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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17926/2026

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05Z7A29) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo no i: sorretto da alcun interesse del ricorrente in guanto le prescrizioni previste dall'art. 56 -ter legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica sostitutivo non non sono 'pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazndel giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023..

F., Rv. 284967 che, in motivazione, ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato p l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta dei pubi.ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano); li) qua '- al secondo motivo, va ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casa errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatez -L'a senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capo imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibe dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 oc 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagameni.- delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ieL ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip,=1 nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.MTi Consiglier stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]T-a cione Emili ordano DEPOSITATA tN Li 9 GØ26 Ft.wzic.-;i- J;Ltà'ario mozza 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05Z7A29) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo no i: sorretto da alcun interesse del ricorrente in guanto le prescrizioni previste dall'art. 56 -ter legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica sostitutivo non non sono 'pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazndel giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023.. F., Rv. 284967 che, in motivazione, ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato p l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta dei pubi.ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano); li) qua '- al secondo motivo, va ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casa errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatez -L'a senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capo imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibe dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 oc 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagameni.- delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ieL ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip,=1 nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.MTi Consiglier stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]T-a cione Emili ordano DEPOSITATA tN Li 9 GØ26 Ft.wzic.-;i- J;Ltà'ario mozza 4
Sentenza Cassazione n. 17926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris