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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 28555/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8070/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L’Avvocatura Generale dello Statoche la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti; Tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 96/2016 depositata il 13/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contenzioso tensione trae origine da un'operazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], posta in essere attraverso una serie di atti e segnatamentel'aumento di capitale sociale deliberato da Eurizon in data 28 maggio 2009,la sottoscrizione mediante atto notarile del 7 luglio 2009 dell'aumento di capitale da parte di Cassa di [OSCURATO:PERSONA], e , in data 12 agosto 2009 , la vendita da parte di Cassa di Risparmio di Firenze a [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni sottoscritte.

L'Agenzia delle entrate ha riqualificato, ai sensi dell’art 20 TUR, l'atto sottoposto alla registrazione in atto di cessione di azienda , con correlativa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa e notificato i relativi avvisi di liquidazione, impugnati dalle società.I ricorsi delle società sono stati accolti in primo grado.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per c a ssazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motiv o.

Le società hanno resistito con controricorso, successivamente depositando memoria nella quale espongono che stante la nuova formulazione dell’art 20 TUR hanno presentato istanza di annullamento in autotutela.

Ciò premesso, si osserva che questa Corte con ordinanza numero 10283 del 31 marzo 2022 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla incompatibilità tra gli artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn. 1) e 2) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art.1 comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto.

Pertanto, appare opportuno, in ragione della possibile ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame,rinviare il processo a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8070/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L’Avvocatura Generale dello Statoche la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti; Tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 96/2016 depositata il 13/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contenzioso tensione trae origine da un'operazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], posta in essere attraverso una serie di atti e segnatamentel'aumento di capitale sociale deliberato da Eurizon in data 28 maggio 2009,la sottoscrizione mediante atto notarile del 7 luglio 2009 dell'aumento di capitale da parte di Cassa di [OSCURATO:PERSONA], e , in data 12 agosto 2009 , la vendita da parte di Cassa di Risparmio di Firenze a [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni sottoscritte. L'Agenzia delle entrate ha riqualificato, ai sensi dell’art 20 TUR, l'atto sottoposto alla registrazione in atto di cessione di azienda , con correlativa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa e notificato i relativi avvisi di liquidazione, impugnati dalle società.I ricorsi delle società sono stati accolti in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per c a ssazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a un motiv o. Le società hanno resistito con controricorso, successivamente depositando memoria nella quale espongono che stante la nuova formulazione dell’art 20 TUR hanno presentato istanza di annullamento in autotutela. Ciò premesso, si osserva che questa Corte con ordinanza numero 10283 del 31 marzo 2022 ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione relativa alla incompatibilità tra gli artt. 5 n. 8 della Direttiva 77/ 388/CEE e 19 della Direttiva 2006/112/ CE e l'art. 20 del TURcome modificato dall'art.1 comma 87 lettera a) nn. 1) e 2) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art.1 comma 1084 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che impone all'amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto. Pertanto, appare opportuno, in ragione della possibile ricaduta della decisione della Corte di Giustizia sulla fattispecie in esame,rinviare il processo a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione. P.Q.M. Rinvia il processo a nu
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