CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 1976
Cassazione n. 42014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1976 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento delle doglianze; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in particolare laddove è stato ritenuto sussistente il rifiuto anche se lo stesso si sarebbe sostanziato solo con riferimento alla seconda prova alcolimetrica (successiva con esito pari a 1,86 g/I). Per il ricorrente, in sostanza, potendo la prova dell'ebbrezza essere raggiunta anche in assenza di una seconda misurazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 9210 del 05/02/2019, Lyudmyla, in motivazione) il rifiuto rispetto all'esecuzione della stessa non integrerebbe la fattispecie in termini oggettivi. 2.2. Con i motivi secondo e terzo si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito e, comunque, non avrebbe ritenuto più verosimile l'ipotesi dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che in udienza avrebbe dichiarato di soffrire di ansia, al momento del secondo accertamento eseguito dopo quello evidenziante un tasso pari a 1,86 g/I, ovvero che lo stesso fosse convinto di potersi sottoporre all'accertamento in un momento successivo (in caserma). 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che dalla difesa dell'imputato che ha invece insistito nell'accoglimento delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, peraltro di natura probatoria, a quelle del giudice di merito. 2. È manifestamente infondata la censura con la quale si prospettano vizi motivazionali nell'aver ritenuto integrato l'elemento oggettivo per aver l'imputato opposto rifiuto all'esecuzione della seconda prova del relativo test, successiva ad _tís....>una immediatamente precedente dalla quale è emersa una gradazione pari a 1,86 g/I. La Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha difatti applicato il principio, che in questa sede si intende ribadire, per cui integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (ex plurimis: Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Ghezzi, Rv. 266994; Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza per la quale l'imputato si sarebbe mostrato disponibile all'esecuzione della seconda prova in un momento successivo (presso la caserma), essendosi la fattispecie già perfezionata. Il reato in oggetto, difatti, come chiarito dalla Suprema Corte ed in questa sede ribadito, ha natura istantanea, perfezionandosi, con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, così non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (sul punto si veda Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, n. 254792, in fattispecie nella quale l'imputato si era opposto al test nell'immediatezza della richiesta da parte della polizia giudiziaria e, solo dopo un'ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti). Quanto innanzi evidenzia altresì l'inconferenza, perché inerente al differente profilo della prova dello stato di ebbrezza, del principio, invocato dal ricorrente, per il quale la previsione di cui all'art. 379 d.P.R. n. 495/1992 non dà luogo ad una prova legale, potendo lo stato di ebbrezza essere provato anche sulla scorta del risultato fornito da una sola prova, quando ricorrano dati sintomatici coerenti con il grado di ebbrezza indicato dall'analisi obiettiva. Per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una «prova legale», il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'«etilonnetro», sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente (ex plurimis: Sez. 4. n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv. 276674; Sez. 4, n. 9210 del 05/02/2019, Lyudmyla, in motivazione; Sez. 4, n. 20814 del 06/02/2019, Daniele, in motivazione; Sez. 4, n. 22274 del 28/02/08, Gelmetti, Rv. 240173; Sez. 4, n. 38438 del 27/06/2006, Comi, Rv. 235039). Orbene, la circostanza per la quale per l'accertamento dello stato di ebbrezza non sussistono prove legali, cui consegue la possibilità per il giudice di accertarlo anche argomentando dall'esito di una sola prova, non toglie che il rifiuto di sottoporsi alla seconda prova sia tale da integrare l'elemento oggettivo del reato, sostanziandosi nel rifiuto di completare l'iter degli accertamenti previsti. 3. Parimenti inammissibili sono i profili di censura che si appuntano sull'apparato motivazionale inerente all'accertato elemento soggettivo. La Corte territoriale, difatti, lungi dall'aver omesso di motivare sul punto, ha argomentato dalla sottoposizione da parte dell'imputato alla prima prova, dalla quale è emerso un tasso elevato pari a 1,86 g/I, in forza del cui esito [OSCURATO:PERSONA], ansioso in ragione del detto esito, si è poi determinato nel manifestare il rifiuto in merito alla seconda prova, da effettuarsi nell'immediatezza, per poi, dopo tempo, mostrarsi disponibile. Ne consegue, pertanto, non solo la manifesta infondatezza della prospettata omessa motivazione ma anche l'inammissibilità del profilo con il quale, sostanzialmente, si rimprovera al giudice di merito di non aver valutato come più verosimile l'ipotesi dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della richiesta di sottoposizione alla seconda prova, determinato da ansia. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della