CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 24279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLA Rel . Consigliere ha pronunciato SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24892/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE-intimati - avverso la sentenza n. 235/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato avviato un procedimento disciplinare per essere lo stesso «venuto meno ai doveri di cui agli artt.35, comma 3 , e 36 , comma 1 , del c odice d eontologico forense»: ciò in quanto «in qualità di avvocato stabilito» aveva «adottato ed utilizzato in qualsiasi occasione il titolo italiano in forma abbreviata («avv.»e «avv.S.»), titolo italiano non in suo possesso, così generando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante». Il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano ha applicato al predetto professionista la sanzione della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione. 2. ― Investito del gravame, il Consiglio n azionale forense lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il ricorso era stato sottoscritto in proprio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], onde all'epoca del depositodell'atto di impugnazione l'incolpato risultava privo dello ius postulandi, in quanto iscritto presso la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti. 3. ― Contro la pronuncia del Consiglio nazionale forense l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per c assazione articolato in tre motivi; col detto ricorso è stata formulata istanza di sospensiva. Il P rocuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 56 l. n. 247/2012. Si deduce, in sintesi, che l’ illecito deontologico si sarebbe prescritto prima del deposito della sentenza del Consiglio nazionale forense, avvenutoin data 8 novembre 2023. Il secondo motivo prospetta la violazionedel d.lgs. n. 149/2022 e dell’art. 182 c.p.c.. Si richiama il testo ditale articolo, nella versione modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022, osservandosi come il legislatore abbia «ripensato, in senso estensivo, le ipotesi di sanatoria previstedal codice di rito in tema di difetto diius postulandi». Si assume inoltre non sussistere l’obbligo da parte dell'avvocato stabilito di agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione col titolo di avvocato néil dovere, in capo a detto soggetto, di essere provvisto di alcuna procura alle liti quando agisce in proprio davanti al C onsiglio nazionale forense. Col terzo mezzo si lamenta la violazione della l. n. 241/1990. Si deduce che il potere sanzionatorio non sarebbe stato esercitato nel rispetto dei criteri di logicità e congruità. 2. ― Il secondo motivo , che investe una questione processuale di portata assorbente,è infondato. 2.1. ― L’assunto del ricorrente, secondo cui l’avvocato stabilito avrebbe il potere di difendersi in proprio avanti al Consiglio nazionale forense, in sede di giudizio disciplinare, senza necessità di «agire di intesa con un professionista abilitato», e di officiare altro avvocato iscritto all’albo, non può essere condiviso. Esso non trova fondamento nell’art. 86 c.p.c., secondo cui «[l]a parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore». 2.2. ― Queste Sezioni Unite hanno precisato, da tempo, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, che la norma generale Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 dell'art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del r.d.l. n. 1578 del 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del r.d. n. 37del 1934, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo; s oltanto eccezionalmente il ricorso al CNF è consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale ( cos ì: Cass. Sez. U. 17 dicembre 2003, n. 19358; Cass. Sez. U. 12 marzo 2003, n. 3598; Cass.Sez. U. 3 agosto 2000, n. 528; Cass. Sez. U. 28 luglio 1998, n. 7399; Cass. Sez. U. 12 gennaio 1998, n. 160). In sintesi, l’art. 86 c.p.c. è disposizione a carattere generale che non è derogata, in assenza di una norma espressa, dalla disciplina speciale dell'ordinamento forense, ma deve essere con questa coordinata, perché anche nell'ordinamento forense (e, segnatamente, nei procedimenti disciplinari dal medesimo governati) si applica il principio della difesa tecnica, in forza del quale la difesa personale postula il possesso della indicata qualità necessaria. Aisensi dell'art. 1, primo comma, r.d.l. n. 1578/1933 1578, nessuno può poi assumere davanti a qualsiasi giurisdizione speciale il titolo néesercitare lefunzioni di avvocato, se non è iscritto nell'albo professionale e, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello stesso regio decreto-leggela rappresentanza, la difesa e l'assistenzain giudizio possono essere assunte soltanto da un avvocato: il combinato disposto delle norme sopra citate implica che, per difendersi personalmente nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense, l'incolpato deve avere la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito (art. 86 c.p.c), e cioè che deve essere iscritto nell'albo professionale Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 degli avvocati (artt. 1 e 7 r.d.l. n. 1578 del 1933) (cfr. Cass. Sez. U.12 marzo 2003, n. 3598, in motivazione). Non è invece necessario il patrocinio di un avvocato iscritto all’albo speciale (come previsto dall’art. 7 cit.), posto che l’art. 60, quarto comma, del r.d. n. 37 del 1934 prevede la mera possibilità che il professionista interessato si faccia assistere, nel procedimento dinanzi al CNF , da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. n. 1587 del 1933, munito di mandato speciale: l’art. 60, quarto comma cit. regola, dunque,una mera facoltà di assistenza tecnica, senza incidere sullo ius postulandi, che resta affidato a chi abbia la qualità di avvocato iscritto all’albo. 2.3. ― Ciò det to, dispone l’art. 8 d.lgs. n. 96/2001, al primo comma: «Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». Il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi: «L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesadell'assistito». L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati [art. 3,lett. d), d.lgs. n. 96 del 2001], non ha, dunque, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca «di intesa con un professionista abilitato»: intesa Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 che deve essere documentata nei termini sopra indicati. Mancando, in assenza dell’intesa, della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, il detto soggetto non può nemmeno stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. 2.4. ― Il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., il quale al secondo comma, contempla, oggi, a seguito della modifica apportata dall’art. 3, comma 13, d.lgs. n. 149/2022, la sanatoria del vizio della costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura ad litem. Va nondimeno osservato che, giusta l’art. 35, comma 1, d.lgs. cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. n. 197 del 2022, la nuova disciplina si applica ai soli procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023: ebbene,il giudizio promosso avanti al Consiglio nazionale forense, che qui viene in esame, risale al 24 dicembre 2019. Con riferimento al regime anteriore all’indicata modifica legislativa la sanatoria in questione doveva, del resto, ritenersi preclusa: occorre infatti dar continuità al principio, enunciato da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022,n. 37434), per cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di «sanare» l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. 3. ― Il p rimo e il terzo motivo sono inammissibili . 3.1. ― Essi hanno ad oggetto questioni di cui la sentenza impugnata non si è occupata. La pronuncia in questione non ha affrontato il merito della vicenda portata al suo esame, essendosi limitata ― come si è visto ― a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per l’assenza dello ius postulandiin capo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ora, la ravvisata mancata aderenza dellecensure al decisum destina no quest e alla statuizione di inammissibilità (nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass.7 novembre 2005, n. 21490). 3.2. ― Non varrebbe opporre , con riguardo al primo mezzo , che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sempre che non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 28 dicembre 2023, n. 36204).Da tale principio discende, per certo, che la detta prescrizione, quando non risulti necessario far luogo ai nominati accertamenti,sia deducibile quale motivo di ricorso per cassazione se pure il ricorrente non l’abbiaeccepita avanti al CNF. L’ammissibilità di un tale mezzo di censura è tuttavia precluso laddove, come nel caso in esame, la sanzione disciplinare sia divenuta definitiva per l’irrituale proposizione dell’impugnazione del provvedimento disciplinare avanti al Consiglio nazionale forense.L’irretrattabilità della sanzione ― consacrata dalla pos i tiva verifica , in questa sede, della legittimità del provvedimento in rito pronunciato dal CNF― rende non più utilmente spendibile la questione sulla prescrizione , pena la vanificazione dell a statuizione di inammissibilità del rimedio impugnatorioresa dall’organo di giustizia disciplinare. 4. ― In conclusione , il ricorso è respinto, con conseguente assorbimento della istanza di sospensione dell’esecuzioneproposta dal ricorrente. 5. ― Non essendovi stata resistenza in giudizio, nulla deve statuirsi in punto di spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbita l’istanza di sospensione dell’esecuzione; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà Sez. U–RG 24892/2023 udienza pubblica9.7.2024 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari