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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 luglio 1982

Cassazione n. 48826/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1982 avverso il decreto del 17/05/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di VITERBOr-ciate-~45e--eftelaefti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, con decreto emesso in data 17.5.2022, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo avverso provvedimenti disciplinari proposto nell'interesse di Alessandro TACCONELLI, osservando che, a dispetto di quanto previsto dall'art. 69, comma 6, Ord. pen., avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare il reclamo era stato proposto per motivi di merito e non di legittimità, gli unici ad essere consentiti in ragione della tipologia della misura punitiva inflitta; che avverso detta ordinanza il TACCONELLI ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale; OSSERVATO che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1982 avverso il decreto del 17/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOr-ciate-~45e--eftelaefti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, con decreto emesso in data 17.5.2022, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo avverso provvedimenti disciplinari proposto nell'interesse di Alessandro TACCONELLI, osservando che, a dispetto di quanto previsto dall'art. 69, comma 6, Ord. pen., avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare il reclamo era stato proposto per motivi di merito e non di legittimità, gli unici ad essere consentiti in ragione della tipologia della misura punitiva inflitta; che avverso detta ordinanza il TACCONELLI ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale; OSSERVATO che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
Decreto Cassazione n. 48826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris