CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 14299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29922/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente-intimata- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2308/2017 depositata il29/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro la sentenza del 29 maggio 2017, con cui la Corte d’appello di Napoli, provvedendo in parziale accoglimento dell’appello principale del Fallimento ed in rigetto dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi del secondo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare, oltre alle rimesse effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto corrente bancario della società in bonis per il complessivo importo di 600.000,00 €, con accessori, l’ulteriore rimessa del complessivo importo di 534.634,00 €, con accessori, regolando le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per tre mezzi. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo del ricorso principale denuncia: « Vi olazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); artt. 5 e 7 l. n. 52/1991; art. 67 l. fall.; art. 115 e 116 c.p.c.; art.2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)». Il secondo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; artt. 5 e 7 l. n. 52/1991; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)». Il terzo mezzo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art.2697c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)». 4. ― Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia: « Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 c.c.». Il secondo mezzo denuncia: ««Art. 360, comma 1, n. 5): Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il terzo mezzo denuncia: «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2704 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso principale è inammissibile. 5.1. ― Tutti e tre i mezzi sono difatti congegnati come motivi inestricabilmente combinati e contenenti simultanee denunce di violazione di legge e di omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, in violazione del principio secondo cui: «In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.» (la sanzione d’inammissibilità dei motivi contenenti mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee è contenuta, guardando soltanto alle decisioni negli ultimi mesi, poiché, se si volesse tenere in considerazione la complessiva produzione della Corte di cassazione, si tratterebbe di affrontare il compito di elencare oltre 500 pronunce, senza pretesa di completezza, nelle decisioni che seguono, provenienti da tutte le sezioni della Corte: n. 7345 del 2023; n. 7344 del 2023; n. 7343 del 2023; n. 7341 del 2023; n. 7340 del 2023; n. 6951 del 2023; n. 6935 del 2023; n. 6916 del 2023; n. 6912 del 2023; n. 6909 del 2023; n. 6904 del 2023; n. 6823 del 2023; n. 5291 del 2023; n. 5004 del 2023; n. 5003 del 2023; n. 4652 del 2023; n. 4651 del 2023; n. 4631 del 2023; n. 4015 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3603 del 2023; n. 3154 del 2023; n. 3122 del 2023; n. 2804 del 2023; n. 2760 del 2023; n. 2395 del 2023; n. 1305 del 2023; n. 1093 del 2023; n. 37257 del 2022; n. 36966 del 2022; n. 36244 del 2022; n. 35354 del 2022; n. 34324 del 2022; n. 33652 del 2022; n. 32946 del 2022. A fondamento dell’indirizzo, con particolareriguardo all’interferenza tra la censura di violazione di legge e la censura di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, sta la considerazione che esclude «la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione». E cioè, se la violazione di legge è mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso si versa nella diversa ipotesi della denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge: il discrimine tra l'una e l'altra —violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dall’addebito di erronea ricostruzione della vicenda fattuale (v. Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Merita aggiungere che l’inammissibilità di simili motivi compositi discende altresì da una considerazione di fondo, che attiene alla stessa struttura del ricorso per cassazione come strumento di impugnazione a critica vincolata. Difatti, come è già stato osservato: «Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria». Ed è del tutto ovvio che l’indirizzo risulti rafforzato dall’esigenza di chiarezza posta quale requisito di ammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione secondo la nuova formulazione dell’articolo 366, numero 4, c.p.c., che ― riconoscendo rilievo normativo ad un principio in effetti già largamente riconosciuto a livello giurisprudenziale: v. da ult. Cass. 13 febbraio 2023, n. 4300 ― richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», per l’ovvia considerazione che un motivo che affastelli, come si diceva inestricabilmente, censure riconducibili alle ipotesi contemplate dai numeri 3, 4 e 5 dell’articolo 360, è palesemente contrario al principio di chiarezza, come si è detto già da tempo operante nel sistema (v. p. es. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297). 5.2. ― Dopodiché, per quel poco che riesce ad intendersi, il primo mezzo ― per vero particolarmente confuso, sicché non si comprende né quale sarebbe stata esattamente la violazione di legge commessa dal giudice di appello, né quale fatto egli avrebbe omesso di considerare ― è volto in definitiva sostenere che si sarebbe «revocato non già un pagamento ricevuto dal soggetto poi fallito, bensì un pagamento effettuato, prima del fallimento in favore di costui!» (così a pagina 23 del ricorso): e ciò per avere la Corte d’appello affermato, nel quadro di applicazione dell’articolo 7 della legge numero 52 del 1991, essere rilevante «il fatto ― incontroverso ― che il pagamento del cessionar io al cedente è avvenuto al momento dell’acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell’anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella specie la sussistenza del requisito di cui all’art. 7 cit.» (così a pagina 15 della sentenza impugnata). Ora, la vicenda in discussione è in estrema sintesi questa. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dietro corrispettivo propri crediti nei confronti di sponsor. Il Tribunale, nell’esaminare la domanda di revoca spiegata dalla procedura, l’ha accolta in relazione alla rimessa di cui si è detto, ed ha parametrato al rapporto ceduto–cessionario la verifica di sussistenza dei presupposti della inopponibilità della cessione, mentre la Corte d’appello, correggendo la motivazione del primo giudice, ha fatto applicazione del combinato disposto degli articoli 5, primo comma, e 7, primo comma, della legge numero 52 del 1991, l’uno secondo cui: «Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile …», l’altro secondo cui: «L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1,non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto». E per questo la Corte d’appello, come si premetteva, ha osservato che «il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell’acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell’anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella specie la sussistenza del requisito di cui all’art. 7 cit.». E ciò non ha nulla a che vedere con la tesi svolta dal ricorrente secondo cui si sarebbe «revocato … un pagamento effettuato, prima del fallimento in favore di costui!»: la Corte d’appello ha invece confermato la statuizione del Tribunale di revoca della rimessa effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]. sul conto corrente bancario della società in bonis per il complessivo importo di 600.000,00 €. 5.3. ― Il secondo mezzo ― anche in questo caso per ciò si comprende, non riuscendo a discernersi fin dove giunga la denunzia di violazione di legge e dove inizi quella di omessa considerazione di non meglio identificati fatti storici decisivi e controversi ― è un paradigmatico esempio di ricorso per cassazione totalmente versato in merito. Esso concerne la sussistenza della scientia decoctionis, richiesta dal citato articolo 7. Vi si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato che detto requisito richiede una conoscenza effettiva e non la semplice conoscibilità dell’insolvenza, affermazione senz’altro corretta, in astratto, ma che prescinde del tutto della motivazione addotta nella sentenza impugnata: ed infatti il giudice di merito ha posto l’accento non solo, peraltro del tutto correttamente, sulla natura della banca di operatore qualificato, in grado di percepire immediatamente segnali di allarme, ma anche sulla costante pubblicazione, da parte della stampa, di notizie allarmanti sul dissesto della società e sui negativi indici di bilancio, su cui la sentenza impugnata si è soffermata a pagina 17, mentre alla pagina successiva viene dato conto dellenotizie di stampa che, a partire dal gennaio del 2003, riferivano della crisi economica, finanziaria e societaria della società poi fallita. Non resta se non aggiungere che, in tema di revocatoria fallimentare, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza, costituiscono un apprezzamento di fatto che sottratto al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. n. 3854; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336). 5.4. ― Quanto al terzo mezzo, ancora una volta, rimane oscuro come la Corte d’appello avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c., l’articolo 2697 c.c., l’articolo 2727 e ss. c.c. e l’articolo 67, secondo comma della legge fallimentare. Basterà allora ricordare: -) quanto alla denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., il motivo si infrange contro il principio, affermato da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione: i) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; ii ) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; -) quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che essa si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); -) quanto alla violazione degli articoli 2727 ss. c.c., che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), ovviamente nei limiti in cui ilcontrollo motivazionale è oggi consentito. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in discorso, volto a rimettere in discussione, per quanto riesce ad intendersi esclusivamente in fatto, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revoca della rimessa operata dalla Corte d’appello in accoglimento dell’impugnazione ivi proposta. 6. ― Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza del 29 maggio 2017, ricorso incidentale notificato 22 gennaio 2018) e dunque inefficace ai sensi dell’articolo 334c.p.c.. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.