CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Rimini del 15.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 15.4.2021, il Tribunale di Rimini ha deciso sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP che, in data 11.3.2021, aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro disposto in data 26.11.2020 ed avente ad oggetto gli immobili siti in via del Poggio n. 6 del Comune di Rimini ed in via Ciavatti n. 25 del Comune di Coriano in quanto ritenuti profitto il primo del reato di riciclaggio di cui al capo 3) ed il secondo del reato di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000 di cui al capo 9) della provvisoria incolpazione; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pari lamentando: 2.1 con riguardo al sequestro preventivo dei canoni di locazione dell'immobile sito in Coriano, via Ciavatti n. 25: nullità della ordinanza per violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12bis D. Lg.vo 74/2000 ed in relazione alla affermata legittimità della estensione del vincolo ai canoni di locazione: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, sottolinea come il Tribunale non abbia colto il punto fondamentale dell'atto di appello con cui si era insistito sulla necessaria corrispondenza tra il valore di quanto sottoposto a sequestro ed il profitto del reato, a prescindere dalla natura - diretta o per equivalente - della confisca cui il vincolo sia finalizzato; sottolinea quale dovesse essere ritenuto il profitto del reato di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000 di cui al capo 9) della provvisoria incolpazione e che andava individuato con riguardo al valore dei beni conferiti nel "trust" con conseguente illegittimità della estensione del vincolo anche ai canoni, confermata invece dal Tribunale sul rilievo della omessa deduzione difensiva sul punto; 2.2 con riguardo al sequestro preventivo dei canoni di locazione dell'immobile sito in Rimini, via del Poggio n. 6: nullità della ordinanza per violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648quater cod. pen. ed in relazione alla affermata legittimità della estensione del vincolo reale ai canoni di locazione: richiamato anche in tal caso il tenore del provvedimento impugnato ed il rilievo operato con l'atto di appello, sottolinea come non possa non esservi corrispondenza tra il valore di quanto sottoposto a sequestro ed il profitto derivante dal reato e ciò a prescindere dalla natura della confisca cui la misura sia funzionale; segnala che nel delitto di riciclaggio il profitto non è individuabile nel valore dei beni o del denaro proveniente dal reato presupposto quanto, piuttosto, nel provento conseguito dal relativo impiego in successive attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; nel caso di specie, perciò, nella liberazione delle medesime unità immobiliari dalla ipoteca su di esse gravante e, perciò, dal valore di mercato degli immobili così "liberati", con conseguente illegittimità della estensione del vincolo ai canoni di locazione; osserva anche in tal caso come non fosse compito della difesa quello di dedurre l'esistenza di una "sproporzione" del sequestro rispetto al profitto; 3. il PG ha trasmesso le requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: segnala, infatti, che le doglianze in punto di estensione del sequestro ai canoni di locazione risultano debitamente superate dal Tribunale sulla base della richiamata tipologia del sequestro, diretto e non per equivalente, della mancanza di elementi atti a palesare un divario, sproporzionato per eccesso, tra il valore dei beni sequestrati e quello del profitto del reato, della sottesa esigenza di impedire, con la dispersione dei canoni, l'aggravarsi delle conseguenze del reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto; richiama, inoltre, la pronuncia, intervenuta anche sullo specifico punto della apprensione dei canoni, nella originaria sede di riesame, e già richiamata dal Gip nell'ambito della ordinanza reiettiva, divenuta irrevocabile per effetto della sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato i ricorsi, compreso quello di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente formarsi del giudicato cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In data 18.2.2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato istanza per la revoca parziale del sequestro - già confermato dal Tribunale adito in sede di Riesame - relativamente ai canoni di affitto derivanti dalla locazione degli immobili attinti dalla misura e che il GIP aveva giudicato per un verso inammissibile in quanto già vagliata in sede di Riesame e, per altro verso, infondata nel merito. Respinta perciò l'istanza di revoca, con l'atto di appello la difesa del Pari aveva eccepito la nullità del provvedimento nella parte in cui il GIP aveva affermato esser intervenuto il giudicato cautelare sul punto; aveva infatti sottolineato, a tal proposito, che l'ordinanza del Tribunale era stata impugnata in cassazione anche nella parte in cui il vincolo era stato esteso anche ai canoni di locazione. 2. Il Tribunale ha rigettato l'appello ribadendo, in primo luogo, come la confisca diretta del profitto del reato imponga di ritenere una tendenziale coerenza tra il valore dei beni sequestrati ed il profitto illecito in modo tale che il primo non sia sproporzionato rispetto al secondo: ha aggiunto che qualora il bene sequestrato produca frutti civili la estensione del vincolo a questi ultimi è conseguenza della principio ricavabile dall'art. 2912 cod,. civ. e, dall'altro, del generale divieto di percezione di indebiti arricchimenti patrimoniali da parte dell'imputato. Né, ha spiegato, ricorrono nel caso di specie elementi tali da far presumere che l'estensione del vincolo ai canoni di locazione potesse comportare una sproporzione indebita tra il valore dei beni in sequestro e l'ammontare del profitto. Rileva, infine, che l'illegittimità della estensione del sequestro preventivo ai frutti civili è limitata alla ipotesi di confisca per equivalente laddove, nella specie, si è in presenza di una confisca "diretta" ed obbligatoria ex art. 648quater cod. pen.. 3. Tanto premesso, l'inammissibilità del ricorso consegue alla correttezza della affermazione del GIP che, pur avendo evocato il "giudicato cautelare" formatosi soltanto successivamente alla adozione del provvedimento poi appellato, aveva tuttavia e nei fatti correttamente ricusato di prendere in esame un'istanza di revoca avente ad oggetto una questione già devoluta al giudice del riesame e rispetto alla quale non era intervenuto alcun mutamento della situazione e dei presupposti in fatto ed in diritto fondanti la applicazione della misura. Ed in effetti, è vero che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (cfr., principio affermato e consolidato a partire da Sez. U, Sentenza n. 29952 del 24/05/2004, C. Fall. in proc. Romagnoli, Rv. 228117); e tuttavia, le stesse SS.UU., con la giurisprudenza successiva, hanno chiarito che, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva. Ritenendo improprio il ricorso alla nozione di "giudicato", più conferente alle decisioni di merito, le SS.UU. "Romagnoli" hanno tuttavia sottolineto come si dovesse tuttavia invocare il "... più limitato criterio della 'preclusione processuale', che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto" segnalando che "... la preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera 'allo stato degli atti', essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata"; hanno spiegato che "... in tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione" sicché "... l'effetto preclusivo viene ad essere determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo". Nel nostro caso, la questione della (il)legittimità della estensione del vincolo reale anche ai canoni di locazione non soltanto era stata immediatamente dedotta e portata all'attenzione del Tribunale del Riesame con la impugnazione della misura "genetica" ma, successivamente, era stata sollevata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice del gravame cautelare. La difesa dell'odierno ricorrente aveva infatti eccepito in quella sede la "nullità dell'impugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione degli articoli 648quater cod. pen. e 12 bis decreto legislativo 74 del 2000 per avere il tribunale del riesame confermato la legittimità dell'estensione del vincolo reale anche ai canoni di locazione ancora da percepire derivanti dagli immobili sequestrati così violando il principio della corrispondenza tra valore dei beni assoggettabile a sequestro e valore del profitto derivante dal reato" (cfr., dalla sentenza della Cassazione). La Corte, con la sentenza 35260 del 2021, ha disatteso la doglianza rilevando che "quanto all'ultimo motivo, con il quale si contesta l'estensione del sequestro anche ai canoni degli immobili vincolati e risultati locati a terzi, il ricorso prospetta inesistenti profili di illegittimità ove si consideri che l'art. 648quater cod. pen. estende la confisca diretta non solo al profitto del riciclaggio ed autoriciclaggio ma anche al prodotto e cioè ai beni scaturiti dalla condotta di sostituzione tra i quali possono rientrare anche i canoni di locazione di immobili acquisiti con il reimpiego di profitti illeciti"; ha osservato che quanto "... al sequestro dei canoni di immobili in relazione all'art. 12bis il ricorso non indica quali canoni sarebbero percepiti ed in quale misura gli stessi risulterebbero superiori al profitto realizzato attraverso la sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte" aggiungendo che "... pur a volere fare applicazione del principio secondo cui il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto ... in tale valore devono essere fatti rientrare anche gli eventuali frutti e ciò a meno di dimostrare che il valore dei beni è già sufficiente a coprire il debito tributario, circostanza non dedotta né provata quantomeno allo stato nel caso in esame" La questione, perciò, era stata esplicitamente dedotta, affrontata e giudicata infondata sia nel gravame di merito che in sede di legittimità e perciò, in assenza di un mutamento della situazione fattuale sottostante, non poteva essere riproposta con l'istanza di revoca. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cas