Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 30037/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso - che deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

E' difatti costante il principio per cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sent.

Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso - che deduce erronea applicazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. E' difatti costante il principio per cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sent. Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 30037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris