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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41955/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per ragioni di salute ed ha, invece, applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, lett. c), ord. pen. 2.

Con unico motivo il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, avendo il collegio omesso di esporre le ragioni che lo hanno indotto a non concedere la prima e più importante richiesta avanzata, vale a dire quella dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che effettivamente il ricorrente aveva chiesto, oltre al differimento della pena residua, eventualmente anche nelle forme della detenzione domiciliare, anche la possibilità di poterla scontare in misura alternativa, richiedendo in particolare l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare.

A fronte delle plurime richieste, contenute nell'istanza introduttiva del procedimento, di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o del differimento dell'esecuzione della pena ovvero della detenzione domiciliare per motivi di salute, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha motivato sul perché ha ritenuto di preferire la concessione della detenzione domiciliare rispetto al mero differimento della pena, ma non ha motivato sul perché ha preferito la detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova.

Nel caso in esame, l'affidamento in prova era, infatti, misura astrattamente ammissibile, in quanto la pena residua da scontare da parte del condannato era inferiore a quattro anni (fine pena 14 novembre 2026), ed occorreva, pertanto, valutarne la opportunità in concreto.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per ragioni di salute ed ha, invece, applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, lett. c), ord. pen. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, avendo il collegio omesso di esporre le ragioni che lo hanno indotto a non concedere la prima e più importante richiesta avanzata, vale a dire quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che effettivamente il ricorrente aveva chiesto, oltre al differimento della pena residua, eventualmente anche nelle forme della detenzione domiciliare, anche la possibilità di poterla scontare in misura alternativa, richiedendo in particolare l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare. A fronte delle plurime richieste, contenute nell'istanza introduttiva del procedimento, di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o del differimento dell'esecuzione della pena ovvero della detenzione domiciliare per motivi di salute, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha motivato sul perché ha ritenuto di preferire la concessione della detenzione domiciliare rispetto al mero differimento della pena, ma non ha motivato sul perché ha preferito la detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova. Nel caso in esame, l'affidamento in prova era, infatti, misura astrattamente ammissibile, in quanto la pena residua da scontare da parte del condannato era inferiore a quattro anni (fine pena 14 novembre 2026), ed occorreva, pertanto, valutarne la opportunità in concreto. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. Cos
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