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato , con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva infra-quinquennale, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole de l delitto previsto dagli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, r.d. 16 marzo1942, n. 267, per avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita, sottratto e/o distrutto, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e/o le scritture contabili aziendali, attesala totale mancanza, all’atto del fallimento,dell’intero impianto documentale relativo alla contabilità della società; in SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] V etere il 10 - 12 ottobre 2012. 1.1. La Corte territoriale ha,in primo luogo, respinto la richiesta pregiudiziale della Difesa di una pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., formulata a partire dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] er a stato condannato per il reato di cui all’art. 10,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , per aver distrutto od occultato le scritture contabili, nella suaqualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile il concorso tra la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legg e f all. e il menzionato delittotributario, tra loro in rapporto di specialità reciproca in ragione della diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte di reato (cfr. Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024,Rv. 286557 – 01 ) , con conseguente esclu sion e di una pronuncia di bis in idem per precedente giudicato. N e l merito, l a Corte di appello ha , poi, condivisol’analitica ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione di primo grado, con la quale erastato accertato che l ’ ultimo bilancio depositato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui l ’ imputato era stato amministratore unico , risaliva al 31 dicembre 2007 e che , dopo quella data, né il bilancio, né altre scritturecontabili era no stat i depositat i o redatt i, non risultando alc un incarico a un professionista per la tenuta della contabilità e non avendo l ’ imputato dato riscontro all’avviso di convocazione per chiarimenti notifica to gli dalla curatela . Rispondendo al motivodi appello secondo cui la società non era più operativa da alcuni anni prima della sentenza di fallimento, la Corte territoriale ha evidenziato una serie di dati che ne confermavano, invece, l ’ operatività . Inoltre, s econdo la sentenza impugnata, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione della gestione della società doveva essere desunto dalla vicenda complessiva e dalle circostanze del fatto che ne connotavano la fraudolen z a . Dunque, l ’ intenzionale mancata tenuta , da parte di [OSCURATO:PERSONA], del le scritture contabili obbligatorie doveva ritenersi finalizzata a recare pregiudizio ai creditori , non essendo emerso che le pressioni da parte della criminalità organizzata avessero determinato tale omissione e non, eventualmente , eventuali atti di disposizionepatrimoniale. E ricorrendo il dolo specifico doveva essere esclusa la richiesta derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appelloper il tramite del D ifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 649 cod.proc. p en ., nonché la mancanza, in quanto apparente, della motivazione che ha respinto la richiesta di non doversi procedere per precedente giudicato. Ne l caso di specievi sarebbe un ’assoluta sovrapponibilità delle condotte contestate, al netto della loroqualificazione giuridica, avendo la Corte c ostituzionale affermato , nel dichiara re l ’ illegittimità costituzionale dell ’ art. 649 c od . p roc. pen . , che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico,da intendersi quale insie m e di condotta, nesso di causalità ed evento naturalistico,sicchél’esistenza di un concorso formale tra i reati sarebbe ininfluente ai fini dell’applicazione di tale disposizione.Sul punto il difetto di motivazione sarebbe assoluto e sarebbe bastato confrontare le due contestazioni per rendersi conto della medesimezza dei fatti, posto che, c on la sentenza impugnata, sarebbe stata contestata una bancarotta documentale per avere [OSCURATO:PERSONA] sottratto e/o distrutto, allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto di recare pregiudizio ai creditori, i libri e/o le scritture contabili aziendali, mentre nell’altro procedimento gli sarebbe stato contestato l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen. La Corte non si sarebbe pronunciatasulla richiesta subordinata di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, nonostante il passaggio in giudicato della seconda già al momento della decisione e l’espressa richiesta in tal senso della Difesa, non contenuta nei motivi di appello perché la stessa sarebbe divenuta definitiva in epoca successiva alla proposizione dell’impugnazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 54 cod.pen. La Corte avrebbe riten uto provato i l dolo specifico alla luce del f at t o che, al momento della dichiarazione difallimento, [OSCURATO:PERSONA] non aveva saputo rendere conto del mancato reperimento dei cespiti patrimoniali. Tale motiva zi on e si porrebbe in contrasto con il compendio istruttorio, da cui emerge rebbe che egli eravittima di estorsioni commesse , per anni , da un clan camorristico , secondo quanto confermato da alcuni colla b oratori di giustizia e d a llo stesso imputato, il quale sarebbe stato vessato con cadenza pressoché quotidiana, sino a essere costretto a chiedere prestiti usurai per pagare il “pizzo”.Per tale ragione, la Corte avrebbe dovuto applicare la scriminante exart. 54 cod. p en ., essendo la condotta distrattiva giustificata da una situazione che non lasciava scelta all’imputato, il quale, prima di attingere ai beni societari , avrebbe fatto ricorso ai suoi fo ndi personali e a quelli dei familiari, venendo allontanato da costoro. Dunque, non potrebbe ritenersi configurabile la bancarotta fraudolenta contestata, analogamente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte in un caso sovrapponibile. A fronte di uno stato di pencolo caratterizzato da minacce gravi e da atti intimidatori e pestaggi, la Corte si li m it erebbe , nonostante la contestazione di bancarotta documentale, a elencare le condotte distrattive e a negare, con un salto logico, che esse fossero collegate al contesto in cui egli era stato costretto a operare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito indicati. 2. Occorre muovere, in quanto logicamente pregiudiziale, dal primo motivo di censura, con cui la Difesa dell’imputato deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione preliminare di non doversi procedere per i fatti di bancarotta documentale in considerazione della precedente condanna dell’imputato per il delitto previsto dall’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2.1. Sul punto va premesso che la richiesta difensiva si fondava sul cd. principio del ne bis in idemprocessuale e non già su quello del ne bis in idem sostanziale , che rispetto al primo ha confini e ambiti applicativi parzialmente diversi. Il ne bis in idemsostanziale, infatti, concerne il caso in cui un medesimo fatto sia idoneo a integrare diverse fattispecie incriminatricie, attraverso la disciplina del concorso apparente di norme, vieta che esso possa essere attribuito, per due volte, alla stessa persona. Il ne bis in idemprocessuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penaliincriminatrici, bensì il rapporto tra il fatto e il giudizio e vieta l ’ esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato,secondo la previsione dell’art. 649 cod. proc. pen., a mente del quale «l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto». Quest’ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 200 del 21 luglio 2016 del la Corte costituzionale , nella parte in cui essa consentiva di esclude re che il fatto ( considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, così Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799- 01 ) potesse considerarsi il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui erainiziato il nuovo procedimento penale. In questo modo, la Consultaha fatto propria l ’ opzione della Corte EDU e, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha accoltoil criterio dell’idem factum e non dell ’ idem legale , in relazione al quale ha delineato la preclu sion e non de l « simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto», ma di «una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo»(così Corte cost., n. 200 del 2016, § 10). E la conseguenza di questa svolta interpretativa si è registrata proprio nel punto di convergenza tra il bis in idemsostanziale e quello processuale, laddove la giurisprudenza riteneva non applicabile l’art. 649 cod. proc. pen., nonostante la medesimezza del fatto, nel caso in cui i l reato già giudicato fosse stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa penale, sterilizzando la garanzia processuale in ragione della qualificazione normativa multipla consentita dall’inoperatività del principio del bis in idemsostanziale. Infatti, secondo la Corte costituzionale, proprio l ’ adesione a una concezione storico-naturalistica del fatto, fondata sul criterio dell’idem factum, anche ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idemdi cui all ’ art. 649 cod. proc. pen., implica che,ai fini dell’operatività di esso, è ininfluen te ch e tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda ricorra un ’ ipotesi di concorso formale (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 12). Pertanto, mentre ai fini della valutazione della sussistenza del concorso formale tra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e il reato di bancarotta fraudolenta documentale, occorre avere riguardo a l rapporto tra le norme incriminatrici astrattealla luce del criterio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen., la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, assumendo, invece, rilevanza il fatto storico oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. Di modo che, pur ricorrendo un concorso formale di reati, potrà venire, comunque,in rilievo il divieto di un secondo giudizio ove il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa penale(per tale ricostruzione,v. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839 –01; nella giurisprudenza successiva Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021 , C. , Rv. 282187- 01 ; S ez. 5 , n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022 , Abdurahmanovic , in motivazione; Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992 –01). 2.2. Consegue ai rilievi che precedonoche il tema del bis in idem processuale nel caso in cui, in diversi procedimenti, sia stato contestato il delitto di bancarotta documentale, siaquello previsto dall’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,non può essere risolto nei termini indicati nella sentenza impugnata. E ciò perché, come già evidenziato, laconfigurabilità d i un concorso di reati tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, derivante dal fatto che essi sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte di reato (per questa soluzione, ma pronunciandosi in relazioni alla questione relativa all’applicabilità dell’art. 15 cod. pen., v. Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Palagano, Rv. 286557 –01; Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Signo’,Rv. 269910 - 01 ; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175 - 01 ) , non rappresenta, in realtà, una adeguata risposta al tema della configurabilità del divieto di bis in idemprocessuale ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. (anche Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811 – 01, parla, non a caso, di conclusione «a volte impropriamente raggiunta in materia di ne bis in idem processuale»). Pertanto, al fine di verificare la eventuale violazione del ne bis in idem enunciato dall’art. 649 cod. proc. pen., qualora alla condanna per illecito tributario dioccultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74del 2000, faccia seguito il processo per bancarotta fraudolenta documentale, è necessario verificare ladiversità o meno de i fatti sussunti ne lle due fattispecie incriminatricie, segnatamente, se vi fosse o meno identità delle rispettive condotte e dell’eventualeevento offensivo, anche rispetto alla documentazione su cui essi avevano inciso (v. Sez. 5, n. 7054 del 05/02/2025,Poli, Rv. 287617 –01; v. anche Sez. 5, n. 22486 del 6/07/2020, Fasana, non massimata, che ha ritenuto di ravvisare l’identità del fatto in relazione a due imputazioni relative all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 e alla bancarotta fraudolenta documentale che avevano ad oggetto l’occultamento delle stesse scritture contabili e degli stessi documenti). 2.3. Tanto premesso deve ritenersi che,proprio alla luce dell’orientamento qui condiviso, la sentenza di appello non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la possibilità di un concorso di reati, ma avrebbe dovuto verificare a quale documentazione si riferiva l’omessa tenuta oggetto dell’altro procedimento penale, al fine di riscontrare l’identità o meno della condotta omissiva ascritta all’odierno imputato.Tale verifica, sostanziandosi in un accertamento fattuale, deve, dunque, essere rimessa al giudice di merito, nel quadro di una interpretazione del principio dettato dall’art. 649 cod. proc. pen. incentrato non più sul raffronto tra le due fattispecie incriminatrici, come invece avvenuto, quanto sull’identità o meno del fatto come concretamente contestatoe accertato. 3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva che i restanti profili di doglianza, prospettati con il secondo e il terzo motivo,devono ritenersi assorbiti, ma non preclusi rispetto all’ulteriore sviluppo del procedimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnatacon rinvi o per nuov