CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; _ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, diretto a contrastare la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione al giudizio di responsabilità e alla mancata individuazione di ragioni di proscioglimento destinate a giustificare l'applicazione dell'ad 129 cpp è genericamente addotto perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato mentre il secondo motivo introduce un tema di giudizio - l'applicabilità dell'art. 131 bis cp-, non prospettato con i motivi (o nel corso del giudizio) di appello ( pur potendo la difesa agire in tal senso trattandosi di fattispecie, quella di cui al comma 5 dell'art 73 TUS, compatibile con la detta disposizione pur nel suo tenore vigente anteriore alla novella entrata in vigore il 30 dicembre 2023), che non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità, ancor più quando presupponga, come nella specie, verifiche in fatto non consentite a questa Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.