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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48767/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTI gli atti e la sentenza impugnata, con la quale Izmir SELI è stato condannato - dopo essere stato assolto in primo grado - alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, commi 13.e 13-bis, d.lgs. n. 286/1998; LETTO il ricorso proposto avverso la suddetta sentenza; RILEVATO che la Corte distrettuale ha riformato, in punto di responsabilità, la decisione del primo Giudice, ritenendo che la violazione perpetrata dal SELI fosse stata pienamente accertata - sotto il profilo materiale e psicologico - e che del tutto fortuita fosse stata la concomitanza dell'emissione di un ordine di carcerazione nei confronti del medesimo, aggiungendo che tale evento accidentale non potesse fungere da causa di giustificazione atta a determinare l'irrilevanza penale del fatto, "pena un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a ud un soggetto che in condizioni analoghe ma in assenza di un'ordinanza di carcerazione sarebb'e invece penalmente sanzionato per un fatto identico"; RITENUTO che, a fronte di tali argomentate considerazioni, il ricorrente articola obiezioni essenzialmente confutative, risolventisi nella mera riproposizione della tesi difensiva che il giudice di merito ha disatteso, escludendo, in modo logico, la ricorrenza di una situazione di incertezza che, in ossequio al canone in dubio pro reo, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione; OSSERVATO inoltre, che la Corte di merito ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla scorta dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, evidenziando, in aggiunta, la presenza di un precedente specifico a carico dell'imputato; CONSIDERATO infine, che non è deducibile nella presente sede la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto non formante oggetto di specifico motivo di gravame nella fase di merito; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTI gli atti e la sentenza impugnata, con la quale Izmir SELI è stato condannato - dopo essere stato assolto in primo grado - alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 13, commi 13.e 13-bis, d.lgs. n. 286/1998; LETTO il ricorso proposto avverso la suddetta sentenza; RILEVATO che la Corte distrettuale ha riformato, in punto di responsabilità, la decisione del primo Giudice, ritenendo che la violazione perpetrata dal SELI fosse stata pienamente accertata - sotto il profilo materiale e psicologico - e che del tutto fortuita fosse stata la concomitanza dell'emissione di un ordine di carcerazione nei confronti del medesimo, aggiungendo che tale evento accidentale non potesse fungere da causa di giustificazione atta a determinare l'irrilevanza penale del fatto, "pena un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a ud un soggetto che in condizioni analoghe ma in assenza di un'ordinanza di carcerazione sarebb'e invece penalmente sanzionato per un fatto identico"; RITENUTO che, a fronte di tali argomentate considerazioni, il ricorrente articola obiezioni essenzialmente confutative, risolventisi nella mera riproposizione della tesi difensiva che il giudice di merito ha disatteso, escludendo, in modo logico, la ricorrenza di una situazione di incertezza che, in ossequio al canone in dubio pro reo, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione; OSSERVATO inoltre, che la Corte di merito ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla scorta dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, evidenziando, in aggiunta, la presenza di un precedente specifico a carico dell'imputato; CONSIDERATO infine, che non è deducibile nella presente sede la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto non formante oggetto di specifico motivo di gravame nella fase di merito; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 48767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris