CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 37314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 25/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/11/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai fatti oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dal Tribunale di Torino in data 17/5/2017, irrevocabile il 2:3/2/2018, che lo aveva condannato per i delitti previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen., commessi in Torino il 15/5/2017; 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 1/2/2018, irrevocabile il 19/9/2018, che lo aveva condannato per i delitti previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 495 cod. pen., commessi in Torino il 29/9/2017; 3) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11/5/2018, irrevocabile il 23/2/2018, che lo aveva condannato per i delitti previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 16/12/2017; 4) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 13/7/2017, irrevocabile il 10/1/2020, che lo aveva condannato per i delitti previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 495 cod. pen., commessi in Torino il 15/3/2017. 2. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso il predetto provvedimento. 2.1. Con il primo ricorso è stato articolato un unico motivo di impugnazione, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è stata prospettata la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della reiezione dell'istanza di continuazione. L'ordinanza si sarebbe focalizzata sul dato temporale, senza accertare se, di volta in volta, la volontà di commettere il reato si fosse formata ex novo o costituisse il momento esecutivo di un disegno criminoso deciso con un solo atto di volontà. In realtà, si osserva che colui il quale decide di spacciare stupefacenti non assumerebbe la decisione di volta in volta, prima della singola cessione, ma opterebbe per la commissione di un unico reato, costituito dallo spaccio di stupefacenti; reato che si articolerebbe in più momenti attuativi di una volontà programmatica a monte delle varie azioni delittuose. 2.2. Con il secondo ricorso, è stata, invece dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La contestazione, in relazione ai vari episodi, dell'art.495 cod. pen., per avere l'imputato fornito, in occasione dei controlli, la falsa indicazione della propria data di nascita onde nascondere la maggiore età, indicherebbe univocamente l'unitario proposito, confermato dall'evidente continuità nell'attività criminosa, reiterata nell'arco temporale di sei mesi. 3. In data 7/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie dovesse ritenersi che la determinazione criminosa relativa ai vari episodi sfuggisse a una programmazione unitaria, considerati il lasso di tempo trascorso tra un reato e l'altro e le modalità delle condotte, non potendo dirsi che il condannato, nel momento in cui aveva commesso il primo reato (il 15/3/2017), avesse già progettato, nelle sue linee essenziali, gli ulteriori reati, dovendosi, al contrario, ritenere che la loro commissione fosse espressione di un generico programma di attività delinquenziale, posto in essere, di volta in volta, in base alla situazione in cui si veniva a trovare durante i controlli. Né tale conclusione poteva ritenersi in contrasto con la riconosciuta continuazione tra i reati oggetto della sentenza del 13/7/2017, atteso che quei due reati, per il contesto spazio temporale in cui erano stati commessi, potevano ritenersi frutto di una deliberazione unitaria. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra -differenti violazioni rende inverosimile che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche le ulteriori condotte illecite), i ricorsi si sono limitati ad affermare, con argomentazioni di tenore fattuale, che i reati di spaccio di droga sarebbero ordinariamente riconducibili a una comune matrice volitiva, ovvero che la contestazione, in tutti gli episodi, del delitto di cui all'art.495 cod. pen. indicherebbe un momento deliberativo iniziale: affermazione che, in realtà, sottende la considerazione, fatta oggetto di specifico scrutinio da parte del Giudice dell'esecuzione, che i reati commessi sarebbero omogenei e caratterizzati da modalità esecutive comuni. Osservazione che, nondimeno, è stata convincentemente confutata attraverso l'affermazione secondo cui la corrispondenza delle modalità esecutive è compatibile anche solo con uno stile di vita delinquenziale (ovvero con la decisione di dedicarsi, stabilmente e con modalità professionali, allo spaccio di stupefacente); fermo restando che il profilo legato al dato temporale, come detto valorizzato dal Giudice dell'esecuzione, non è stato oggetto di adeguata censura da parte del ricorrente, il quale, dunque, non ha saputo aggredire efficacemente il fondamentale nucleo argomentativo della decisione impugnata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente