CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 02960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25945-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in FABRIANO, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - resistente - avverso la sentenza n. 583/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25945 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 25945/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con unico motivo, col quale deduce la violazione dell'art. 3 co. 2 del DM 10 settembre 1992 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 583/20 dep. il 25/09/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] accertava un maggior reddito imponibile per l'anno di imposta 2003, ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente accolto il ricorso annullando il maggior reddito accertato dall'[OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha invece ritenuto legittimo l'operato dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, a seguito di interrogazione dell'anagrafe tributaria, aveva rilevato in capo al contribuente il possesso di beni mobili e immobili non coerenti al reddito dichiarato. La CTR ha altresì ritenuto corretti i rilievi di merito operati dall'[OSCURATO:PERSONA], sulla base dei quali ha proceduto alla successiva notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato successiva istanza di sospensione. Considerato che: 1. In via preliminare va dato atto che il contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria. Roma, 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]