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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2018

Cassazione n. 30130/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2644/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4821/2018 depositata il 12/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: -con la ricorrente, con atto depositato il 30 agosto 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -l’atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto, è stato notificato alla controparte, che non ha accettato, né aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; n. 10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSeconda S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2644/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4821/2018 depositata il 12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: -con la ricorrente, con atto depositato il 30 agosto 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -l’atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto, è stato notificato alla controparte, che non ha accettato, né aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; n. 10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSeconda S
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