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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31427/2026

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llo di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;lette le conclusioni della parte civile costituita, la quale ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lapronuncia di condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione in dannodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle parole espresse in un esposto al competenteConsiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino presentato nei confronti dellostesso.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1.

Con il primo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e),in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost.A fondamento delle spiegate censure premette che, come ricostruito daigiudici di merito, nella veste di difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], aveva propostodenuncia/querela nei confronti della persona offesa perché aveva inviato alla suacliente due raccomandate aventi ad oggetto “atto dichiarativo e di costituzione inmora” richiedendo la somma di euro 5.000,00 per ciascuno dei propri assistiti, inassenza di un titolo legittimamente tale richiesta, asserendo che, in mancanza,sarebbe stato promosso un giudizio penale nei confronti della destinataria, chene era rimasta profondamente turbata anche in ragione dell’età avanzata.Ciò posto, deduce che sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole deldelitto ascritto poiché si era limitato a presentare un esposto all’ordine degliavvocati evidenziando il contenuto estorsivo e ricattatorio delle missivesottoscritte dalla parte civile, e quindi che l’atto depositato era come tale idoneoa offendere il prestigio e il decoro dell’intera categoria professionale, poiché erastata rimessa la valutazione sulla rilevanza deontologica delle condotte alcompetente ordine.2.2.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione rispetto al mancatoriconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. in quantoaveva espresso dubbi sulla correttezza dell’operato del collega, descrivendone lacondotta al Consiglio dell’ordine degli avvocati, rimettendo a questo qualsivogliavalutazione sulla stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare da lungo tempo, di regolanon integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un espostoal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sullacorrettezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre lagenerale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sotto forma diesercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventualiviolazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Rv.248422).

Alla stregua di quanto condivisibilmente osservato nella motivazione ditale decisione, a voler diversamente opinare, infatti, gli interessati sarebberoprivati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti disoggetti, la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti puòprofondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali.Vi è allora che l’esercizio di tale diritto è scriminato dall’ordinamento in forzadella generale causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., quale esercizio di undiritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenereprevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialetticademocratica non può realizzarsi, anche in ipotesi, come quella in esame, in cui lacondotta si sostanzi nell’invio di un esposto contenente espressioni offensive neiconfronti del professionista all’autorità disciplinare (Sez. 5, n. 13549 del20/02/2008, Rv. 239825).Ponendosi nel solco dei richiamati precedenti, una più recente decisione haritenuto così non integrato il delitto di diffamazione in una fattispecie nella qualel'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato alConsiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimoinoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo ditruffa" (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).Del pari, deve allora affermarsi, in omaggio ai ripercorsi principi, rispettoalla fattispecie in esame, che, a fronte della richiesta perentoria alla controparte,per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve terminesomme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legaledella persona cui è indirizzata una missiva di presentare un esposto al Consigliodell’ordine degli avvocati in cui definisce “estorsivo” il contenuto della stessalettera non integra il delitto di diffamazione, in quanto è scriminata dall’intento didescrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione della condotta sulpiano deontologico e disciplinare.3.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perchéil fatto non costituisce reato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;lette le conclusioni della parte civile costituita, la quale ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lapronuncia di condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione in dannodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle parole espresse in un esposto al competenteConsiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino presentato nei confronti dellostesso.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e),in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost.A fondamento delle spiegate censure premette che, come ricostruito daigiudici di merito, nella veste di difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], aveva propostodenuncia/querela nei confronti della persona offesa perché aveva inviato alla suacliente due raccomandate aventi ad oggetto “atto dichiarativo e di costituzione inmora” richiedendo la somma di euro 5.000,00 per ciascuno dei propri assistiti, inassenza di un titolo legittimamente tale richiesta, asserendo che, in mancanza,sarebbe stato promosso un giudizio penale nei confronti della destinataria, chene era rimasta profondamente turbata anche in ragione dell’età avanzata.Ciò posto, deduce che sarebbe stato erroneamente ritenuto colpevole deldelitto ascritto poiché si era limitato a presentare un esposto all’ordine degliavvocati evidenziando il contenuto estorsivo e ricattatorio delle missivesottoscritte dalla parte civile, e quindi che l’atto depositato era come tale idoneoa offendere il prestigio e il decoro dell’intera categoria professionale, poiché erastata rimessa la valutazione sulla rilevanza deontologica delle condotte alcompetente ordine.2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione rispetto al mancatoriconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. in quantoaveva espresso dubbi sulla correttezza dell’operato del collega, descrivendone lacondotta al Consiglio dell’ordine degli avvocati, rimettendo a questo qualsivogliavalutazione sulla stessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Come questa Corte ha avuto modo di affermare da lungo tempo, di regolanon integra il delitto di diffamazione la condotta di colui il quale invii un espostoal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sullacorrettezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre lagenerale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sotto forma diesercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventualiviolazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Rv.248422). Alla stregua di quanto condivisibilmente osservato nella motivazione ditale decisione, a voler diversamente opinare, infatti, gli interessati sarebberoprivati del diritto di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti disoggetti, la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti puòprofondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali.Vi è allora che l’esercizio di tale diritto è scriminato dall’ordinamento in forzadella generale causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., quale esercizio di undiritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., da ritenereprevalente rispetto al bene della dignità personale, del pari tutelato dagli artt. 2e 3 Cost., considerato che, senza libertà di espressione e di critica, la dialetticademocratica non può realizzarsi, anche in ipotesi, come quella in esame, in cui lacondotta si sostanzi nell’invio di un esposto contenente espressioni offensive neiconfronti del professionista all’autorità disciplinare (Sez. 5, n. 13549 del20/02/2008, Rv. 239825).Ponendosi nel solco dei richiamati precedenti, una più recente decisione haritenuto così non integrato il delitto di diffamazione in una fattispecie nella qualel'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato alConsiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimoinoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo ditruffa" (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044).Del pari, deve allora affermarsi, in omaggio ai ripercorsi principi, rispettoalla fattispecie in esame, che, a fronte della richiesta perentoria alla controparte,per evitare una denuncia penale, di corrispondere entro un breve terminesomme non dovute ai propri clienti da parte di un legale, la condotta del legaledella persona cui è indirizzata una missiva di presentare un esposto al Consigliodell’ordine degli avvocati in cui definisce “estorsivo” il contenuto della stessalettera non integra il delitto di diffamazione, in quanto è scriminata dall’intento didescrivere la situazione agli organi preposti alla valutazione della condotta sulpiano deontologico e disciplinare.3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perchéil fatto non costituisce reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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