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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12516/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAi-d-a-to avviso alle parti,.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, co. 4, c.p.p., si rileva che il ricorso sia straordinario, poiché proposto dal ricorrente fuori dei casi consentiti: - Ovvero senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21.2.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAi-d-a-to avviso alle parti,.. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, e rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 625-bis, co. 4, c.p.p., si rileva che il ricorso sia straordinario, poiché proposto dal ricorrente fuori dei casi consentiti: - Ovvero senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.2.2024
Sentenza Cassazione n. 12516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris