CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto, attribuitigli quale amministratore unico dal 28 novembre 2011 sino alla data del fallimento (23 febbraio 2017) della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, I. fall., contestando la sussistenza di un aggravamento del dissesto, discendente da una condotta caratterizzata da colpa grave. Si sottolinea, al riguardo: a) l'irrilevanza del fatto che l'imputato, nel corso degli anni, si fosse adoperato per l'acquisto di crediti deteriorati, non essendo stato chiarito quali effetti tale attività avesse prodotto sul patrimonio della fallita e dovendosi escludere, nonostante il contrario convincimento della Corte territoriale, che essa avesse comportato l'assorbimento di ulteriori debiti; b) che del tutto apodittica era l'affermazione secondo la quale il mancato avvio delle procedure concorsuali avrebbe incrementato in modo esponenziale i debiti della società; c) che l'aggravamento del dissesto avrebbe dovuto essere apprezzato in relazione all'unica alternativa percorribile, ossia la procedura concorsuale che non avrebbe impedito, ai sensi dell'art. 55, primo comma, I. fall., l'ulteriore produzione di interessi; d) che anche i dati tratti da una coerente e completa lettura della tabella riportata alle pagine 8 e 9 della relazione del curatore fallimentare conducevano ad escludere un concreto aggravamento del dissesto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di bancarotta semplice documentale, rilevando l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Si rileva che, già dall'esame del capo di imputazione, emergeva che il mancato aggiornamento del libro degli inventari era dipeso dalla mancata approvazione, da parte dei soci, dei bilanci. 2.3. Con il terzo motivo (anch'esso, per mero errore materiale, indicato in ricorso come "secondo motivo") si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, in subordine, della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Incontestato l'azzeramento del capitale sociale in data antecedente all'assunzione della carica amministrativa da parte del Rossi, assume rilievo la prolungata inerzia di quest'ultimo per un ampio arco temporale (dal 7 novembre 2011 al 23 febbraio 2017), caratterizzato da operatività imprenditoriale — posto che risulta l'assunzione di crediti deteriorati da parte di società al medesimo Rossi, facenti capo -, con conseguente crescita dei debiti verso l'erario e verso un istituto di credito. Il ricorrente contesta l'incidenza dell'acquisizione dei crediti sul patrimonio della società, ma trascura del tutto di soffermarsi sul fatto della prosecuzione dell'attività in una condizione di dissesto, per giungere poi a valorizzare assertivamente l'art. 55 I. fall., senza illustrare su quali basi dimostrative riposa il dedotto carattere ipotecario del credito della banca e, soprattutto, per quale ragione ipotizza che la durata della procedura fallimentare sarebbe stata identica a quella della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in assenza di interventi di ricostituzione del capitale sociale. Quest'ultimo, assorbente rilievo rende ultronea qualunque altra considerazione sul punto e si aggiunge al rilievo della inammissibilità per genericità della censura per come formulata. Del tutto assertiva è poi la ricostruzione alternativa dell'andamento del patrimonio netto negativo arrotondato. Rispetto ad un accertato aggravamento del dissesto, i profili di grave negligenza nel non assumere le necessarie iniziative conservative si correlano alla lunga durata della prosecuzione dell'attività. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la mancata approvazione del bilancio non esonera l'amministratore dal dovere di curare la regolare tenuta delle scritture contabili e l'aggiornamento del libro degli inventari, per quanto rileva in questa sede. È completamente estranea alla disciplina civilistica la tesi per la quale l'amministratore sarebbe esonerato dai propri doveri, relativi all'esercizio di una competenza propria, a cagione dell'eventuale inerzia dell'assemblea dei soci. 3. Il terzo motivo è infondato. Quanto al tema della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si coglie alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale che ha valutato, in termini complessivi e unitari (laddove il ricorso si concentra su una critica frazionata dei singoli profili), la pluralità delle omissioni, la durata e la non curanza mostrata rispetto alle possibili conseguenze pregiudizievoli per i creditori. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. co ., I. fall., va ricordato mutatis mutandis, tenuto conto che la decisione che si cita concerne un'ipotesi di bancarotta documentale per occultamento, che quest'ultimo non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, I. fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 — 01). La soluzione è applicabile anche al caso di specie, tenuto conto che del tutto generica è la critica relativa all'affermazione della sentenza impugnata, quanto all'impossibilità di ricostruzione dell'attivo, alla luce della centralità del libro degli inventari. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e