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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 1968

Cassazione n. 02384/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1968 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza) ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8;700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che, nel disattendere il gravame (con cui era stata chiesta l'esclusione della recidiva e la conseguente riduzione della pena in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha esposto le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto che il fatto in imputazione sia dimostrativo di una maggiore pericolosità dell'Antonazzo ed ha stimato congrua la pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1968 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (con la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza) ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8;700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che, nel disattendere il gravame (con cui era stata chiesta l'esclusione della recidiva e la conseguente riduzione della pena in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha esposto le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto che il fatto in imputazione sia dimostrativo di una maggiore pericolosità dell'Antonazzo ed ha stimato congrua la pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris