CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; i, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 aprile 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (vendita a D'[OSCURATO:PERSONA] di una dose di marijuana del peso di gr. 2,2 - in Meta il 22 ottobre 2014). In ordine alla ricostruzione dei fatti, in data 22 ottobre 2014, agenti della P.S. di Sorrento procedevano al controllo di un giovane, che alla loro vista, cercava di allon- tanarsi. In un secondo momento era identificato per tale D'[OSCURATO:PERSONA], che, una volta fermato, era trovato nella disponibilità di gr. 2,2 di marijuana; egli dichia- rava di aver raggiunto piazza Coda in Piano di Sorrento a bordo del proprio ciclomo- tore, ove incontrava il Quintero, al quale chiedeva da chi potesse acquistare dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva al D'Esposito che avrebbe potuto procurargliela; pertanto, raggiungevano Meta di Sorrento, nei pressi del bar Caracciolo dove il Quin- tero lo invitava ad attenderlo. Dopo cinque minuti il Quintero tornava e gli conse- gnava un involucro contenente la marijuana. Dopo qualche tempo, il D'Esposito pre- sentava una denuncia nei confronti del Quintero, per averlo minacciato qualora avesse rivelato qualcosa alle forze dell'ordine. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo otto motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'im- putato. Si deduce che doveva escludersi l'attendibilità del D'Esposito, mancando riscontri alle sue affermazioni, in quanto il Quintero era un mero assuntore di droga per uso personale e non aveva mai svolto attività di spaccio. 2.2. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che si era determinata la reviviscenza delle tabelle originarie, le quali, non essendo state validamente sostituite da quelle allegate al D.L. n. 272 del 2005 costituivano l'unico riferimento normativo relativamente al periodo intercorrente tra l'anno 2006 e l'anno 2014. Tutti i decreti ministeriali che avevano provveduto all'aggiornamento delle tabelle - in detto periodo - emanati in forza dell'art. 13 T.U. nella formulazione introdotta dalla I. n. 49 del 2006 (cioè successivi al D.L. n. 272 del 2005) perdevano qualsiasi effetto, perché il travolgimento della base normativa primaria non poteva che com- portare il travolgimento dei regolamenti che si fondavano su quella base.Nella fattispecie, doveva rilevarsi che tutte le condotte per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, inerenti a cannabinoidi sintetici configuravano ipotesi rientranti nell'aboliti° criminis in conseguenza dell'abolizione della norma primaria (art. 4 vicies ter d.l. n. 272 del 2005). 2.3. Violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.. Si osserva che sarebbe stato necessario disporre l'assunzione delle dichiarazioni rese dagli organi di P.G. e l'audizione dei testimoni presenti in loco. Peraltro, agli atti del fascicolo del dibattimento erano presenti numerose informative ed annotazioni di P.G., per le quali le parti non avevano prestato nessun consenso ai fini dell'acquisi- zione o dell'utilizzazione. 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Si rileva che i fatti riportati in sentenza non corrispondevano agli avvenimenti realmente accaduti. 2.5. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva che per il fatto in questione doveva essere riconosciuta l'ipotesi di tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzio- natorio. Si deduce che la Corte territoriale non ha valutato la condizione di estremo disa- gio sociale e lo stato di bisogno del Quintero. 2.7. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la Corte di merito immotivatamente non ha concesso le circo- stanze attenuanti generiche, senza neanche richiamare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e senza valutare la condizione di estrema povertà. 2.8. Violazione dell'art. 163 cod. pen.. Si rileva che sussistevano i presupposti per concedere la sospensione condizio- nale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati. Occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motiva- zione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a ren- dere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, Kozikopoulos, non massimata; Sez. U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla for- mazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustifi- cativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argonnentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno rite- nuto attendibile il testimone D'Esposito e non necessario procedere a rinnovazione istruttoria attraverso l'audizione del teste D'Esposito e dell'imputato, stanti la com- pletezza degli elementi probatori acquisiti e la mancanza di elementi sui quali do- vrebbe svolgersi l'esame. L'affermazione di responsabilità si è basata su una valutazione complessiva del compendio probatorio e, principalmente, sui seguenti elementi: a) la mancata con- testazione da parte della difesa delle dichiarazioni del D'Esposito; b) l'assenza di in- tento calunniatorio; c) lo svolgimento di analoga attività illecita nel 2014 da parte del Quintero (vedi sentenza di primo grado e sentenza di condanna relativa a tale episo- dio criminoso acquisita agli atti del procedimento); Le dichiarazioni del testimone erano ritenute connotate dall'assenza di intrinse- che contraddizioni, dotate di estrema specificità e non smentite dalle ulteriori acqui- sizioni processuali. E' del tutto generica l'indicazione sulla presunta utilizzazione di atti di indagine non ritualmente acquisiti in dibattimento. 3. Il secondo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Quintero non aveva prospettato la tesi dell'intervenuta abrogazione del reato contestato, avendo proposto doglianze esclu- sivamente in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento. (iktEbbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab - bian o costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, in base alla conso- lidata giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che si sia verificata l'abroga- zione della norma incriminatrice in relazione alla detenzione di cannabinoidi. Infatti, la norma introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 per la nuova regolazione dei casi di lieve entità in materia di stupefacenti è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali degli artt. 4-bis e 4 - vicies del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), ha ripri- stinato il testo originario dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza coinvolgere la modifica del comma quinto, stabilita con disposizione successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014, Cassanelli, Rv. 259058). 4. Il quinto motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Quintero non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., per cui tale do- glianza non può essere formulata esclusivamente nel giudizio di Cassazione. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza in tema di difetto di devoluzione ri- portata al paragrafo precedente. Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255). 5. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso sono generici. Il ricorrente si limita a dolersi di vari profili attinenti al tema del trattamento sanzionatorio, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a ,(L quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). In ogni caso, la Corte territoriale ha fornito una motivazione lineare e coerente su tutte le doglianze prospettate dal ricorrente, escludendo la possibilità di ricono- scere le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali specifici. In ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale, in quanto era stato applicato il minimo edittale ed era stata disapplicata la contestata recidiva. Nella sentenza impugnata si è logicamente esclusa la possibilità di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevandosi che il Quintero svol- geva l'attività illecita in modo autonomo per trarre piccoli guadagni, ma mantenendo un comportamento minaccioso in caso di rivelazione da parte dell'acquirente agli or- gani inquirenti dell'attività illecita svolta. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento