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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2025

ECLI:EU:T:2025:874
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0086(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑86/25) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Menzione del nome del ricorrente nelle informazioni identificative di un’altra persona il cui nome è iscritto nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza proseguire il procedimento – Ricorso manifestamente irricevibile (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7) (v. punti 13, 14, 27)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che rientrano nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Menzione del nome del ricorrente nelle motivazioni di un atto del Consiglio che adottano misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/3182, art. 2, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 2, § 2, e allegato I, e 2024/3183] (v. punti 16‑26) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0086(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑86/25) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Menzione del nome del ricorrente nelle informazioni identificative di un’altra persona il cui nome è iscritto nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza proseguire il procedimento – Ricorso manifestamente irricevibile (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7) (v. punti 13, 14, 27) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che rientrano nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Menzione del nome del ricorrente nelle motivazioni di un atto del Consiglio che adottano misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/3182, art. 2, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 2, § 2, e allegato I, e 2024/3183] (v. punti 16‑26) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris