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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1980

Cassazione n. 26532/2026

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a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di impugnazione - pure intitolato con riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e tendente e sollecitare una, non consentita, rivisitazione di elementi istruttori già valutati dalla Corte territoriale con motivazione priva di elementi di palese illogicità.

A tale proposito va ricordato che non è consentita, in sede legittimità, una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01) e ciò in quanto la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 02).

E' pure manifestamente infondato l'altro punto contenuto nel primo motivo di ricorso e attinente alla dosimetria della pena.

A tale proposito, va difatti ricordato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01, tra le altre); ne consegue che, nel caso di specie, 2deve ritenersi pienamente adeguato il richiamo della Corte alla congruità della pena, peraltro determinata in misura largamente inferiore alla media edittale.

Il secondo motivo, attinente a un dedotto vizio di motivazione apparente, è inammissibile in quanto del tutto generico e comunque manifestamente infondato.

Atteso che la Corte ha analiticamente preso in esame le censure difensive, provvedendo alla compiuta ricostruzione del fatto ascritto, non ravvisandosi quindi alcun vulnus argomentativo.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di impugnazione - pure intitolato con riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e tendente e sollecitare una, non consentita, rivisitazione di elementi istruttori già valutati dalla Corte territoriale con motivazione priva di elementi di palese illogicità. A tale proposito va ricordato che non è consentita, in sede legittimità, una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716 - 01) e ciò in quanto la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 02). E' pure manifestamente infondato l'altro punto contenuto nel primo motivo di ricorso e attinente alla dosimetria della pena. A tale proposito, va difatti ricordato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01, tra le altre); ne consegue che, nel caso di specie, 2deve ritenersi pienamente adeguato il richiamo della Corte alla congruità della pena, peraltro determinata in misura largamente inferiore alla media edittale. Il secondo motivo, attinente a un dedotto vizio di motivazione apparente, è inammissibile in quanto del tutto generico e comunque manifestamente infondato. Atteso che la Corte ha analiticamente preso in esame le censure difensive, provvedendo alla compiuta ricostruzione del fatto ascritto, non ravvisandosi quindi alcun vulnus argomentativo. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
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